Istruzione pubblica – Carriera universitaria – Professore ordinario – Collocamento a riposo – Limite massimo – Interpretazione   
 

 
La disposizione prevista ex art. 1, co. 17, L. 4.11.2005, n. 230  chiarisce che il limite massimo per il collocamento a riposo dei professori universitari ordinari e associati è il raggiungimento del settantesimo anno di età . Tale soglia non può essere superata con la fruizione del biennio, ormai abrogato, originariamente previsto ex D.Lgs. 30.12.1992 ed inoltre, tale biennio, non può nemmeno essere considerato come un ulteriore limite che possa anticipare il collocamento a riposo prima della soglia del settantesimo anno di età .
 

N. 00760/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01641/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Mauro Scionti, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via M. Celentano, 27; 

contro
Politecnico di Bari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
– della nota provvedimentale prot. n. 12939 VII/5 del 14 ottobre 2014, con cui il Politecnico di Bari ha rigettato l’istanza di riesame del D.R. n. 133 del 21 aprile 2010 presentata dal Prof. Scionti in data 16 settembre 2014;
– di ogni atto e provvedimento ad essa presupposto, connesso e consequenziale ivi compresi: il verbale della seduta del Senato Accademico del 20 luglio 2012; il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2010; il verbale della seduta del Senato Accademico del 26 marzo 2010; del D.R. n. 133 del 21 aprile 2010;
nonchè per l’accertamento del diritto del prof. Mario Scionti a permanere in servizio fino al termine dell’anno accademico nel quale compirà  il 70° anno di età  ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 230/2005; 
con motivi aggiunti depositati in data 4 Maggio 2016:
– del decreto del Rettore del Politecnico di Bari n. 95 del 1° marzo 2016, comunicato al ricorrente con nota di accompagnamento prot. n. 3952 VII/2 dell’8 marzo 2016, trasmessa giusta nota A.R. n. 15114148802-4 consegnata l’11 marzo 2016;
– della nota della Direzione gestione risorse e servizi istituzionali prot. n. 3952 VII/2 dell’8 marzo 2016;
di ogni atto e provvedimento ad essa presupposto;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Politecnico di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori, avv. Filippo Panizzolo e avv. dello Stato Ines Sisto;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
 

Considerato che il ricorrente, professore associato presso il Politecnico di Bari, ha chiesto l’annullamento degli atti che, a seguito della sua opzione per il regime introdotto dalla l. n. 230/2005 (c.d. Legge Moratti), hanno disposto il suo collocamento a riposo al termine dell’anno accademico nel quale lo stesso avrebbe compiuto il sessantottesimo anno di età  (precisamente a decorrere dal 1° novembre 2016), chiedendo contestualmente l’accertamento del proprio diritto a permanere in servizio fino al termine dell’anno accademico nel quale compirà  il settantesimo anno di età ;
Rilevato che i provvedimenti impugnati trovano fondamento nell’interpretazione data dall’amministrazione alla c.d. Legge Moratti, che all’art. 1, comma 17, recita “Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età  per il collocamento a riposo è determinato al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età , ivi compreso il biennio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età “;
Ritenuto tuttavia che l’interpretazione seguita nella specie, in base alla quale il limite massimo sia quello del compimento del sessantottesimo anno di età , cui può aggiungersi, ove concesso, l’ulteriore biennio di cui alla legge n. 503/92, non possa invero essere condivisa alla luce della giurisprudenza ormai formatasi al riguardo (exmultis, Tar Abruzzo, Pescara, 8 febbraio 2016, n. 35; Tar Lombardia, Milano, III, 15 ottobre 2015, n. 2180);
Ritenuto infatti che con l’espressione “ivi compreso il biennio”, il legislatore abbia inteso statuire che la soglia dei settanta anni non possa essere in alcun caso superata, nemmeno con l’avvenuta fruizione del biennio – tra l’altro ad oggi abrogato – e non invece che il limite massimo sia costituito dal sessantottesimo anno di età ; 
Rilevato che nel caso in esame il ricorrente non ha ancora compiuto i settanta anni, unico limite temporale stabilito a regime per tutti i docenti universitari, e dunque è palese l’erroneità  e l’illegittimità  dell’opzione ermeneutica assunta dall’amministrazione resistente mediante gli atti impugnati;
Ritenuto di compensare le spese in ragione dell’iniziale contrasto interpretativo sul punto;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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