Pubblica sicurezza – Rilascio dei titoli di polizia – Requisiti necessari – Discrezionalità – Limiti – Eccesso di potere
Sebbene sia fuori discussione il potere dell’Amministrazione di verificare i requisiti necessari ai fini del rilascio dei titoli di polizia e di valutare discrezionalmente le condizioni per il rilascio, incorre nel vizio di eccesso di potere l’Amministrazione competente che non tiene conto delle risultanze istruttorie e non esplicita neppure i motivi per cui ha ritenuto eventualmente di discostarsene.
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Cons. Stato, sez. III, ric. n. 631/2017; sentenza 23 maggio 2017, n. 2410 – 2017;
N. 00763/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00448/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 448 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Bavaro e Pierpaolo Fischetti, con domicilio eletto presso il primo in Bari, Via Marchese di Montrone, 106;
contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;
per l’annullamento
– del decreto del Prefetto di Foggia prot. 243 del 7 gennaio 2016, con cui è stata rigettata l’istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Gabriele Bavaro e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente, agente assicurativo e amministratore unico di società , titolare di licenza di porto d’armi per difesa personale e patrimoniale dal 2011, impugna in questa sede il diniego prefettizio al rinnovo del titolo di polizia, emesso sulla presupposta insufficiente dimostrazione del requisito del “bisogno di andare armato” in capo all’interessato.
Avverso il provvedimento gravato, la parte deduce violazione di legge, con riferimento agli artt. 42 TULPS e 3, l. n. 241/90, ed eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione, nonchè dell’evidente contraddittorietà .
Ne ha quindi chiesto l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
Per resistere al gravame si sono costituite le Amministrazioni intimate, depositando, per il tramite dell’Avvocatura erariale, la documentazione relativa al procedimento in questione.
Alla camera di consiglio del 10 maggio 2016, il Collegio, avvertite le parti della definizione in forma semplificata del giudizio, ha introitato la causa in decisione.
Il provvedimento di diniego fonda il proprio presupposto sui risultati dell’istruttoria condotta, i quali non avrebbero evidenziato “particolari situazioni da cui si possano dedurre in capo all’interessato effettive e reali esigenze di tutela personale e quindi l’attuale bisogno di andare armato”.
Tuttavia, il Collegio non può non rilevare l’evidente contraddittorietà tra le ragioni poste alla base del diniego e quanto invece emerso in sede istruttoria, laddove la Questura di Foggia, con la nota del 14 luglio 2015 espressamente richiamata nel decreto, afferma espressamente che “sussistendo, pertanto, le condizioni di dimostrato bisogno ex art.42 del TULPS, anche alla luce della rimodulazione della politica dell’ordine e della sicurezza pubblica della Provincia decisa in sede di Coordinamento Provinciale delle forze di Polizia, questo Ufficio ritiene che il richiedente abbia effettiva necessità di circolare armato per difesa.”
Fermo dunque, in capo all’amministrazione competente, il potere discrezionale che accompagna il rilascio dei titoli di polizia e, prima ancora, il potere di verifica dei requisiti necessari, tra cui l’attualità di particolari condizioni di esposizione a rischio del soggetto richiedente, nel caso in esame deve però censurarsi l’operato della Prefettura, la quale non ha tenuto debitamente conto delle risultanze istruttorie, nè ha congruamente esplicitato i motivi per i quali si è discostata dall’avviso espresso dalla Questura , incorrendo pertanto nel vizio di eccesso di potere, lamentato dal ricorrente.
Alla luce delle considerazioni fatte, il ricorso merita quindi accoglimento ed il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 2500,00, oltre accessori per legge, e rimborso CU.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.