Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Avverso atto confermativo – In assenza di nuove acquisizioni istruttorie – Inammissibilità  – Ragioni 

àˆ inammissibile per omessa impugnazione dell’atto eventualmente lesivo, il ricorso proposto contro l’atto confermativo che, in assenza di una nuova istruttoria, abbia riprodotto,  con motivazione più accurata, le stesse ragioni esplicate nell’atto precedente, rimasto inoppugnato.

N. 00708/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01661/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1661 del 2015, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Vita Lucrezia Vaccarella, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.za Massari; 

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro l.r.p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici è domiciliato in Bari, Via Melo, n.97; 

per l’annullamento
del diniego di accesso prot. n. 042824/15 dell’11.11.2015, opposto dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Monopoli, all’istanza di rilascio di copia del foglio n. 264/RE del 16 agosto 2010 a seguito di pronuncia della Commissione per l’accesso agli atti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come da verbale di Udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente agisce in giudizio per ottenere l’ostensione del foglio n. 264/RE del 16.8.2010, premettendo in fatto le varie vicende che hanno preceduto la proposizione del ricorso (tra cui il precedente ricorso proposto innanzi alla Commissione per l’accesso) e che, per esigenze di sintesi, si tralasciano, risultando irrilevanti, in questa sede, ai fini del decidere.
Impugna il diniego esplicito formulato dall’Amministrazione e datato 11.11.2015.
2.- Resiste in giudizio l’Amministrazione intimata deducendo, in primo luogo, l’inammissibilità  del ricorso, allegando che il diniego impugnato sarebbe meramente confermativo di altro già  adottato in data 6.5.2015, rimasto inoppugnato.
3.- All’udienza del 5.5.2016, sulla conclusione delle parti presenti come da verbale di udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
4.- Il ricorso è inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono.
5.- Pregiudiziale ed assorbente risulta l’eccezione formulata dalla difesa di parte resistente.
5.a.- Il diniego esplicito del 6.5.2015 è fondato su due ordini di argomentazioni tra di esse in rapporto di conseguenzialità :
– da un lato l’irrilevanza del documento ai fini della difesa in giudizio del ricorrente nel procedimento penale RG n.17444/2010, in cui questi è parte processuale, essendo l’atto in questione confluito nel diverso procedimento penale RG n. 16165/2009, in cui l’odierno ricorrente non è parte;
-dall’altro l’esclusione del predetto documento dal diritto di accesso, ai sensi dell’art. 24 L. n. 241/90, in quanto rientrante tra gli atti contenuti in un fascicolo penale.
5.b.- Il successivo diniego dell’11.11.2015, impugnato in questa sede, articola la propria motivazione in modo del tutto analogo, ripetendo, in modo pressocchè pedissequo, le due argomentazioni già  esposte nel diniego del 6.5.2015 che si limita ad esporre in modo parzialmente più articolato (v. il II capoverso del par. 2 di contenuto del tutto identico a quanto già  indicato nel diniego del 6.5.2015).
Il confronto tra il contenuto motivazionale dei due dinieghi esaminati evidenzia la natura meramente confermativa (in difetto di rinnovata istruttoria e di rinnovate determinazioni dell’Amministrazione) del secondo rispetto al primo, in considerazione della natura solo maggiormente esplicativa dell’atto gravato.
Da tanto consegue, l’inammissibilità  del ricorso per difetto di interesse, atteso che il primo diniego è rimasto inoppugnato e l’annullamento del secondo (impugnato in questa sede) non varrebbe ad elidere il primo.
6.- Le spese, in considerazione della qualità  della parte ricorrente e dell’interesse fatto valere, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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