Contratti pubblici – Gara – Bando – Requisito di esecuzione – Possesso al momento della stipula del contratto

Nell’appalto del servizio di trasporto dei campioni e materiali destinati ad indagini di laboratorio, la mancata prescrizione nella lex specialis della disponibilità  immediata, sin dalla predisposizione della domanda, delle autorizzazioni comunali necessarie per effettuare il trasporto di sangue, determina che trattasi di mero requisito di esecuzione (e non di partecipazione), da verificare al momento della conclusione del contratto.

N. 00715/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01457/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1457 del 2014, proposto da Italy Emergenza Cooperativa Sociale, in proprio e quale mandataria del RTI con Svs Gestione Servizi s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paparella e Pietro Troianiello, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Paparella in Bari, via Venezia, 14;

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto in Bari, piazza Giuseppe Garibaldi, 49;

nei confronti di
Leader Service Società  Cooperativa, in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con la Cooperativa Sociale Apulia Soccorso, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto in Bari, via Arcivescovo Vaccaro, 45;
Plurima s.p.a.;
RTI Coop. Service Soc. Cooperativa P.A. – Auriga Coop. Sociale;
Consorzio Multiservizi Integrati;
Sismed s.r.l.;
RTI Manutencoop Facility Management s.p.a. – Accadueo s.r.l.;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’aggiudicazione definitiva all’ATI Leader Service Società  Cooperativa – Cooperativa Sociale Apulia Soccorso dell’affidamento del servizio di trasporto, nell’area di pertinenza dell’ASL Bari, dei campioni e materiali destinati ad indagini di laboratorio;
– di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali, ancorchè non conosciuti, ed in particolare, della deliberazione del Direttore Generale n. 1895 del 9.10.2014, nonchè del successivo contratto;
nonchè per la declaratoria di nullità  e/o inefficacia del contratto stipulato in forza di detta deliberazione;
e per la condanna della ASL al risarcimento dei danni in favore della ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale Bari e di Leader Service Società  Cooperativa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Con deliberazione n. 730 del 24.4.2014 il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Bari indiceva ai sensi dell’art. 55 dlgs n. 163/2006 la gara per l’affidamento del servizio di trasporto, nell’area di pertinenza della ASL di Bari, dei campioni biologici, sacche sangue, citologici ed istologici destinati ad indagini di laboratorio e trasporto farmaci antiblastici, per un importo complessivo pari ad € 5.000.000.
Alla gara partecipavano le seguenti imprese:
1) ATI Leader Service Società  Coop. – Soc. Coop. Soc. Apulia Soccorso;
2) Plurima s.p.a.;
3) RTI Coop. Service Soc. Cooperativa p.a. – Auriga Cooperativa Sociale;
4) Consorzio Multiservizi integrati;
5) Sismed s.r.l.;
6) RTI Manutencoop Facility Management s.p.a. – Accadueo s.r.l.;
7) ATI Italy Emergenza Coop. Sociale – Sos Gestione Servizi s.r.l.
Con la censurata deliberazione n. 1895 del 9.10.2014 il Direttore Generale dell’ASL aggiudicava il suddetto affidamento all’ATI Leader Service Società  Coop. – Soc. Coop. Soc. Apulia Soccorso 
L’odierna ricorrente Italy Emergenza Cooperativa Sociale (settima classificata) con l’atto introduttivo del presente giudizio impugnava la citata deliberazione n. 1895 del 9.10.2014, invocando altresì la declaratoria di nullità  e/o inefficacia del contratto stipulato in forza di detta deliberazione e la condanna della ASL al risarcimento dei danni patiti.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione di legge; violazione dei principi generali di concorrenza, parità  di trattamento e non discriminazione in materia di affidamento di appalti pubblici di servizi: diversamente dalla ricorrente munita delle autorizzazioni comunali necessarie per poter effettuare il trasporto di sangue, l’ATI aggiudicataria, come del resto tutte le altre concorrenti, sarebbero sfornite di tali autorizzazioni; conseguentemente, le stesse sarebbero dovute essere escluse dalla gara;
2) violazione di legge (art. 118 dlgs n. 163/2006): l’ATI controinteressata avrebbe dichiarato di voler subappaltare parte dell’attività , senza tuttavia indicare le parti dei servizi che intende subappaltare in violazione dell’art. 118, comma 2, n. 1 dlgs n. 163/2006;
3) violazione della lex specialis di gara: altra partecipante alla gara (Manutencoop mandataria del RTI con Accadueo s.r.l.) al fine di dimostrare il possesso del requisito consistente nell'”aver espletato nell’ultimo triennio almeno un servizio identico a quello oggetto dell’appalto” si sarebbe avvalsa della Servizi Ospedalieri s.p.a. che tuttavia sarebbe priva di detto requisito, svolgendo la società  ausiliaria servizi del tutto diversi da quelli oggetto di gara; anche altro concorrente (RTI Coop. Service Soc. Cooperativa p.a. – Auriga Cooperativa Sociale) avrebbe meritato di essere escluso, avendo dichiarato di aver espletato servizi del tutto diversi da quelli oggetto di gara.
Si costituivano l’Azienda Sanitaria Locale Bari e la controinteressata Leader Service Società  Cooperativa, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, questo Collegio ritiene che il ricorso sia da respingere in quanto infondato, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari.
Invero, relativamente al motivo di ricorso sub 1, va evidenziato quanto segue.
Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la lex specialis di gara non prescriveva, quale requisito di partecipazione richiesto a pena di esclusione, la disponibilità  immediata, sin dalla fase della predisposizione della domanda, delle autorizzazioni comunali necessarie per poter effettuare il trasporto di sangue, limitandosi il capitolato semplicemente a specificare alcuni schemi di flusso con indicazioni generiche in merito alle partenze ed agli arrivi dei servizi di trasporto.
E’ pur vero che lo stesso capitolato impone all’art. 7 non meno di 6 automezzi operativi che dovranno essere “idonei anche per gli aspetti igienico-sanitari, secondo la normativa vigente nel corso alla durata contrattuale”.
Tuttavia, tali previsioni non hanno alcuna attinenza con la partecipazione alla procedura di gara, trattandosi di clausole relative all’esecuzione del servizio (cd. requisiti di esecuzione).
A tale riguardo, va rimarcato che la giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 27 ottobre 2008, n. 858; Cons. Stato, Sez. VI, n. 4671/2003; T.A.R. Sardegna – Sez. I, n. 1108/2008) ha ritenuto il possesso di determinate abilitazioni costituire mero requisito di esecuzione da verificare al momento della conclusione del contratto, e non già  requisito di partecipazione.
In tal senso si è condivisibilmente espressa l’Amministrazione con nota del 28.5.2014 laddove veniva evidenziato che la piena disponibilità  dei mezzi offerti in sede di gara deve essere posseduta al momento della stipula del contratto.
In ogni caso l’ATI controinteressata ha espressamente dichiarato nel progetto tecnico presentato in sede di gara che nella fornitura degli automezzi si è tenuto conto della normativa relativa al trasporto di organi e sangue.
Pertanto, come correttamente valutato dalla Commissione tecnica non vi è alcun dubbio in ordine alla osservanza, da parte della aggiudicataria, di tutte le previsioni di legge.
Infine, va affermato che la ricorrente (settima graduata), stante l’accertata legittimità  della aggiudicazione in favore dell’ATI Leader Service Società  Coop. – Soc. Coop. Soc. Apulia Soccorso, non ha interesse alla valutazione delle altre doglianze (2 e 3) rivolte avverso la terza e la sesta classificata, non potendo comunque ambire all’aggiudicazione dell’appalto.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
Essendo stata riscontrata la legittimità  degli atti gravati, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria in forma specifica o per equivalente azionata dalla Cooperativa istante.
In considerazione della peculiarità  e complessità  della controversia sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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