Edilizia e Urbanistica – Attività  Edilizia Privata – Destinazione d’uso – Mutamento – Associazione di promozione sociale – Attività  libera – Non è tale

Il mutamento di destinazione d’uso non può ritenersi attività  del tutto libera neanche quando tale mutamento sia realizzato ai sensi dell’art. 32, comma 4, L. 383/2000 – compatibilità  di destinazione d’uso con ogni destinazione urbanistica per i locali dove si svolgono attività  le associazioni di promozione sociale, ritenendosi comunque necessaria (almeno) una preventiva segnalazione (s.c.i.a.) da parte dell’interessato, finalizzata a informare i competenti uffici dell’iniziativa assunta e idonea a mettere l’amministrazione nelle condizioni di esercitare i poteri di verifica della conformità  edilizia dell’opera. Infatti, all’Amministrazione va sempre riconosciuto il potere di verificare la compatibilità  del mutamento di destinazione con le disposizioni urbanistiche locali, oltre che con le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità .

N. 00721/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01032/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2015, proposto da: 
Massimiliano Botticelli, Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Club 2000, in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Gianfranco Di Mattia, con domicilio eletto presso Lucrezia Girone in Bari, Via Clinia N. 34; 

contro
Comune di Orta Nova, in persona del sindaco l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo D’Isidoro, con domicilio ex lege presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari; 

per l’annullamento
– della Ordinanza del Responsabile del V settore 7.5.2015 n. 5, a firma dell’Arch. Michele Longo, notificata il 18.5.2015 che: 1) ha ingiunto al proprietario, Botticelli Massimiliano, di provvedere alla demolizione delle opere ed al ripristino della originaria destinazione d’uso entro trenta giorni a pena di acquisizione ex art. 31 DPR n. 380/2001; 2) ha inibito al titolare dell’associazione Sportiva, Botticelli Armando, di esercitare ogni attività  all’interno dei locali ritenuti dall’ASL igienicamente non conformi anche ai fini della prevenzione incendi prevista dal DPR n. 151 del 1.8.2011;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Orta Nova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 maggio 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I. Con il ricorso in epigrafe il sig. Massimiliano Botticelli, in qualità  di proprietario dell’immobile sito in via Pace n. 2 – identificato al catasto al fg. 24, p.lle 560 sub 8 e sub 9 – e l’Associazione sportiva dilettantistica Sporting Club 2000, impugnano l’ordinanza n. 5 del 7.5.2015, con cui il Responsabile del V Settore del Comune di Orta Nova, ha ingiunto la riduzione in pristino delle opere con le quali è stato trasformato il locale interrato destinato a garage in palestra (con modificazione della destinazione d’uso), ed ha, al contempo, inibito lo svolgimento di ogni attività  all’interno dei suddetti locali.
Espongono che il gravato provvedimento è stato emanato all’esito di sopralluogo effettuato a seguito di una denuncia di presunti abusi edilizi realizzati da alcune associazioni sportive operanti sul territorio comunale.
Con tre motivi di ricorso lamentano l’eccesso di potere e la violazione di legge, in particolare:
a) dell’art. 7 L. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento;
b) degli artt. 3 e 6 del D.P.R. 380/2001, per omessa valutazione dei presupposti di fatto. Evidenziano che il sig. Botticelli è divenuto proprietario dell’immobile a far data dal gennaio 2015 e, dunque, successivamente alla denuncia di presunti abusi, risalente al settembre 2014, a seguito della quale sono stati svolti gli accertamenti da parte dell’amministrazione. Aggiungono che errato è anche l’indirizzo del seminterrato a cui si riferisce l’ordinanza impugnata, essendo esso sito in via Puglia, 28, dove avrebbe sede anche la A.S.D. ricorrente, e non in via della Pace, n. 2. Quanto agli interventi contestati rilevano che si tratti di opere minori – pavimentazione in parquet, realizzazione di un rampa di accesso per disabili, collocazione di alcuni specchi sulle pareti e apposizione sul prospetto dell’immobile di un insegna con l’indicazione del nome dell’associazione sportiva- che non richiederebbero alcun titolo edilizio abilitativo, dovendosi considerare come attività  edilizia libera.
c) degli artt. 7 e 32, comma 4, della L. 383/2000, sostenendo come, ai sensi di tale norma, l’associazione sia insediabile ovunque indipendentemente dalla destinazione d’uso dei locali.
Affermano di aver presentato al Comune una richiesta di permesso di costruire in data 28.04.2015 e istanza presso la ASL per il conseguimento dell’autorizzazione di competenza. Contestano per questo l’ordinanza anche nella parte in cui fa riferimento alla mancanza dei requisiti minimi di natura igienico-sanitaria.
II. Si è costituito in giudizio il Comune di Orta Nova, con atto depositato in data 31.08.2015, rilevando l’infondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso.
Riferisce che a seguito di sopralluogo della Polizia Municipale, avvenuto in data 27.01.2015, nell’immobile sito in via della Pace, n. 2, nel locale interrato, ampio circa 200 mq, sono state rilevate una serie di irregolarità . Aggiunge che la Regione Puglia – Servizio Sanitario ASL FG- con nota del 21.04.2015 ha, a sua volta, accertato la mancanza di condizioni di salubrità . Infine, è stata riscontrata anche l’inosservanza delle prescrizioni della normativa antincendio.
In data 2.09.2015 i ricorrenti hanno depositato un parere favorevole del Dipartimento prevenzione della ASL – FG, al progetto oggetto di permesso di costruire in sanatoria e di lavori di adeguamento igienico-sanitario- tecnologico e funzionale per l’immobile sito tra via della Pace n. 4 e via Puglie.
IV. Con ordinanza n. 509 del 3.09.2015 è stata accolta l’istanza cautelare, con sospensione del gravato provvedimento.
Con memoria del 14.04.2016, il Comune ribadisce l’infondatezza del ricorso ed evidenzia che il progetto relativo al permesso di costruire in sanatoria confermerebbe l’inadeguatezza del locale allo svolgimento dell’attività  inibita al momento in cui è stata adottata l’ordinanza impugnata.
V. All’udienza pubblica del 19.05.2016, sentita la difesa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
VI. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Con l’ordinanza gravata il Comune di Orta Nova ingiunge il ripristino dello stato dei luoghi e inibisce lo svolgimento di qualunque attività  all’Associazione Sportiva Sporting 2000, che nei locali situati in via della Pace n. 2 ed identificati al catasto al al fg. 24, p.lle 560 sub 8 e sub 9, ha fissato la propria sede legale.
Il provvedimento impugnato si fonda sulle risultanze di accertamenti svolti, anche attraverso verifiche in loco, a seguito dei quali sono state riscontrate una serie di violazioni realizzate nel locale seminterrato, destinato a garage ed adibito, invece, a palestra.
Tra le violazioni contestate, oltre a quelle edilizie, rileva la mancanza dei requisiti minimi igienico-sanitari. 
I ricorrenti affermano che il seminterrato della cui irregolarità  si tratta sarebbe collocato in via Puglia n. 28 e non in via della Pace n. 2, dove, peraltro, avrebbe sede l’A.S.D.
Tale dato, però, risulta smentito dall’atto costitutivo dell’Associazione, prodotto dai ricorrenti, dal quale evince che la sede dello Sporting club 2000 A.S.D. è proprio in via della Pace, n. 2.
Il Comune, inoltre, nell’atto costitutivo ribadisce che il sopralluogo è stato effettuato proprio nel locali situati in tale via, i medesimi ai quali l’ordinanza gravata si riferisce.
I ricorrenti, inoltre, fondano la propria difesa principalmente sulle previsioni della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000, che disciplina le Associazioni di Promozione Sociale. All’articolo 32, comma n. 4, la suddetta legge dispone che “La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività  sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.” 
Essi sostengono che, secondo tale normativa, un’associazione di promozione sociale, possa fissare la sua sede e svolgere le proprie attività , in un qualsiasi immobile, con una qualsiasi destinazione d’uso, in una qualunque zona urbanistica del territorio comunale, senza che ciò venga considerato mutamento di destinazione d’uso.
Essi trascurano, tuttavia, di rilevare che la sede deve comunque essere conforme alle prescrizioni in materia urbanistica e che imprescindibile è il rispetto dei requisiti di agibilità /abitabilità  e delle norme minime di sicurezza. 
Nel caso in esame, l’ordinanza elenca puntualmente le caratteristiche dei locali che li rendono inidonei allo svolgimento di qualunque attività  da parte dell’Associazione sportiva. Essa, infatti, si fonda sulle risultanze dei sopralluoghi effettuati sia dalla Polizia Municipale, che dalla Asl di Foggia. 
Come ribadito dalla difesa del Comune, anche nel corso della discussione in pubblica udienza, all’amministrazione va sempre riconosciuto il potere di verificare la compatibilità  del mutamento di destinazione, con le disposizioni urbanistiche locali, oltre che con le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità .
La portata derogatoria del citato art. 32, comma 4, della l. n. 383/2000, non consente, infatti, di trascurare la valutazione della compatibilità  urbanistica e dell’eventuale aggravio del carico urbanistico derivante dal cambio di destinazione d’uso (Cfr. da ultimo T.A.R. Bari, sez. II, sent. n. 691 del 20.05.2016;) e ciò anche quando il mutamento avvenga senza opere (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 ottobre 2011, n. 5539; Cons. Stato, sez. IV, 13 luglio 2010, n. 4546; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 11 febbraio 2011, n. 468).
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, pertanto, il mutamento di destinazione d’uso non può ritenersi attività  del tutto libera neanche quando tale mutamento sia realizzato ai sensi del suindicato art. 32, comma 4, L. 383/2000, ritendendosi comunque necessaria (almeno) una preventiva segnalazione (s.c.i.a.) da parte dell’interessato, finalizzata a informare i competenti uffici dell’iniziativa assunta e idonea a mettere l’amministrazione nelle condizioni di esercitare i poteri di verifica sopra richiamati.
Nè rileva quanto riferito dai ricorrenti con riferimento al fatto che le denunce dei presunti abusi sarebbero state effettuate ancor prima che il Botticelli divenisse proprietario dell’immobile.
Sul punto, preme rilevare che, per costante giurisprudenza, le sanzioni ripristinatorie e demolitorie hanno carattere reale e prescindono anche dalla responsabilità  del proprietario o dell’occupante l’immobile (cfr., fra le più recenti, Cassazione Penale, sez. III, 15.12.2015, n. 49331).
Le suesposte considerazioni sono da sole sufficienti a superare le censure dei ricorrenti. 
VII. Occorre, peraltro, aggiungere che, in seguito al più approfondito esame proprio della fase di merito, rispetto a quella cautelare, risulta infondata anche la censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Dalla documentazione versata in atti, infatti, emerge che il parere di prevenzione della ASL di Foggia è stato rilasciato il 28.08.2016, in data successiva all’emanazione della gravata ordinanza.
Gli atti sopravvenuti non possono incidere in alcun modo sulla legittimità  del provvedimento impugnato, il cui contenuto dispositivo non riguarda solo l’insalubrità  dei locali, essendo fondato su di una pluralità  di rilievi.
Quanto all’istanza di permesso di costruire in sanatoria, che risulta depositata dai ricorrenti presso il Comune, essa deve essere ritenuta irrilevante ai fini della presente decisione, essendosi i ricorrenti limitati ad un generico riferimento alla sua pendenza senza fornire alcun elemento utile circa il suo contenuto e i rapporti con i profili sanzionati con l’ordinanza impugnata. Tale istanza, inoltre, come si evince dalla consulenza tecnica di parte depositata in data 28.08.2015, è riferita ad un fabbricato sito tra via della Pace n. 4 e via Puglie, tanto da doversi desumere che essa abbia ad oggetto locali distinti da quelli per cui è causa, non avendo neanche su tale profilo i ricorrenti fornito alcun chiarimento. 
Sulla mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale previamente all’adozione della misura repressivo-ripristinatoria, è dirimente, inoltre, il richiamo del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale l’ordinanza di demolizione, per la sua natura di atto urgente dovuto e rigorosamente vincolato, non implica valutazioni discrezionali, ma si risolve in meri accertamenti tecnici, fondato, cioè, su un presupposto di fatto non rientrante nella sfera di controllo dell’interessato. Essa non richiede, pertanto, apporti partecipativi di quest’ultimo. 
Nel caso in esame oltre all’ingiunzione del ripristino dello stato dei luoghi, l’ordinanza in questione inibisce anche lo svolgimento di qualunque attività  all’Associazione sportiva.
Per quanto sopra rilevato, la fattispecie nel suo complesso, tenuto conto delle risultanze dell’istruttoria endoprocedimentale, si colloca nell’ambito di applicazione dell’art. 21-octies della l. n. 241/1990, da cui statuisce la non annullabilità  dell’atto adottato in violazione delle norme sul procedimento, qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente enucleato (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 03.03.2007, n. 1021; sez. IV, 01.10.2007, n. 5050; 10.08.2011, n. 4764; TAR Lazio, Roma, sez. II, 03.07.2007, n. 5968).
VIII. Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
IX. Le spese seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto della sollecita attivazione dei ricorrenti volta al superamento delle contestazioni mosse dall’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del costituito Comune di Orta Nova, di spese ed onorari del presente del giudizio, liquidandole in complessivi € 1.000,00 (mille/00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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