Istruzione pubblica – Università  – Studenti – Accesso – Prove selettive – Presenza di un codice alfanumerico sul materiale distribuito (scheda anagrafica e modulo risposte) – Violazione dei principi dell’anonimato – Non sussiste 

In tema di prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, la circostanza dell’apposizione del “codice a barre” tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica non è tale da integrare la violazione dei principi dell’anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale.

N. 00759/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01551/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1551 del 2014, proposto da: 
Giovanna Cataldo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Stallone, Claudia Caradonna, Francesco Leone, Gabriele La Malfa Ribolla e Simona Fell, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari in Bari, P.za Massari, 6; 

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 
Consorzio Interuniversitario Calcolo Automatico – Cineca; 

nei confronti di
Adriana Pignataro, Enrica Frassanito; 

per l’annullamento
– del Decreto Rettorale n. 2438 dell’Università  degli Studi di Bari, con il quale si è bandito il concorso per l’accesso a numero programmato per l’anno accademico 2014/2015 al corso di laurea in Scienze della formazione primaria;
– delle graduatorie di merito pubblicata il 29 settembre, per l’ammissione al corso di laurea in Scienze della formazione primaria per l’anno accademico 2014/2015, nella quale la ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, e dei successivi scorrimenti di graduatoria;
– dei verbali delle commissioni del concorso e di quelli delle sottocommissioni d’aula;
– della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre, tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;
– in quanto occorra, delle graduatorie di scorrimento approvate in data successiva alla prima;
– di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi della odierna scrivente;
e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere ammessa al corso di laurea della Scienze della formazione primaria per l’anno accademico 2014/2015, e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta;
e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonchè, ove occorra, e comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Vito Aurelio Pappalepore, su delega dell’avv. Francesco Leone, e avv. dello Stato Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente, collocatasi in posizione non utile all’esito dell’esperimento delle prove di ammissione al corso di laurea in Scienze della formazione primaria per l’anno accademico 2014/2015 presso l’Università  degli Studi di Bari, ha adito questo Tar per ottenere l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, della graduatoria di merito e degli atti presupposti, ai fini dell’ammissione in sovrannumero al corso di laurea prescelto, o in subordine, del risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.
Avverso gli atti in epigrafe indicati, la parte ha articolato un unico motivo di ricorso, incentrato sulla violazione del principio dell’anonimato delle prove concorsuali in relazione alla presenza di un codice alfanumerico sul materiale distribuito (in particolare, la scheda anagrafica e il modulo risposte) che, associato ad ogni candidato, avrebbe reso conoscibile la paternità  di ciascun elaborato ancor prima delle correzioni, favorendo così l’alterazione delle prove stesse.
In data 8 gennaio 2015, si è costituita l’Università  degli Studi di Bari per resistere al gravame.
Alla camera di consiglio del 5 febbraio 2015, disposta su rinvio al fine di permettere alla ricorrente l’integrazione del contraddittorio, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare ritenendo che nella specie non ci fosse prova, nè fondato sospetto, che la violazione dell’anonimato avesse concretamente inciso sulla sua collocazione non utile in graduatoria (Ord. n. 73/2015).
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, pronunciatasi in sede di appello avverso il provvedimento cautelare sopra detto, ha poi ritenuto che “le modalità  di inserimento in buste sigillate delle scheda anagrafica e dei moduli delle risposte contenenti i codici a barre non fa apparire sussistente il vizio di violazione dell’anonimato”, respingendo conseguentemente l’istanza cautelare (Ord. n. 1715/2015).
All’udienza pubblica del 5 aprile 2016, nella quale parte ricorrente ha depositato apposite note d’udienza insistendo per l’accoglimento del ricorso, la causa è infine passata in decisione.
Il Collegio, confermando quanto già  affermato nelle diverse sedi cautelari, non ritiene che il ricorso meriti accoglimento.
Nella specie la ricorrente, collocatasi oltre l’ultimo posto utile della graduatoria, censura le modalità  con cui sarebbero state svolte le prove selettive, ritenendo che l’anonimato sarebbe stato in concreto violato per le seguenti ragioni:
“1) Ogni candidato conosce il proprio codice. Esso può essere memorizzato, annotato, comunicato a terzi coinvolti con intento collusivo. L’amministrazione omette, ingiustificatamente, di coprire il codice (come avviene in moltissimi altri concorsi).
2) Il codice viene consegnato alla fine della prova ai candidati su apposito foglio, contenente anche username e password per accedere all’area riservata del sito del Ministero. L’username corrisponde al codice alfanumerico, che diventa così estendibile a tutti (cfr. Consiglio di Stato, parere n. 4233 del 14 ottobre 2013);
3) Le buste recano una finestra trasparente ove è possibile visionare il codice dall’esterno. La visualizzazione all’esterno del codice non ha nessuno scopo, se non quello di rendere conoscibile a chiunque la paternità  del compito.
4) Il codice alfanumerico è riportato pure sul questionario delle domande, sulla scheda anagrafica e su un secondo modulo risposte, destinati a rimanere in possesso dell’amministrazione.” (in tali termini, pg. 2 delle note d’udienza).
Secondo la ricostruzione di parte, il “pericolo astratto” di alterazione della prova risiederebbe nella possibilità  che il modulo risposte compilato durante la stessa e restituito al termine, possa essere fraudolentemente sostituito con quello di riserva, recante lo stesso codice alfanumerico contenuto nel plico consegnato all’inizio. 
Sostiene la parte che la commissione non avrebbe dato atto a verbale dell’effettivo annullamento del secondo modulo risposte, condizione che rimarrebbe dunque alla buona volontà  del candidato, permettendo così che il modulo in bianco, rimasto nella disponibilità  dell’amministrazione, possa sostituire, una volta compilato ex post, quello riempito nel corso della prova e consegnato al Cineca.
Tale argomentazione prova troppo.
Innanzitutto, l’assunto secondo il quale ai candidati sarebbe stato fornito un apposito foglio contenente codice identificativo, username e password per accedere al sito del Miur – contestato dalla difesa erariale – non trova alcun riscontro in atti, nonostante la semplicità  con cui la parte avrebbe potuto fornire evidenza documentale di quanto denunciato, se corrispondente al vero.
Così come sprovvista di ogni principio di prova risulta “l’indiscriminata presenza nelle aule di dispositivi di telefonia mobile”, invece specificamente proibiti nella lex specialis, a pena di annullamento del test. 
Di tale circostanza non risulta infatti alcuna menzione a verbale, non constando ritiri di telefoni cellulari o di esclusioni per tali ragioni, ovvero alcuna segnalazione di irregolarità  durante l’espletamento della prova.
E comunque, anche ammessa tale circostanza, non ne conseguirebbe certo l’illegittimità  della prova nella sua interezza, ma, eventualmente, l’esclusione dei candidati sorpresi con gli strumenti vietati.
Lo stesso bando, oltre a prevedere che le graduatorie sarebbero state rese note esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo, nel descrivere il contenuto del plico da consegnare ai candidati, predisposto dal Consorzio Cineca, indicava espressamente ed unicamente:
1. una scheda anagrafica, predisposta con codice a barre di identificazione univoco, da compilare e sottoscrivere da parte del candidato;
2. i quesiti relativi alla prova di ammissione;
3. due moduli di risposte, ciascuno dei quali con lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica;
4. una busta vuota provvista di finestra trasparente.
Era altresì prevista un’ulteriore busta, riportante il logo dell’università , al solo fine di inserirvi la scheda anagrafica.
Al termine della prova, ogni candidato avrebbe dovuto inserire, a pena di annullamento della prova stessa, il solo modulo risposte nella busta vuota provvista di finestra trasparente, destinata al Cineca per la correzione automatica; mentre la diversa busta, sigillata e contenente la scheda anagrafica, una volta consegnata insieme all’altro modulo risposta debitamente annullato dal candidato stesso, sarebbe rimasta agli atti dell’amministrazione.
Tutte le buste contenenti il modulo risposte compilato avrebbero poi dovuto essere chiuse in appositi contenitori sigillati e firmati sui lembi; così come i moduli anagrafica e quelli risposta annullati, da inserire e chiudere in separati plichi.
Nel verbale allegato al ricorso, si dà  atto di 63 moduli risposta “annullati dai candidati” e consegnati al termine della prova, pari al numero di moduli anagrafica chiusi in busta anche essi consegnati al termine della prova, e al numero di moduli risposta destinati al Cineca inseriti nell’apposita busta a cura di ogni candidato.
Tutto il materiale è stato raccolto e chiuso nei rispettivi plichi poi siglati dal responsabile d’aula e dai due candidati che hanno presenziato l’operazione.
Appare evidente, come tra l’altro già  rilevato in sede di appello cautelare, che le modalità  di inserimento e chiusura in plichi sigillati di tutto il materiale concorsuale seguite nella specie non sono state tali da configurare il denunciato vizio di violazione dell’anonimato, quanto piuttosto da scongiurarne ogni rischio.
A ciò si aggiunga che l’assunto secondo il quale i commissari potessero facilmente memorizzare il codice, passando tra i banchi per poi abbinarlo fraudolentemente all’autore della prova, non pare ragionevole.
In una fattispecie analoga il Consiglio di Stato ha infatti ritenuto che, “in applicazione di massime di comune esperienza, le complesse caratteristiche grafiche del codice segreto assegnato a ciascun candidato (costituito da un codice a barre e da una serie alfanumerica) rendevano del tutto remota la possibilità  di una relativa memorizzazione in funzione di un successivo abbinamento col nominativo del candidato, anche tenuto conto dell’elevato numero dei candidati e della circostanza che la sorveglianza in aula non era eseguita solo dai commissari, ma anche dai componenti del comitato di vigilanza, aventi la funzione esclusiva di vigilare sul corretto svolgimento della prova preselettiva ed estranei alla commissione. Peraltro, nella specie non v’era possibilità  alcuna per i commissari nè di influire sulla predisposizione dei quesiti oggetto di prova ¦, nè di influire sulla correzione degli elaborati, affidata esclusivamente al consorzio interuniversitario Cineca, con modalità  elettroniche, il quale era, altresì, incaricato della predisposizione dei plichi destinati a ciascun candidato, della stampa dei fogli di istruzione per la compilazione del modulo-risposte e della determinazione del punteggio relativo ad ogni modulo-risposte fornito dai candidati, con comminatoria di nullità  della prova, qualora la scheda anagrafica fosse inserita nella busta destinata al Cineca o la busta contenente il modulo-risposte risultasse firmata o contrassegnata dal candidato” (sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 315). 
Va rilevato che fattispecie analoghe, in tema di prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, sono state già  oggetto di analisi da parte della giurisprudenza, la quale ha chiarito che “di per sè sola, la circostanza dell’apposizione del “codice a barre” tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica (modalità  che, a fronte di centinaia di partecipanti, vale anzi a scongiurare la possibilità  di errori ed anzi a garantire che le risposte fornite da un candidato non possano essere “scambiate” con quelle di un altro) non [è] tale da integrare la violazione dei principi dell’anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale” (da ultimo, Tar Campania, Napoli, Sezione VIII, 8 marzo 2016, n. 1229), indizi che si rinvenivano ad esempio nel fatto che l’amministrazione avesse richiesto che il documento di identità  dei candidati fosse lasciato aperto e visibile sul banco per tutta la durata della prova, ovvero che in sede di identificazione l’amministrazione avesse annotato il codice alfanumerico accanto ad ogni candidato nell’elenco alfabetico e avesse poi provveduto al ritiro del modulo risposte seguendo rigorosamente quell’ordine.
Come sopra visto, tali circostanze, “indizi”, non sono configurabili nella fattispecie in esame, per la quale è invece emerso che le modalità  dettate dall’amministrazione e seguite in sede di espletamento della prova non erano in grado di intaccare le regole dell’anonimato e della segretezza delle operazioni concorsuali nella successiva fase delle correzioni, e dunque di violare i principi di imparzialità  delle relative valutazioni e di parità  di trattamento tra i candidati.
Da ciò quindi la legittimità  dell’operato dell’amministrazione e l’infondatezza della censura.
Non sussistendo, alla luce di tutto quanto detto, l’ingiustizia del danno, non vi è di conseguenza spazio neppure per l’accoglimento delle domande risarcitorie formulate dalla ricorrente.
Il ricorso, in conclusione, va pertanto integralmente respinto.
Tuttavia, in ragione della presenza di orientamenti giurisprudenziali cautelari confliggenti in materia, le spese di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti. 
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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