Leggi, decreti, regolamenti – Attività  ricettiva – Possibilità  di somministrare alimenti e bevande   – Art. 8 D.Lgs. n. 79/2011 – Incostituzionalità   – Conseguenze 

La pronunzia d’incostituzionalità  dell’art.8 del D.Lgs. n. 79/2011 che consentiva ai titolari delle strutture ricettive  di beneficiare dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande anche per persone non alloggiate nella struttura, non inficia il titolo rilasciato in applicazione della suddetta previsione sicchè, salvo l’esercizio dei poteri in autotutela, non può ritenersi esaurita l’efficacia dell’autorizzazione.

N. 00296/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00538/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 538 del 2016, proposto da: 

Norba in s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Vitone, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, al corso V. Emanuele n.193; 

contro
Comune di Conversano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, al corso Cavour 31; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-dell’ordinanza n. 3 del 3.5.2016 (Registro Generale n. 64), notificata a mezzo P.E.C. alla ricorrente il giorno successivo, a firma del Direttore dell’Area Servizi Demografici e S.U.A.P. del Comune di Conversano, avente ad oggetto l’Ordinanza di chiusura del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande della Società  ricorrente, ubicato in Conversano in Vico Altavilla nn. 8-10; 
di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Conversano;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2016 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Marco Vitone e avv. Giuseppe Cozzi;
 

Considerato che l’autorizzazione di cui si tratta è stata rilasciata nella vigenza dell’art.8, del d.lgs. n. 79/2011 e che tale disposizione ricomprendeva nella licenza per l’esercizio di attività  ricettiva -testualmente- “anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura”, riferendosi espressamente ad un’ulteriore categoria di possibili fruitori rispetto a quelle già  indicate al capoverso precedente;
Ritenuto che, pur a fronte della dichiarazione di incostituzionalità  della suddetta norma, non può -allo stato- ritenersi esaurita l’efficacia dell’autorizzazione, salvo l’esercizio dei poteri di autotutela;
Ritenuto, altresì, sussistere il periculum in mora, considerati i prevedibili effetti del provvedimento impugnato sull’avviamento;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto: 
a) sospende gli atti gravati;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di aprile 2017. .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF, Estensore
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)