Processo amministrativo – Sanità e farmacie – Istituzione sedi farmaceutiche – Validità graduatoria – Pericolo danno – Sussiste
Merita accoglimento l’istanza cautelare volta a ottenere la sospensione dell’efficacia del provvedimento con cui la p.A. delibera l’istituzione delle sedi farmaceutiche successivamente alla scadenza della validità della graduatoria utilizzata per il concorso precedente, senza adottare un nuovo bando per l’assegnazione delle sedi medesime, rappresentando tale scelta causa di danno grave e irreparabile per la parte ricorrente munita di titoli e competenze professionali.
N. 00300/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00582/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 582 del 2016, proposto da:
Ivana De Risi, rappresentata e difesa dall’avv. Adriano Esposito, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Nicolò Putignani, 136;
contro
Regione Puglia; Comune di Bari; Azienda Sanitaria Locale Bari;
nei confronti di
Ordine Interprovinciale del Farmacisti di Bari e di Barletta Andria Trani; Nicola Gemmato;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 139 del 23 febbraio 2016, pubblicata sul BURP n. 23 del giorno 8 marzo 2016, recante “Istituzione 98^ e 99^ sede farmaceutica urbana del Comune di Bari. Revisione ordinaria della pianta organica farmacie L. 27/2012 art. 11, comma 1, lett. C). Revoca in autotutela della D.G.R. n. 2478 del 30.12.2015”;
– nonchè di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso alla suddetta delibera, ivi compresa la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1345 del 5 giugno 2015, con la quale è stata prorogata la validità della graduatoria del concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche approvata con D.D. PATP n. 261 del 5 luglio 2011;
nonchè per la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia della Regione Puglia ex art. 31 e art. 117 del codice del processo amministrativo, consistente nella mancata tempestiva adozione di un nuovo bando di concorso pubblico per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio sul territorio regionale, ivi compresa la 98^ e la 99^ sede farmaceutica del Comune di Bari, stante l’intervenuta scadenza del quadriennio dall’approvazione dell’ultima graduatoria concorsuale (DD n. 261/2011), con accertamento del conseguente obbligo e relativa condanna a provvedere in proposito, ai sensi dell’art. 48, comma 29, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23 novembre 2003, n. 326 e dell’art. 3, comma 43, della legge regionale 31.12.2007, n. 40;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2016 la dott.ssa Paola Patatini e udito per la parte il difensore avv. Adriano Esposito;
Considerato che ricorre prima facie una favorevole prognosi in ordine all’accoglimento del ricorso, atteso che la 98^ e 99^ sede farmaceutica del Comune di Bari sono state istituite successivamente alla scadenza della validità della graduatoria utilizzata per il concorso precedente e che l’assegnazione della loro titolarità a farmacisti inseriti della graduatoria suddetta rappresenterebbe un danno grave e irreparabile per la ricorrente, la quale non potrebbe competere pur avendo oggi titoli e competenze professionali;
Ritenuto inoltre che l’accertamento dell’obbligo regionale di bandire il concorso ogni quattro anni, chiesto col presente ricorso, richiede altresì la rimessione della causa sul ruolo delle camerali secondo il rito del silenzio;
Ritenuto di compensare le spese in ragione della novità della questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di maggio 2017.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo delle camerali, per la trattazione secondo il rito del silenzio.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)