Pubblica sicurezza – Divieto detenzione armi – Procedimento penale – Richiesta di archiviazione – Giudizio di affidabilità e probabilità di abuso delle armi
In tema di detenzione e porto d’armi, deve essere concessa tutela cautelare qualora risulti che l’Amministrazione procedente ,nell’applicare la misura inibitoria di cui all’art. 39 TULPS, non abbia effettuato una autonoma e complessiva valutazione della personalità della ricorrente che tenesse conto anche di quanto affermato dal P.M. nella richiesta di archiviazione del procedimento penale (a carico del ricorrente) allo scopo di valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e probabilità di abuso delle armi.
N. 00304/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00512/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 512 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Domenico Torre, Marco Lancieri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bari, Via Vito Nicola De Nicolò, n. 7;
contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, in persona del Prefetto pro tempore, Questura di Foggia, in persona del Questore pro tempore, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97;
per l’annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari, anche monocratiche ex art. 56 c.p.a.
– del decreto del Prefetto della Provincia di Foggia prot. n. 1752/16/Area I Bis del 12.2.2016, notificato in data 3.3.2016;
– della nota n. CAT.16B/2^ in data 28.01.2016, non conosciuta ma menzionata nel provvedimento indicato e già oggetto di apposita istanza di accesso;
– del decreto del Prefetto della Provincia di Foggia prot. 39241/15/Area I bis del 30.11.2015 con cui si è fatto divieto alla ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
– della nota pervenuta alla Prefettura di Foggia in data 25.11.2015, non conosciuta ma menzionata nel provvedimento appena indicato e già oggetto di apposita istanza di accesso, con la quale la Questura di Foggia ha segnalato la sussistenza delle condizioni per l’applicazione della misura inibitoria di cui all’art. 39 TULPS nei confronti della ricorrente;
– ove occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente, della circolare telegrafica del Ministero dell’Interno n. 557/P.A.S..4901.10171 del 19.04.2004;
– di ogni atto comunque presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente;
nonchè per la condanna al risarcimento del danno ingiusto ex art. 30 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. – Prefettura di Foggia, della Questura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2016 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv.ti Marco Lancieri e Giuseppe Domenico Torre;
Tenuto conto che:
– il provvedimento de quo parrebbe sia stato assunto esclusivamente sulla base dei fatti avvenuti in data 18 novembre 2015;
– per il relativo reato di cui all’art. 612, 2 comma, c.p., il P.M. ha chiesto l’archiviazione per la sussistenza della causa di non punibilità della tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p., evidenziando che non vi è quella abitualità del comportamento che designa il livello assai elevato di rimproverabilità soggettiva;
– il G.I.P. ritenendo di condividere le motivazioni del P.M. ha disposto l’archiviazione del procedimento penale;
Ritenuto che, ad un sommario esame tipico della fase cautelare, parrebbe non sia stata effettuata un’autonoma e complessiva valutazione della personalità della ricorrente che tenesse conto anche di quanto affermato dal P.M. nella richiesta di archiviazione onde valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e probabilità di abuso delle armi;
Considerato che il provvedimento impugnato incide direttamente sulla posizione professionale della ricorrente;
Ritenuto pertanto di dover accogliere la domanda cautelare ai soli fini del riesame disponendo che la resistente Prefettura riesamini ulteriormente la posizione della ricorrente, tenendo conto anche di quanto affermato dal P.M. nella richiesta di archiviazione onde valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e probabilità di abuso delle armi;
Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la peculiarità della questione sottesa alla decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e nei limiti dell’obbligo di riesame dell’istanza della ricorrente;
Fissa per la discussione del ricorso nel merito la prima udienza pubblica del mese di aprile 2017.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi della ricorrente manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)