1. Giurisdizione – Giurisdizione del G.A. – Concorsi per pubblici impieghi – Procedure riservate a dipendenti di altre Amministrazioni – Realizzazione di mobilità esterna – Sussiste
2. Processo amministrativo – Tutela cautelare – Poteri del Giudice in sede cautelare – Potere sollecitatorio del riesame del provvedimento – Effetti
3. Pubblico impiego – Procedure selettive -Accertamento dei requisiti di partecipazione – Criteri
1. Riguardo ad una procedura concorsuale bandita da un ente pubblico territoriale e riservata a dipendenti di altre amministrazioni del comparto degli enti locali, sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo quando la procedura realizza una mobilità esterna, che si conclude con l’instaurazione di un diverso contratto di lavoro fra l’ente pubblico ed il vincitore del concorso, ed è dunque attuata con finalità del tutto differenti da quelle proprie della mobilità per passaggio diretto fra le amministrazioni pubbliche.
2. Al giudice in sede cautelare sono consentiti i più ampi poteri, compresa l’adozione di misure atipiche di “remand”, con la sollecitazione all’esercizio in via autonoma del potere di spettanza dell’Amministrazione, eventualmente anche nell’ottica di un’integrazione e di una correzione del procedimento amministrativo, con la conseguenza che, quando si riconosca valore provvedimentale non vincolato nel contenuto all’atto adottato in seguito all’accoglimento dell’istanza cautelare, esso ha effetto sostitutivo rispetto a quello adottato “ab origine”.
3. Riguardo all’accertamento dei requisiti per poter partecipare ad una selezione pubblica, occorre far prevalere una valutazione sostanziale in merito alla sussistenza di questi ultimi, dovendosi contrastare ogni interpretazione che “spinga ad una sorta di caccia all’errore formale” nella documentazione dei candidati.
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Cons St., Sez. V, ric. 6214 – 2016; ric. n. 4462; sentenza 10 aprile 2017, n. 1683 – 2017
N. 00671/2016 REG.PROV.COLL. N. 00780/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 780 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Amedeo D’Onghia, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, Via Cognetti, n. 25; contro Comune di Bari, rappresentato e difeso per legge dall’avv. Rosaria Basile, domiciliata in Bari, Via Principe Amedeo, n. 26; Comune di Mottola; nei confronti di Pompeo Colacicco, rappresentato e difeso dall’avv. Lazzaro Di Trani, con domicilio eletto presso Giuseppe Ruggiero in Bari, Via Ettore Fieramosca, n. 82; Vincenzo Guerra; per l’annullamento, previa sospensiva, Con RICORSO PRINCIPALE – dell’avviso prot. n. 79261/DT/3 del 5 maggio 2015, recante le risultanze della procedura di mobilità esterna indetta dal Comune di Bari per la copertura del posto vacante nella dotazione organica del medesimo ente di Dirigente della Ripartizione Edilizia e Urbanistica; – dei verbali dei lavori della commissione selezionatrice n. 1 del 21 aprile 2015 e n. 2 del 5 maggio 2015; – dell’avviso prot. n.79261/DT/2 del 21 aprile 2015 e del presupposto verbale n. l dei lavori della commissione selezionatrice nella parte in cui non ha ammesso il ricorrente alla prova del colloquio; – della determinazione del Dirigente della Ripartizione del Personale n. l3l del 28.3.2015, recante l’ammissione al concorso dei controinteressati; – del provvedimento 18 maggio 2015, prot. n.1184 del Direttore della Ripartizione Personale del Comune di Bari, recante il rigetto dell’istanza di riesame del provvedimento di non ammissione alla prova orale, avanzata il 24.4.2015 dal ricorrente; – di ogni ulteriore atto comunque connesso, consequenziale e presupposto; Con MOTIVI AGGIUNTI depositati in data 16.10.2015, per l’annullamento della determinazione n. 9589 del 6.08.2015, adottata dal Comune di Bari in adempimento all’ordinanza cautelare n. 457/2015, adottata dal T.A.R. Puglia Bari, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Con RICORSO INCIDENTALE del controinteressato, Pompeo Colacicco Per l’annullamento – della determinazione n. 9589 del 6.08.2015, adottata dal Comune di Bari in adempimento all’ordinanza cautelare n. 457/2015; – dell’atto prot. n. 183267/DT/2 del 6.08.2015; – dell’atto prot. n. 183267/DT71 del 4.08.2015, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Con MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO INCIDENTALE depositati il 5.01.2016 Per le ulteriori censure avverso gli atti gravati con il ricorso incidentale, susseguenti alla produzione documentale del ricorrente principale del 4.12.2015. Visti il ricorso, i motivi aggiunti, il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti e tutti gli allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e di Pompeo Colacicco; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Saverio Profeta, Rosaria Basile e Lazzaro Di Trani; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO RICORSO PRINCIPALE II. Con determinazione dirigenziale n. 30 del 22.01.2015, il Comune di Bari ha dato avviso dell’indizione di una procedura di mobilità volontaria esterna, riservata ai dipendenti, con qualifica dirigenziale, a tempo indeterminato e a tempo pieno delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, per la copertura di un posto di Dirigente Tecnico presso la Ripartizione Urbanistica e Edilizia Privata. L’ing. D’Onghia, Dirigente presso il Comune di Monopoli a far data dal 1.08.2008, ha presentato domanda. Con determinazione dirigenziale n. 131 del 28.03.2015, il Direttore della Ripartizione del Personale ha approvato le risultanze dell’istruttoria relativa all’ammissibilità dei candidati alla suindicata procedura selettiva e ha disposto l’ammissione di tre candidati, tra cui anche l’ing. D’Onghia, odierno ricorrente. Con verbale n. 1 del 21.04.2015, la Commissione giudicatrice ha preso atto della vigente Disciplina degli Accessi agli Impieghi del Comune di Bari (di seguito anche D.A.I.), in particolare, dell’art. 13, dei criteri di valutazione dei titoli di studio, del curriculum e del colloquio e ha specificato le modalità di attribuzione dei relativi punteggi. Con Avviso prot. n. 79261/DT/2 del 21.04.2015, sul portale istituzionale del Comune di Bari, venivano pubblicate le risultanze della valutazione dei titoli dei concorrenti effettuata dalla Commissione e i nominativi dei candidati ammessi al colloquio, per essere stato loro attribuito un punteggio pari o superiore a 12 punti, necessari per l’ammissione alla successiva fase, come previsto dall’art. 6 dell’Avviso pubblico, nonchè dall’art. 13 comma 21 del D.A.I. All’ing. D’Onghia è stato attribuito un punteggio pari a 9,99, per cui non è stato ammesso al colloquio. Con successivo Avviso prot. n. 79261/DT/3 del 5.05.2015, sono state pubblicate le risultanze della procedura selettiva, in cui al primo posto si è collocato l’ing. Colacicco, con un punteggio totale di 22,50, mentre al secondo l’ing. Guerra, con 21,41 punti. II. L’ing. D’Onghia, odierno ricorrente, ha censurato l’operato della Commissione giudicatrice per non aver valutato correttamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione. Il riferimento è in particolare: – al servizio svolto presso il comune di Mottola, in qualità di Dirigente della ripartizione urbanistica, in virtù di incarichi dirigenziali conferiti dal Sindaco dal 4.06.2001 al 31.07.2008, senza soluzione di continuità , ai sensi degli artt. 107 e 109 T.U.E.L; – all’incarico di direzione dell’ufficio tecnico della Società (privata) di consulenza e progettazione C&P con sede in Noci, dal 10.04.2003 fino al 3.12.2010; – alla formazione professionale complessiva indicata nel curriculum. Costituiscono motivi di ricorso: 1) violazione della disciplina concorsuale di cui all’art. 6 dell’Avviso pubblico, dell’art. 13, comma 20 del D.A.I. del Comune di Bari, dell’art. 107 T.U.E.L. Eccesso di potere sotto vari profili. Sostiene il ricorrente che la Commissione avrebbe modificato, integrandola successivamente alla pubblicazione dell’Avviso pubblico, la disciplina della selezione, di cui all’art 6 del bando. La violazione lamentata è relativa alla parte della disposizione, conforme all’art. 13 comma 20, lett. a) del vigente D.A.I., nel quale si fa riferimento alla attribuzione di punti per la valutazione del curriculum per “incarichi dirigenziali svolti in materie analoghe per competenza a quelle da ricoprire”, a cui la Commissione ha aggiunto, come si rileva dal verbale n. 1 del 21.04.2015, che “Saranno oggetto di valutazione esclusivamente gli incarichi dirigenziali resi nell’ambito di un rapporto di lavoro e di servizio con qualifica dirigenziale”. 2) Violazione dell’art. 6 del D.A.I. del Comune di Bari. L’ing. D’Onghia contesta l’ulteriore restrizione postuma della disciplina concorsuale che la Commissione avrebbe operato, escludendo l’attribuzione di punteggio per gli incarichi che presentino sovrapposizione temporale. 3) Violazione dell’art. 6 D.A.I. e del principio della par condicio tra i concorrenti. Rivendica l’applicazione di punteggio per il possesso di titoli formativi e per attività formativa svolta per la “durata di almeno 6 mesi, acquisiti nell’ambito professionale del posto da ricoprire”, come previsto dall’art. 6 lett. d) dell’Avviso pubblico. 4) Violazione dell’art. 2 dell’Avviso pubblico e dell’art. 30, comma 2 del D. Lgs 165/2001. Contesta, altresì, l’ammissione alla procedura concorsuale degli altri due candidati per mancanza delle competenze, secondo quanto previsto dal vigente funzionigramma comunale e per essere la loro attuale sede di servizio collocata nel territorio ad una distanza superiore a 50 Km (limite stabilito dall’art. 30, comma 2, D. Lgs. 165/2001 per l’ammissione alla procedura di mobilità ). 5) Il ricorrente ha presentato anche istanza di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., comma 2. III. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso sia il Comune di Bari che il controinteressato, ing. Colacicco. Entrambi hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, oltre all’infondatezza nel merito del medesimo. IV. Con ordinanza n. 457 del 30.07.2015, questo Tribunale, dopo aver argomentato a favore della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso avverso il Verbale n. 1 della Commissione, per violazione dell’art. 13 comma 20 lett. a) del D.A.I. del Comune di Bari. V. In data 4.08.2015, la Commissione giudicatrice, in adempimento dell’ordinanza cautelare sopra menzionata, e reintegrata nella sua composizione a seguito delle dimissioni di un membro, nelle more intervenute, ha valutato i titoli dei canditati in applicazione dell’art. 13 comma 20, lett. a) del vigente D.A.I., nel quale si fa riferimento alla attribuzione di punti legata alla valutazione del curriculum per “incarichi dirigenziali svolti in materie analoghe per competenza a quelle da ricoprire”, senza l’aggiunta contenuta verbale n. 1 del 21 aprile 2015 -“Saranno oggetto di valutazione esclusivamente gli incarichi dirigenziali resi nell’ambito di un rapporto di lavoro e di servizio con qualifica dirigenziale”. L’ing. D’Onghia si è visto attribuire un punteggio pari a 12,99 ed è stato ammesso al colloquio, svolto il 6.08.2015, all’esito del quale ha conseguito la votazione di 9/10. In pari data, la Commissione ha reso note le risultanze della procedura, approvate con Determina dirigenziale prot. n. 9589 del 6.08.2015 dal Comune di Bari, da cui è emerso che l’ing. Colacicco si è classificato al primo posto, con punti 22.50, l’ing. D’Onghia al secondo, con punti 21,99 e l’ing. Guerra, al terzo, con punti 21,41. MOTIVI AGGIUNTI VI. Con motivi aggiunti, depositati in data 16.10.2015, il ricorrente ha impugnato la determinazione n. 9589 del 6.08.2015, adottata dal Comune di Bari in adempimento all’ordinanza cautelare n. 457/2015 e ha ulteriormente lamentato l’illegittimità della valutazione dell’ing. Colacicco, risultato primo anche all’esito dell’attività svolta della Commissione, in esecuzione dell’ordinanza n. 457/2015. Il ricorrente ha, poi, censurato la rapidità delle attività svolte dalla Commissione e il breve lasso di tempo intercorso tra la data della sua ammissione al colloquio (4 agosto) e quella di svolgimento del medesimo (6 agosto). Ha, altresì, contestato la valutazione dei titoli dell’ing. Colacicco, in particolare, con riferimento al possesso della laurea in Scienze dell’amministrazione, negando che tale titolo sia utile ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 13, comma 19, D.A.I., non potendo la suddetta laurea triennale essere considerato quale titolo post lauream. Ha dichiarato, infine, che il Comune di Bari ha consentito l’acceso ai documenti di cui alla sua precedente istanza. RICORSO INCIDENTALE VII. L’ing. Colacicco, in data 11.11.2015, ha depositato ricorso incidentale con il quale ha impugnato la medesima determinazione n. 9589 del 6.08.2015, adottata dal Comune di Bari, censurando l’ammissione al colloquio e l’assegnazione del punteggio di 21,99 all’ing. D’Ognhia. Egli ha contestato, in particolare, l’attribuzione degli ulteriori tre punti per l’incarico svolto dal ricorrente principale presso il Comune di Mottola. VIII. Il Comune di Bari e il ricorrente principale hanno depositato successive memorie a difesa, ribadendo le reciproche posizioni. Il ricorrente principale ha eccepito, in particolare, l’inammissibilità per tardività del ricorso incidentale, per avere il controinteressato, ing. Colacicco, prestato acquiescenza all’ordinanza cautelare n. 457/2015, in esecuzione della quale la Commissione si è rideterminata, riesaminando i titoli e ammettendo l’ing. D’Onghia al colloquio. A tali eccezioni ha replicato il controintressato con la memoria depositata in data 23.12.2015, rilevando che l’interesse al ricorso incidentale è sorto solo nel momento in cui è stata adottata la Determinazione n. 9589 del 6.08.2015, impugnata dal ricorrente con motivi aggiunti, intendendo egli dolersi della illegittima ammissione, per assenza dei requisiti, del secondo classificato nonchè ricorrente principale. MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO INCIDENTALE IX. In data 5.01.2016, l’ing. Colacicco ha depositato motivi aggiunti al ricorso incidentale e fondati sulla produzione documentale del ricorrente principale del 4.12.2015, negando la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda dall’ing. D’Onghia, riferite al possesso dei titoli. Egli contesta che presso il Comune di Mottola, il ricorrente principale abbia svolto le funzioni dirigenziali, avendo piuttosto ricoperto l’incarico di Responsabile del servizio del Settore urbanistica edilizia ed agricoltura, come dichiarato proprio dall’interessato. A conferma richiama il Decreto sindacale n. 8209 del 26.06.2001, da cui emergerebbe che sia stata conferita la sola funzione di responsabile tecnico. Sostiene la mendacità anche della dichiarazione dell’ing. D’Onghia riferita alla posizione dirigenziale ricoperta presso la società di servizi per l’ingegneria “Consulenza e Progettazione” srl dal 10.04.2003 al 3.12.2010. Evidenzia in proposito, oltre ad imprecisioni nell’indicazione delle date di riferimento, il carattere occasionale dell’attività direzionale svolta presso tale ente. X. Con memoria del 4.03.2016, il ricorrente principale si è opposto anche ai motivi aggiunti al ricorso incidentale. Con memoria del 17.03.2016, il controinteressato ha replicato alle difese del ricorrente principale. Con memoria del 21.03.2016, il Comune di Bari ha depositato ulteriore documentazione. XI. All’udienza pubblica del 7.04.2016, le parti hanno diffusamente discusso, a difesa delle reciproche posizioni. Il ricorrente principale ha eccepito anche la tardività della produzione documentale del Comune di Bari, del 31.03.2016, chiedendone l’espunzione dagli atti di causa, rilevando come la relazione a firma del Dirigente in essa contenuta sia, in realtà , un atto difensivo. L’amministrazione ha replicato all’eccezione, evidenziando il carattere esplicativo e non innovativo della nota contestata al cui contenuto si è, comunque, rifatto, in sede di discussione orale, illustrandolo puntualmente. All’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO 1) In via preliminare va confermata la sussistenza della giurisdizione amministrativa in ordine alla presente controversia, già riconosciuta da questo Tribunale in fase cautelare, con l’ordinanza n. 780/2015, con la quale si è stabilita “la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia oggetto del presente giudizio, atteso che il Comune di Bari con l’Avviso pubblico del 30.01.2015, ha attivato una procedura concorsuale, bandita da un ente pubblico territoriale e riservata a dipendenti di altre amministrazioni del comparto degli enti locali. Secondo la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite di Cassazione, da ultimo confermata con l’ordinanza Sez. U, n. 5077 del 2015, è da ritenersi che siffatta “procedura realizza una mobilità esterna, che si conclude con l’instaurazione di un diverso contratto di lavoro fra l’ente pubblico ed il vincitore del concorso, ed è dunque attuata con finalità del tutto differenti da quelle proprie della mobilità per passaggio diretto fra le amministrazioni pubbliche”. Nè ad un diverso convincimento induce il contraddittorio (ma sostanzialmente irrilevante) riferimento contenuto nell’Avviso, all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 o la richiesta di allegazione del nullaosta preventivo o parere favorevole alla mobilità rilasciato dall’ente di appartenenza, in quanto nello stesso avviso si fa, altresì, espresso riferimento all'”assunzione” in servizio (art. 8), al superamento del periodo di prova, alla stipula di contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL, venendo, pertanto, in rilevo “la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale”, con giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63 comma 4 del D.Lgs. 165/2001.” Sempre in via preliminare il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esaminare la questione della tardività della produzione documentale del Comune di Bari, avvenuta in data 31.03.2016, ritenendo, comunque, l’istruttoria completa e la causa matura per la decisione. 2) Quanto al ricorso principale, il Collegio non può che rilevare come gli atti adottati tra il 3 e il 6 agosto 2015 dal Comune di Bari, in esito all’ordinanza cautelare emessa in corso di causa, in quanto fondati su una distinta disamina, provocata dal dictum cautelare, senza alcun vincolo di contenuto, debbano considerarsi come atti a valenza provvedimentale e, pertanto, autonomamente lesivi della posizione di parte ricorrente, avendo il T.A.R. inteso stimolare il riesercizio del potere. Infatti, dall’accoglimento dell’ordinanza cautelare è derivato a carico dell’Amministrazione il vincolo di rideterminarsi, attenendosi alle previsioni del bando. Agli atti adottati in esecuzione del disposto giudiziale può ascriversi natura provvedimentale, tanto da essere ritenuti suscettibili, come avvenuto poi effettivamente nel caso in esame, di essere impugnati con motivi aggiunti. E’ ormai noto che al giudice in sede cautelare sono consentiti i più ampi poteri, ivi compresa l’adozione di misure atipiche di “remand”, con la sollecitazione all’esercizio in via autonoma del potere di spettanza dell’Amministrazione, eventualmente anche nell’ottica di un’integrazione e di una correzione del procedimento amministrativo. Ne consegue, in tale ottica, che quando si riconosca valore provvedimentale non vincolato nel contenuto (che resta autonomamente determinato dall’amministrazione, senza indicazioni contenutistiche da parte del Giudicante) all’atto adottato in seguito all’accoglimento dell’istanza cautelare, non può non riconoscersi che esso abbia effetto sostitutivo rispetto a quello adottato “ab origine”. Sulla base delle precedenti considerazioni, il Collegio ritiene che la Determinazione adottata dal Comune di Bari in data 6.08.2015, adottata dopo l’ordinanza cautelare, debba intendersi come atto di conferma e non come atto meramente confermativo del precedente atto oggetto di impugnazione con il ricorso principale. Da ciò consegue, per un verso, l’ammissibilità non solo del ricorso per motivi aggiunti del ricorrente principale, ma anche del ricorso incidentale con superamento dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’ing. D’Onghia e, per altro verso, l’improcedibilità del ricorso introduttivo. L’interesse a ricorrere si è, infatti, traslato avverso gli atti adottati dal Comune nell’agosto 2015. 3) Il ricorso introduttivo va, dunque, dichiarato improcedibile. 4) Improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse è anche la domanda di accesso ai documenti detenuti dal Comune di Bari, ex art.116, comma 2 del c.p.a., contenuta nel ricorso principale, per avere l’amministrazione provveduto all’ostensione dei documenti richiesti, come confermato da parte ricorrente in corso di causa. 5) Da quanto sopra evidenziato, consegue che il thema decidendum nel presente giudizio debba cristallizzarsi sui motivi aggiunti proposti dall’ing. D’Onghia avverso gli atti adottati dall’amministrazione resistente tra il 3 e il 6 agosto 2015 e riferiti alla procedura di mobilità esterna indetta dal Comune di Bari per la copertura del posto vacante nella dotazione organica del medesimo ente, di Dirigente della Ripartizione Edilizia e Urbanistica. Si è sopra affermata anche l’ammissibilità del ricorso incidentale, in quanto l’interesse alla sua proposizione è sorto in dipendenza della notificazione del ricorso per motivi aggiunti. Gli atti dotata di portata lesiva della posizione giuridica del ricorrente, id est l’ammissione dell’ing. D’Onghia al colloquio e la successiva Determinazione del Comune di Bari del 6.08.2015, sono stati impugnati non con il ricorso principale, ma con quello per motivi aggiunti, tanto che il termine decadenziale per la proposizione del ricorso incidentale deve farsi decorrere dalla notifica del secondo e non già del primo. 6) Il Collegio ritiene a questo punto pregiudiziale l’esame del ricorso incidentale, in quanto avente carattere escludente del ricorrente ing. D’Onghia (Cfr. in tal senso Adunanza Plenaria sentenza n. 9 del 25 febbraio 2014; Cons. Stato, sez. III, sent. n. 3328 del 2 luglio 2014). 7) Il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti sono infondati. L’ing. Colacicco ritiene illegittima l’attribuzione dei tre punti all’ing. D’Onghia, per l’incarico di Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia che il medesimo ha dichiarato di aver ricoperto presso il Comune di Mottola, nel periodo 4.06.2001- 31.07.2008. Contesta, in particolare, la genericità delle dichiarazioni rese sul punto per non avere l’ing. D’Onghia indicato, nè nella domanda di partecipazione, nè nel curriculum vitae, ad essa allegato, i provvedimenti con cui il suindicato incarico è stato conferito, nè ancora di aver fornito alcuna documentazione a supporto. Sostiene, inoltre, che dal Decreto sindacale n. 8209 del 26.06.2001, emergerebbe che sia stato conferito l’incarico di Responsabile del Servizio e non di Dirigente, e ciò anche in considerazione del fatto che l’interessato era sprovvisto della qualifica dirigenziale. La mancanza di tale qualifica sarebbe comunque, preclusiva dell’attribuzione dei tre punti riferiti agli incarichi dirigenziali. Da quanto argomentato dall’ing. Colocicco deriverebbe che, dal punteggio relativo ai titoli attribuito dalla Commissione in data 4.08.2015, all’ing. D’Onghia, pari a 12,99, dovrebbero essere sottratti 3 punti, per un totale pari 9,99. Tale punteggio, in quanto inferiore a 12 – necessario per l’ammissione alla successiva fase, come previsto dall’art. 6 dell’Avviso pubblico, nonchè dall’art. 13 comma 21 del D.A.I. – avrebbe precluso all’ing. D’Onghia la partecipazione al colloquio, determinando, piuttosto, la sua esclusione dalla procedura di mobilità . Le doglianze sono infondate. Quanto all’eccezione di genericità della dichiarazione riferita all’incarico di Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia, occorre far riferimento alle previsioni dell’Avviso della procedura di mobilità volontaria indetta Comune di Bari. Agli artt. 2 e 3 dell’Avviso sono fissati, rispettivamente, i requisiti per l’ammissione e per la presentazione delle domande. Secondo consolidata e condivisa giurisprudenza, infatti, (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2190; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 7 maggio 2012, n. 4087, in materia di affidamento di contratti pubblici) per l’esclusione della domanda di partecipazione occorre che in essa o nei suoi allegati sia riscontrata la violazione dei contenuti (anche di tipo formali) prescritti in modo tassativo dal bando. Ebbene, l’art. 3 dell’Avviso stabilisce che “la domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando. Gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità , ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 78 del citato DPR per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci: a)¦ g) l’esperienza di lavoro e le eventuali competenze richieste, in relazione alla effettiva posizione lavorativa da coprire (ufficio di assegnazione) indicata al precedente art. 1¦” Il successivo art. 4, relativo all’ammissibilità delle domande, elenca puntualmente i casi di esclusione individuati nella mancanza di uno dei requisiti richiesti, nel mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda, nella mancata presentazione e sottoscrizione del curriculum, nell’omessa sottoscrizione della domanda e nell’assenza di produzione della copia del documento di riconoscimento, oltre che nella mancata presentazione del nulla – osta o parere favorevole dell’amministrazione di appartenenza. Come emerge dalla scheda di valutazione riferita all’ing. D’Onghia, versata in atti, all’esito dell’esame della domanda e del curriculum ad essa allegato, la Commissione ha valutato positivamente, con riferimento all’esperienza lavorativa, i periodi di servizio prestati rispettivamente presso il Comune di Mottola, dal 4.06.2001 al 31.07.2008 e, successivamente, presso il Comune di Monopoli, dal 1.08.2008 a tutt’oggi. Non sono state rilevate, nè emergono difformità rispetto a quanto disciplinato dall’Avviso, nè sono ravvisabili le ipotesi esclusione espressamente elencate all’art. 4 . E’ da escludere, pertanto, che le dichiarazioni relative a tali esperienze professionali siano caratterizzate da indeterminatezza, in quanto inidonee a fornire elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, dovendosi, piuttosto, ritenerle conformi alle indicazioni precettive della lex specialis (Cons Stato, Sez. V, sent. 2724 del 3.06.2015). Tali considerazioni sono confermate anche dalle risultanze dei successivi accertamenti svolti dal Comune di Bari di cui, nel prosieguo, si tratterà più diffusamente. Il Collegio rileva, inoltre, che secondo condivisa giurisprudenza, occorre far prevalere una valutazione sostanziale dell’esistenza dei requisiti per poter partecipare ad una selezione pubblica, dovendosi di conseguenza contrastare ogni interpretazione che “spinga ad una sorta di caccia all’errore formale” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, sent. n. 2547 del 4.12.2015; Cons. Stato Sez. V 25 luglio 2013 n. 3963,). Irrilevanti sono, invece, le censure avverso l’esperienza lavorativa presso la società privata, indicata dall’ing. D’Onghia, non essendo stata essa oggetto di valutazione da parte della Commissione. 8) Con il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale, il controinteressato lamenta, sotto altro profilo l’attribuzione dei tre punti contestati già nel primo motivo. Egli censura il distorto esercizio del potere valutativo, per avere la Commissione attribuito tre punti riferiti all’attività svolta mediante attribuzione dell’incarico dirigenziale, senza l’inquadramento nella relativa qualifica e senza superamento di concorso pubblico. Lamenta, per questo, anche disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta nella valutazione dei candidati. In proposito, il Collegio conferma quanto già rilevato da questo Tribunale, nell’ordinanza cautelare 780/2015. L’art. 6 dell’Avviso pubblico deve essere interpretato in senso conforme all’art. 13 comma 20, lett. a) del D.A.I. (Disciplina agli accessi e agli impieghi del Comune di Bari). Tale ultima norma, per la valutazione del curriculum, attribuisce rilievo all’esperienza acquisita nello svolgimento di attività corrispondenti a quelle della posizione da coprire e alla lett. a) fa espresso riferimento agli “incarichi dirigenziali (per posti di qualifica dirigenziale), svolti in materie analoghe per competenza a quelle da ricoprire”. L’art. 6 richiamato, con riferimento all’attribuzione dei 20 punti per la valutazione del curriculum, riporta fedelmente tali previsioni, compresa quella di cui alla lett. a), riferita proprio “ad incarichi dirigenziali svolti in materie analoghe per competenza”. Nessuna ulteriore specificazione è contenuta, nè con riferimento al possesso della qualifica dirigenziale, nè al previo superamento di pubblico concorso. Per tale ragione, in sede cautelare, era stato censurato l’operato della Commissione per avere integrato la previsione dell’Avviso, circoscrivendone la portata, quando erano già noti i candidati ammessi alla valutazione. Per le stesse ragioni sono inconferenti i richiami del ricorrente all’art. 28 del D.Lgs. 165/2001 e art. 7 D.P.R. 70/2013, che non trovano spazio di applicazione con riferimento alla fattispecie in esame e alla specifica questione della valutazione degli incarichi dirigenziali, ricoperti dall’ing. D’Onghia anche prima del possesso della qualifica dirigenziale, per effetto di provvedimenti sindacali di conferimento dell’incarico. 9) L’ing. Colacicco, con i motivi aggiunti al ricorso incidentale e nella successive memorie depositate, censura ulteriormente le dichiarazioni rese dall’ing. D’Onghia, riferite alle funzioni dirigenziali svolte presso il Comune di Mottola, ritenendole mendaci, in quanto non risulterebbe dalla documentazione versata in corso di causa (con riferimento particolare al decreto sindacale n. 8209 del 265.06.2001), che siano state attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs n. 267/2000. Ribadisce tali doglianze mettendo in discussione la veridicità , finanche della comunicazione del Comune di Mottola inviata al Comune di Bari, nell’ambito del successivo accertamento svolto dall’ente locale e relativo proprio alle dichiarazioni rese dall’ing. D’Onghia. Il riferimento è, in particolare, alle note del 13.10.2015 e alla pec del 2.11.2015, con la prima delle quali si certifica che l’ing. D’Onghia “ha prestato servizio in posizione giuridica cat. D 3 con attribuzione di Posizione organizzativa e funzioni di Responsabile del Sevizio tecnico Area 2^ (Urbanistica ed agricoltura) dal 4.06.2001 al 31.07.2008”, mentre con la pec si conferma che, “in qualità di posizione organizzativa sono state attribuite dal sindaco pro tempore le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000”. Nell’osservare che, per contestare la falsità delle attestazioni, il controinteressato avrebbe dovuto ricorrere agli specifici strumenti previsti dall’ordinamento, il Collegio esclude l’ammissibilità della doglianza avverso le attestazioni rilasciate dal Comune di Mottola e dichiara l’infondatezza anche dei motivi aggiunti, richiamando a sostegno quanto sopra chiarito con riferimento alla conformità – della domanda e del curriculum presentati dall’ing. D’Onghia – alle previsioni della lex specialis contenuta nell’Avviso di mobilità . Risulta, inoltre, dimostrato, anche in seguito agli accertamenti successivamente svolti dal Comune di Bari e alle attestazioni del Comune di Mottola, non smentite in corso di causa, che le funzioni svolte dall’ing. D’Onghia dal 2001 al 2008 siano state conferite ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs 267/2000 e che, dunque, legittimamente siano state valutate dalla Commissione tra i titoli, con specifico riferimento all’esperienza acquisita nello svolgimento di attività corrispondenti a quelle del posto da ricoprire. In definitiva, non si ravvisano elementi idonei a palesare un distorto esercizio del potere valutativo da parte della Commissione, tali da inficiare il punteggio attribuito all’ing. D’Onghia, all’esito della valutazione. Il ricorso incidentale, come integrato da motivi aggiunti deve, pertanto, essere respinto. 10) Debbono essere ora esaminati i motivi aggiunti del ricorrente principale. L’ing. D’Onghia contesta l’attribuzione di due punti al controinteressato, risultato per questo primo classificato, all’esito della valutazione operata dalla Commissione, per un totale di punti 22,50, di cui 13,50 per i titoli e 9,00 per il colloquio, come risulta dalla Determinazione n. 9589 del 6.08.2015. Censura, in particolare, il riconoscimento del titolo post – universitario, avendo appreso, in seguito all’accesso agli atti della procedura, che l’ing. Colacicco possiede unicamente, oltre alla laurea in ingegneria, una laurea triennale in Scienze dell’amministrazione pubblica e privata. Lamenta per questo la violazione dell’art 13, co 19, lett. c) del DAI (disciplina degli accessi agli impieghi del Comune di Bari). Richiama la riforma dell’ordinamento didattico universitario, di cui al d.m. 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, successivamente sostituito dal d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, che ha introdotto un sistema caratterizzato da una laurea della durata normale di 3 anni e da una specialistica (ovvero magistrale, secondo la denominazione di cui al d.m. n. 270/2004) conseguita dopo un ulteriore biennio. Sostiene che, solo dopo il conseguimento dei suddetti titoli, è possibile conseguire un c.d. titolo post universitario, quali un Master di I e II livello, un Diploma di Specializzazione e un Dottorato di ricerca, ossia di titoli di alta formazione. Il Collegio ritiene imprescindibile, anche nell’esame di tali censure, il riferimento alle norme del Bando contenuto nell’Avviso, il quale all’art. 6, nel prevedere 5 punti per la valutazione dei titoli di studio, alla lettera c) attribuisce 2 punti per ogni titolo di studio post-universitario, indicando il dottorato di ricerca, le scuole di perfezionamento e specializzazione, corsi di alta formazione o altri titoli. Tale previsione è la fedele riproduzione di quanto disposto dall’art. 13 comma 19 del DAI del Comune di Bari. La laurea triennale è il titolo accademico conseguito in esito ad un corso di studi di durata normale di tre anni, previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Tale titolo non può essere considerato un titolo post-universitario, indicando tale termine il conseguimento di titoli successivi alla laurea. Nella lettera c), relativa alla valutazione dei titoli di studio, per i quali si prevede l’attribuzione di 2 punti, la formulazione letterale della previsione è idonea a fugare ogni dubbio interpretativo, in quanto si fa espresso riferimento al “titolo di studio post universitario” e non ad un ulteriore titolo di studio (solo in tal caso la seconda laurea avrebbe potuto essere correttamente valutata). Nè a superare tale interpretazione, che si desume in modo incontrovertibile dalla formulazione della disposizione, è idoneo il riferimento all’elenco contenuto tra parentesi, che comprende anche un generico riferimento “ad altri titoli”, in quanto esso è finalizzato a specificare cosa debba intendersi per “titolo di studio post universitario”. Ne consegue che il riferimento ad altri titoli, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del controinteressato a fondamento della legittimità della valutazione operata dalla Commissione, debba necessariamente essere comunque, compreso tra i titoli post-universitari, come ad esempio nel caso di un master (che non a caso viene espressamente menzionato nella lett. b) proprio con riferimento al titolo post universitario di durata annuale), trattandosi di titolo post-laurea di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente, successivo al conseguimento della laurea triennale o della laurea specialistica Un generico riferimento al titolo di studio si rinviene solo nella lett. a), laddove, per il caso di conseguimento con la concessione della lode, si prevede l’attribuzione di 0,50. Nella scheda di valutazione dei titoli di studio e curriculum relativa all’ing. Colacicco, di cui la Commissione giudicatrice, riunitasi in data 4.08.2015, ha ritenuto di far proprie, confermandole, le risultanze approvate nella seduta del 21.04.2015, dalla Commissione nella sua originaria composizione, sotto la lett. c) dei titoli di studio, è riportata la seguente indicazione “1) Laurea in SAPP (Università di Bari – 2014). Votazione 110/1010 e lode”. I punti riconosciuti sono 2. Così operando la Commissione ha attribuito all’ing. Colacicco 2 punti per un titolo che, come sopra evidenziato, è da escludere si tratti di titolo post universitario. Ne consegue, in osservanza della chiara formulazione della norma del Bando, fedele riproduzione, peraltro, della Disciplina degli accessi agli impieghi del Comune di Bari (in particolare art. 13, comma 19), l’accoglimento dei motivi aggiunti proposti dal ricorrente principale, ing. D’Onghia, pur ritenendosi infondata l’ulteriore censura relativa all’eccesso di potere per disparità di trattamento ravvisata nella particolare solerzia con cui l’amministrazione si è attivata successivamente all’ordinanza cautelare n. 457/2015. In proposito il Collegio rileva che in alcun modo l’operato del Comune risulta contrario ai principi di imparzialità e trasparenza, come confermato anche dalla valutazione, ampiamente positiva e vicina al conseguimento della votazione massima, del colloquio sostenuto dall’ing. D’Onghia. 11) In conclusione, deve ritenersi che l’amministrazione non abbia correttamente assegnato il punteggio all’ing. Colacicco, dovendosi riconoscere in luogo dei due punti illegittimamente a questo attributi per il possesso della laurea triennale in Scienze dell’amministrazione pubblica e privata, unicamente il punteggio di 0,50. Diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione, si tratta, infatti, di “titolo di studio conseguito con la concessione della lode” e non di titolo di studio post-universitario. Tale titolo va, pertanto, inserito e computato con riferimento alla valutazione dei titoli di studio, di cui all’art. 6 lett a) e non alla lett. c), come, invece, risulta dalla scheda di valutazione riferita all’ing. Colacicco. Ne consegue l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti proposti dall’ing. D’Onghia, con annullamento della determinazione n. 9589 del 6.08.2015 del Dirigente della Ripartizione Personale Comune di Bari, nella sola parte in cui è stato attributo al controinteressato per i titoli di studio il punteggio di 2,50, in luogo di 1, in conformità all’art. 13, comma 19 del DAI (Disciplina degli accessi agli impieghi del Comune di Bari), come fedelmente riportato all’art. 6 del bando contenuto nell’Avviso della procedura di mobilità , da cui consegue l’annullamento in parte qua anche degli atti presupposti, quali la parte della scheda di valutazione dell’ing. Colacicco riferita ai titoli di studio, le cui risultanze sono state approvate dalla Commissione nella seduta del 4.08.2015, a conferma della valutazione espressa dalla Commissione in data 21.04.2015, in diversa composizione. 12) La peculiarità della fattispecie e la novità di alcune delle numerose questioni trattate inducono il Collegio a ritenere sussistenti eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti: – dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale e il ricorso proposto ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. per l’accesso ai documenti; – respinge il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti; – accoglie i motivi aggiunti del ricorrente principale e per l’effetto annulla la determinazione n. 9589 del 6.08.2015 del Dirigente della Ripartizione Personale del Comune di Bari e gli atti ad essa presupposti, nella sola parte riferita all’attribuzione dei punti relativi ai titoli di studio posseduti dall’ing. Colacicco, come specificato in parte motiva. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati: Desirèe Zonno, Presidente FF Viviana Lenzi, Referendario Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA |