Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – aspettativa per infermità  – recupero delle retribuzioni – limiti temporali – Fattispecie

àˆ illegittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione predispone il recupero delle retribuzioni percepite durante il periodo di aspettativa per infermità  che eccedono il limite massimo di diciotto mesi, perchè in contrasto con il terzo comma dell’art. 12 del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 che esclude il recupero di tale indebito qualora il procedimento di riconoscimento di dipendenza dell’infermità  da causa di servizio si concluda oltre il termine di ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa. (Nel caso di specie il TAR ha annullato il provvedimento di recupero con conseguente condanna dell’Amministrazione a restituire quanto prelevato mensilmente sulle retribuzioni maturate dalla ricorrente, oltre il maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo delle due voci).

N. 00686/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00689/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 689 del 2015, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Putignano, con domicilio eletto presso Nicola Putignano, in Bari, piazza Moro n. 37; 

contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, sua domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
A) del provvedimento impugnato prot. n. 522/A.C. del 17.11.2014, con il quale è stato disposto il recupero di quanto corrisposto alla ricorrente a titolo di retribuzione per il periodo dal 14.10.2011 al 19.03.2011, al lordo delle ritenute assistenziali, previdenziali ed IRPEF;
B) nonchè ogni altro atto presupposto e/o consequenziale;
C) per la condanna del Ministero dell’Interno, alla refusione in favore della ricorrente di quanto – nelle more – recuperato in esecuzione dell’impugnato provvedimento prot. n. 522/A.C. del 17.11.2014, a titolo di retribuzione asseritamente non dovuta per il periodo dal 14.10.2011 al 19.03.2012, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, con diritto della ricorrente, a ritenere le somme percepite a titolo di retribuzione per il periodo dal 14.10.2011 al 19.03.2012;
D) in subordine, per l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità  dell’azione di ripetizione per cui è causa;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22 d. lg. 30.6.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 la dott.ssa Maria Colagrande.
Uditi per le parti i difensori Angela Maria Contento, per delega di Nicola Putignano e Giuseppe Zuccaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La ricorrente, Assistente capo della Polizia di Stato ha usufruito di congedo straordinario per malattia nel periodo dal 14.1.2010 al 28.02.2010.
Dal 1.3.2010 al 1.8.2011, è stata posta in aspettativa per la medesima infermità .
In seguito ad ulteriori controlli da parte dei preposti organismi sanitari, la ricorrente è stata nuovamente collocata in aspettativa per malattia dal 13.9.2011 al 10.1.2012.
Il 7.3.2012 la ricorrente ha presentato istanza di riconoscimento della dipendenza dell’infermità  da causa di servizio.
Il 20.3.2012 ha ripreso regolare servizio e chiesto il collocamento in aspettativa dal 14.10.2011 al 19.03.2012, per motivi di particolare gravità  per il periodo eccedente i diciotto mesi, durante il quale ha percepito lo stipendio.
Il 29.3.2012, la Commissione per il Personale del ruolo Agenti e Assistenti della Polizia di Stato presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha accolto l’istanza di ulteriore aspettativa per il periodo di assenza dal servizio dal 14.10.2011 al 19.3.2012 – eccedente il periodo massimo di aspettativa retribuita previsto dagli artt. 68 e 70 del T. U. n. 3/ 1957 – applicando l’istituto dell’aspettativa senza assegni.
Con nota del 6.6.2014, l’Ufficio Amministrativo Contabile, Sezione Stipendi, presso la Questura di Bari, ha quindi, accertato un credito erariale, nei confronti della ricorrente, di importo pari a € 8.586,31 (al netto delle ritenute assistenziali, previdenziali e IRPEF), per le retribuzioni percepite durante il periodo di aspettativa dal 14.10.2011 al 19.03.2012, fruito ai sensi dell’art. 70, d.P.R. n. 3/57.
Il provvedimento di ripetizione ha avuto esecuzione con ritenuta della somma mensile di € 335,23, decorrente dal mese di marzo 2015, sulle competenze maturate dalla ricorrente a titolo di retribuzione.
Ciò premesso in fatto, la ricorrente lamenta violazione di legge, nonchè eccesso di potere poichè l’amministrazione ha disposto il recupero delle retribuzioni percepite durante il periodo di aspettativa per infermità  eccedente il limite massimo di diciotto mesi, in contrasto con il terzo comma dell’art. 12 del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 che esclude il recupero di tale indebito quando il procedimento di riconoscimento di dipendenza dell’infermità  da causa di servizio si conclude, come in specie, oltre il termine di ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa.
Contesta inoltre, l’entità  del recupero al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, e non al netto di quanto effettivamente percepito.
Resiste l’amministrazione intimata.
Il ricorso è fondato.
Per completezza espositiva si riporta il testo dell’art. 12 del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170: “Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità  che ha causato la predetta non idoneità  anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.
Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità  che ha causato la predetta non idoneità  anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità , sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità  contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga, riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà  delle somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si dà  luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa”.
Osserva il Collegio che il provvedimento conclusivo del procedimento di dipendenza dell’infermità  da causa di servizio è stato adottato il 14.10.2015 (all.1 della nota di deposito del 4.12.2015 della resistente), ben oltre il termine di ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa della ricorrente, disposto con decorrenza dal 13.10.2011, con provvedimento del 29.3.2012 della Commissione per il Personale del ruolo Agenti e Assistenti della Polizia di Stato.
Pertanto, sia che il dies a quo decorra dal termine iniziale del periodo di aspettativa, o dalla data del provvedimento che così ha disposto, chiaramente il termine di ventiquattro mesi era già  spirato prima che si concludesse il procedimento di riconoscimento della dipendenza dell’infermità  da causa di servizio.
L’impugnato provvedimento di recupero deve pertanto, essere annullato con conseguente condanna della resistente a restituire quanto prelevato mensilmente sulle retribuzioni maturate dalla ricorrente, oltre il maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo delle due voci, da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato 15 giugno 1998, n. 3, 13 ottobre 2011, n. 18 e 5 giugno 2012, n. 18.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto,
– annulla il provvedimento prot. n. 522/A.C. del 17.11.2014 della Questura di Bari;
– condanna il Ministero dell’Interno a restituire alla ricorrente le somme prelevate sulle competenze dalla stessa maturate a titolo di retribuzione, oltre la maggior somma fra quelle calcolate a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria;
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore dell’avv. Nicola Putignano, difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, che liquida nella misura di € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Contributo unificato rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità , nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Cesira Casalanguida, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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