Sanità e farmacie – Revoca accreditamento – Autoannullamento – Fattispecie
Con riferimento alla pretesa di ristoro dei danni della società che abbia subito una revoca dell’accreditamento sanitario da parte della Regione e, in seguito, l’autoannullamento della revoca, i danni eventualmente prodottisi per il ritardo della Regione nell’esercizio della seconda autotutela, derivanti dall’esercizio dell’attività da parte della società , in detto lasso di tempo, con modalità invariate, sono frutto di una scelta imprenditoriale e non possono essere imputati alla Regione per assenza del nesso di causalità .
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Cons. Stato, Sez. III, ric. n. 5080/2016; ordinanza 8 settembre 2016, n. 3700 – 2016
N. 00258/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01389/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1389 del 2015, proposto da:
Antonio Remo Arturo Di Liddo e Laboratorio di Analisi Bio-Chimico Ormonali di Liddo s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Felice Ingravalle e Stefania Morgigno, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Felice Ingravalle in Bari, corso Vittorio Emanuele n. 185
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, al lungomare N. Sauro nn. 31-33;
per la condanna, previa concessione di misura cautelare,
della Regione Puglia al risarcimento di tutti i danni ingiusti subiti dal ricorrente a causa dell’illegittima determinazione dirigenziale n. 350 del 17.11.2009, a firma del Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria dell’Assessorato per le politiche della salute della Regione Puglia, recante revoca dell’accreditamento provvisorio di cui era titolare;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2016 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Massimo F. Ingravalle e avv. Mariangela Rosato;
Considerato che, ad un esame sommario tipico della presente fase, non appare adeguatamente supportato l’invocato nesso di causalità tra il contestato comportamento dell’Amministrazione regionale (che avrebbe ritardato nell’esercizio dell’autotutela rispetto al provvedimento di revoca dell’accreditamento) e i lamentati danni, posto che la prosecuzione nell’erogazione delle prestazioni sanitarie con modalità invariate, nonostante la revoca dell’accreditamento, si appalesa frutto di una scelta imprenditoriale, liberamente assunta da parte ricorrente;
Considerato che, in ogni caso, l’accreditamento è condizione necessaria ma non decisiva ai fini dell’acquisto delle prestazioni sanitarie dal soggetto accreditato (cfr. art. 22, comma 4, l.r. n. 8/2004);
Ritenuto, peraltro, che la transazione intervenuta con l’Asl/BT, in relazione alle prestazioni eseguite dal 2009 al 2013, interferisca con l’oggetto della pretesa risarcitoria azionata nel presente giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)