Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia – Revoca licenza Istituto vigilanza – Periculum in mora
Dev’essere sospeso il provvedimento di revoca della licenza per l’esercizio dell’attività di vigilanza ove sorgano dubbi circa la sua legittimità e visto il danno irreversibile che si produrrebbe per l’Istituto di vigilanza in relazione alle attività in corso.
N. 00260/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00455/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 455 del 2016, proposto da:
Istituto di Vigilanza Poggio Imperiale s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Virginio Nista e Vittorio Nista, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari;
contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del Decreto del Prefetto della Provincia di Foggia prot. n. 0008552 del 15.03.2016;
-di ogni altro atto sia presupposto che consequenziale, con vittoria di spese ed onorari di lite;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2016 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Virginio Nista e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
Considerato che le contestazioni sulle quali si fonda il provvedimento gravato non appaiono prima facie sufficienti a supportare la disposta revoca, posto che l’Istituto di vigilanza ha giustificato la mancata assunzione dell’unità di personale mancante, ha incrementato la polizza fideiussoria ed ha offerto adeguati elementi di valutazione in relazione agli ulteriori rilievi;
Ritenuto opportuno pervenire alla definizione del merito della vicenda re adhuc integra, giacchè l’esecuzione dell’atto impugnato determinerebbe effetti irreversibili sui contratti stipulati dall’Istituto ricorrente;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto:
a) sospende la revoca gravata.
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di maggio 2017;
c) compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)