Contratti pubblici – Giudizio  cautelare – Qualificazione opere – Progetto definitivo – Competenza 

In materia di appalto afferente ad interventi tecnici aventi carattere locale di rafforzamento strutturale di un immobile, unitamente a lavori di natura impiantistica, non si apprezza – sia pure ad un sommario esame tipico della fase cautelare – la qualificazione degli stessi come opere di edilizia civile con rilevante carattere artistico, con la conseguenza che il progetto definitivo possa essere redatto sia dall’architetto sia dall’ingegnere.


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Vedi Cons. St., Sez. V, ric. n. 3609 – 2016; ordinanza 14 luglio 2016, n. 2756 – 2016.

N. 00246/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01515/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1515 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giuseppe Veronico s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto in Bari, Via Pizzoli, 8;

contro
Provincia di Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Calvani, con domicilio eletto presso Gaetano Scattarelli in Bari, piazza L. di Savoia, 37; 
Provincia di Barletta Andria Trani Sett. 5° Edil. Scolastica; 

nei confronti di
Prodon Impianti Tecnologici s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Rocco Notarnicola e Carlo Tangari, con domicilio eletto in Bari, Via Piccinni, 150; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di aggiudicazione dei lavori di recupero e di risanamento conservativo dell’Istituto Tecnico Agrario “Umberto I” di Andria CIG 585905337D, reso nella seduta di gara del 22.10.2015;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Barletta Andria Trani, di Prodon Impianti Tecnologici s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 

Ritenuto, ad un sommario esame della presente fase ed impregiudicato ogni opportuno approfondimento riservato alla successiva fase di merito, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Ritenuto, in particolare, quanto al fumus, che a prescindere da ogni rilievo sull’eccezione spiegata dalle controparti in relazione al carattere solo formale della relazione geologica prodotta dalla ricorrente, non appaiono fondate le censure di cui al primo motivo di ricorso;
invero, alla documentazione in atti (cfr. in particolare le indicazioni di cui alla relazione al progetto preliminare) non emerge con evidenza la necessità  della prefata relazione, alla luce del carattere locale degli interventi di cui all’appalto de quo, ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008;
Rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, che l’appalto in esame appare per lo più afferire ad interventi tecnici aventi carattere locale di rafforzamento strutturale; unitamente ad interventi di natura impiantistica (fogna nera e bianca, impianto idrico e antincendio nonchè video/antintrusione), sicchè non si apprezza la qualificazione degli stessi, in tesi, come opere di edilizia civile con rilevante carattere artistico, potendo, pertanto, il progetto definitivo (così come avvenuto per il progetto preliminare redatto dalla S.A.) essere redatto sia dall’architetto che dall’ingegnere;
Ritenuto quanto alle ulteriori censure di cui al ricorso per motivi aggiunti, che le stesse non sono suscettibili di positivo apprezzamento in questa sede, tenuto conto delle repliche svolte dall’amministrazione e dalla cointrointeressata;
Tenuto conto, inoltre, dell’evidenziata necessità  di mettere tempestivamente in sicurezza le aree critiche dell’edificio;
Ritenuto che il complesso della vicenda giustifichi la compensazione delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)