Ambiente ed ecologia – Autorizzazione emissioni in atmosfera – Principio di precauzione – Partecipazione al procedimento – Estesa ai privati interessati all’esito del procedimento

Il procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del d. lgs. 16 aprile 2006, n. 152 è informato dal principio di precauzione ed ai suoi corollari quale è l’estensione della partecipazione al procedimento di tutti i soggetti pubblici e privati portatori di interessi rilevanti: la partecipazione alla conferenza di servizi invocata per l’esame dell’istanza, dunque, deve essere garantita a tutti i privati  in quanto portatori di interessi che potrebbero risultare incisi dal provvedimento che si intende adottare (nella specie il Tar ha ordinato che l’elaborazione del piano di monitoraggio delle emissioni in atmosfera dell’impresa privata istante il titolo abilitativo, fosse predisposto ed eseguito nel pieno contraddittorio con l’impresa che da dette emissioni potrebbe subire nocumento).

N. 00249/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01380/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1380 del 2015, proposto da:

F. Divella S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Caputi Iambrenghi e Annalisa Morgese, con domicilio eletto presso Vincenzo Caputi Iambrenghi, in Bari, Via Abate Eustasio, 5;

contro
Città  Metropolitana di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Dipierro e Monica Gallo, con domicilio eletto presso Rosa Dipierro, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 29;
Comune di Rutigliano, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Derobertis, con domicilio eletto presso Lorenzo Derobertis, in Bari, Via Niccolò Pizzoli, 8;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia, Azienda Sanitaria Locale Bari, Conferenza dei Servizi c/o Ufficio Ambiente Città  Metropolitana di Bari;

nei confronti di
Magel di Borracci Nicola & C. S.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. Giampaolo Sechi, con domicilio eletto presso Giampaolo Sechi, in Bari, Via Camillo Rosalba, 47/Z;
Comitato Inquinamento Atmosferico Provinciale;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento dirigenziale 9 luglio 2015 n. 3969 della Città  Metropolitana di Bari, mediante il quale l’Ente ha esteso l’autorizzazione alla emissione nell’atmosfera fuoruscenti dell’attività  di lavorazione di materie plastiche in favore di un impianto di nuovo esercizio della ditta Magel di Borracci Nicola.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città  Metropolitana di Bari, del Comune di Rutigliano e di Magel di Borracci Nicola & C. S.a.s.;
Vista l’istanza per la modifica dell’Ordinanza cautelare n. 163/2016, emessa nel presente procedimento;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
 

Ritenuto che non sussistano i presupposti per modificare la misura cautelare collegiale già  adottata, stante la permanente fondatezza delle ragioni in fatto ed in diritto poste a base della stessa;
Ribadito che la presente controversia, inerente l’ampliamento dell’autorizzazione della ricorrente, troverà  soluzione conformemente agli esiti degli accertamenti tecnici ambientali che dovranno essere svolti da A.R.P.A. Puglia;
Ritenuto che tali accertamenti dovranno essere pianificati e concordati in contraddittorio fra A.R.P.A. Puglia, Magel di Borracci Nicola & C. S.a.s. e F. Divella S.p.A., con metodologie che permettano di effettuare concretamente le imprescindibili valutazioni tecnico ambientali e che salvaguardino le esigenze precauzionali già  messe in evidenza nell’Ordinanza cautelare n. 163/2016;
Ritenuto che appare opportuno che al procedimento di riesame del provvedimento impugnato, per come gerìto dalla Città  Metropolitana di Bari, partecipi a pieno titolo la società  F. Divella S.p.A., quale portatrice di rilevanti interessi meritevoli di tutela;
Ritenuto che l’udienza in camera di consiglio per l’adozione definitiva di misure cautelari – già  fissata per il 18 p.v. – debba essere differita all’esito della predetta conferenza e degli accertamenti tecnico ambientali di cui sopra;
Rilevato che, in conclusione, la disposta sospensione cautelare, con le precisazioni di cui al presente provvedimento, debba essere confermata, evidenziando che l’oggettiva urgenza di una rapida conclusione delle operazioni tecniche di valutazione ambientale impone di astenersi da qualunque atteggiamento dilatorio;
Ritenuto che, in considerazione della natura e della evidente peculiarità  della presente vicenda, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, respinge l’istanza per la modifica dell’Ordinanza cautelare n. 163/2016, con le precisazioni di cui in motivazione.
Annulla d’ufficio l’udienza in camera di consiglio del 18.5 p.v..
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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