Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Abuso edilizio – Stabile trasformazione del territorio – Ordinanza di riduzione in pristino – Tutela cautelare – Presupposti – Non sussistono
Non merita accoglimento l’istanza cautelare avverso l’ordinanza di riduzione in pristino delle opere realizzate abusivamente qualora le stesse costruiscano opere stabili di trasformazione del territorio, come tali soggette a titolo edilizio.
N. 00254/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00435/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 435 del 2016, proposto da:
Maria Apollonia Vinella, rappresentata e difesa dall’avv. Clemente Montuori, con domicilio ex lege presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.zza Massari;
contro
Comune di Putignano;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza dirigenziale n. 3 del 14.01.2016 emessa dal dirigente della III area tecnica del Comune di Putignano; di tutti gli alti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come da verbale di Udienza;
Rilevato che parte ricorrente sostiene che i viali realizzati e oggetto dell’ordinanza di rimozione impugnata rientrino nell’ambito dell’attività edilizia libera, trattandosi, come chiarito anche in sede di discussione, di opere realizzate su preesistenze;
rilevato che in atti non vi è prova alcuna che i viali fossero preesistenti e che, laddove realizzati ex novo, come emerge dall’ordinanza di riduzione in pristino, date le loro dimensioni e consistenza, costituiscono opere stabili di trasformazione del territorio, come tali soggette a titolo edilizio;
nulla per le spese stante la mancata costituzione del Comune;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Nulla per le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)