1. Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi – Pareri resi fuori dalla conferenza – Riconvocazione conferenza – Presupposti
2. Procedimento amministrativo – Annullamento VIA – Difetto motivazione – Necessità riesame
3. Risarcimento del danno – Comportamento inoperoso p.A. – Presupposti per riconoscimento del G.A.
1. Occorre riconvocare la conferenza di servizi in presenza di pareri essenziali in materia ambientale resi al di fuori della stessa per realizzare il contraddittorio procedimentale sui medesimi (nella specie, all’adozione dei pareri della Soprintendenza, dell’Ufficio Parchi e della VIA provinciale sarebbe dovuta seguire una nuova seduta della conferenza di servizi, cosa non avvenuta come confermato dalla Regione).
2. Nel caso in cui risulti fondata l’azione demolitoria, relativa al difetto di motivazione del provvedimento di VIA sfavorevole, vi è necessità di rinnovo, da parte delle Amministrazioni evocate in giudizio, dell’attività amministrativa, nonchè della successiva decisione finale in ordine all’autorizzazione unica.
3. Il risarcimento del danno da comportamento inoperoso dell’Amministrazione può essere accertato dal G.A. solo in caso di futuro accertamento della spettanza del bene della vita cui la ricorrente aspira.
N. 00558/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01620/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1620 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da Fw Power s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Ragazzo, con domicilio eletto presso l’avv. Gaetano Filograno in Bari, via Niccolò Piccinni, 186;
contro
Provincia di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Martino, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Teresa Colelli, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, Lungomare N. Sauro, 31-33;
Comune di Torremaggiore;
per l’annullamento
– della determinazione n. 1951 del 16.9.2013, affissa all’Albo Pretorio dal 18.9.2013 al 3.10.2013, con la quale il Responsabile del Settore Ambiente della Provincia di Foggia ha espresso parere sfavorevole sulla valutazione di impatto ambientale del progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato “Torre Fiorentina”, da realizzare nel Comune di Torremaggiore (FG) dalla società FW Power s.r.l.;
– della nota prot. n. AOO_159/18/10/2013/0008236 con la quale la Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche ha denegato il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio del predetto impianto;
– di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente inclusa la nota prot. n. AOO_159/16/09/2013/0007326, con la quale l’Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia ha comunicato all’odierna ricorrente l’avvio del procedimento di diniego dell’anzidetta autorizzazione unica, informandola degli asseriti motivi ostativi alla conclusione positiva del relativo procedimento;
nonchè per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni e subiti e subendi dalla società ricorrente a causa dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati e del ritardo nella conclusione del procedimento;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
In data 8 agosto 2008, l’odierna ricorrente FW Power s.r.l. inoltrava a Terna formale richiesta di connessione alla Rete Elettrica Nazionale per la realizzazione di un parco eolico nel territorio del Comune di Torremaggiore in località Pidocchiara e Castellana (Rif. Lett/G15/FP/01-08 allegata all’istanza di Autorizzazione Unica), poi rettificata in data 8 settembre 2008 ed in data 29 settembre 2008.
La soluzione di connessione era formalmente accettata in data 24.10.2008.
La società presentava l’istanza finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica in data 25.11.2008 e quella per la valutazione d’impatto ambientale in data 20.5.2010.
Con determinazione n. 1951 del 16.9.2013, affissa all’Albo Pretorio dal 18.9.2013 al 3.10.2013, il Responsabile del Settore Ambiente della Provincia di Foggia, esprimeva parere sfavorevole sulla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto per la realizzazione del parco eolico proposto dalla società FW Power s.r.l.
Con nota prot. n. AOO_159/16/09/2013/0007326 del 16.9.2013 l’Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia comunicava all’odierna ricorrente l’avvio del procedimento di diniego dell’anzidetta autorizzazione unica, informandola dei motivi ostativi alla conclusione positiva del relativo procedimento (i.e. esistenza della nota prot. n. 5374 del 26.6.2013, di diniego delle autorizzazioni uniche richieste dalle società EDP Renewables Italia s.r.l., NCD Divisione Eolica s.r.l., Wind Energy Project s.r.l. e E.On Climate & Renewables Italia s.r.l.; pareri negativi della Soprintendenza del 22.5.2013 e dell’Ufficio Parchi del 14.5.2013).
Infine, con la gravata nota prot. n. AOO_159/18/10/2013/0008236 del 18.10.2013 la Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e L’Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche denegava il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio del predetto impianto.
Il citato provvedimento di diniego richiamava i motivi ostativi di cui alla nota n. 7326 del 16.9.2013 ex art. 10 bis legge n. 241/1990; considerava inoltre come ulteriore motivo ostativo alla realizzazione dell’impianto la comunicazione della Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente relativa alla determinazione dirigenziale n. 1951 del 16.9.2013 con cui il Dirigente del Settore Ambiente esprimeva parere sfavorevole alla procedura di VIA del progetto in oggetto.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società FW Power impugnava la determinazione provinciale n. 1951 del 16.9.2013 recante parere VIA sfavorevole, la nota prot. n. AOO_159/18/10/2013/0008236 recante diniego di autorizzazione unica e la nota prot. n. AOO_159/16/09/2013/0007326 recante preavviso di rigetto.
Invocava, inoltre, la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni e subiti e subendi dalla società ricorrente a causa dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) Violazione dei criteri di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 1 della legge n. 241/1990 – Violazione dei principi comunitari di legittimo affidamento, ragionevolezza e certezza del diritto, ora richiamati, col più generale rinvio ai “principi generali dell’ordinamento comunitario”, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, come mod. dalle leggi n. 15 e n. 80 del 2005 – Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. – Violazione dei principi di imparzialità , correttezza e buona amministrazione, ex art. 97 Cost. – Eccesso di potere per sviamento, per illogicità ed ingiustizia manifeste – Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, difetto dei presupposti in fatto ed in diritto e per carenza assoluta di motivazione: il gravato diniego regionale del 18.10.2013 sarebbe illegittimo poichè, a fronte del preavviso di diniego ex art. 10 bis legge n. 241/1990, FW con nota del 26/9/2013 non prendeva posizione e non controdeduceva espressamente rispetto ai pretesi motivi ostativi alla realizzazione del proprio impianto, limitandosi a far presente la possibilità di identificare in futuro una soluzione alternativa alla stazione di Torremaggiore; pertanto, il Servizio Energia non avrebbe potuto negare il rilascio dell’autorizzazione unica, ma avrebbe dovuto richiedere a FW un’integrazione documentale;
2) Violazione per falsa applicazione dell’art. 12 del d.l.vo n. 387/2003 e s.m.i. – Violazione dei criteri di economicità , efficacia, pubblicità e trasparenza di cui all’art. 1 legge n. 241/1990 – Violazione degli artt. 3 e 14-ter, comma 6-bis, della legge n. 241/1990 e s.m.i. – Violazione dei principi di imparzialità , correttezza e buona amministrazione, ex art. 97 Cost. – Violazione dei principi comunitari di proporzionalità , legittimo affidamento, ragionevolezza e certezza del diritto, ora richiamati, col più generale rinvio ai “principi generali dell’ordinamento comunitario”, dall’art. 1, comma 1 della legge n. 241/1990, come mod. dalle leggi n. 15 e n. 80 del 2005 – Violazione del divieto di aggravamento del procedimento di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990 – Eccesso di potere per sviamento, per illogicità , contraddittorietà , intrinseca ed estrinseca, ed irrazionalità – Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, difetto dei presupposti in fatto ed in diritto e per carenza assoluta di motivazione: il diniego regionale sarebbe illegittimo poichè il provvedimento dell’Ufficio Parchi e quello della Soprintendenza non esprimerebbero un giudizio negativo, limitandosi a proporre alcune modifiche progettuali;
3) e 4) Violazione per falsa applicazione dell’art. 12 del d.l.vo n. 387/2003 e s.m.i. – Violazione dei criteri di economicità , efficacia, pubblicità e trasparenza di cui all’art. 1 legge n. 241/1990 – Violazione degli artt. 1, 3 e 14-quater, comma 1, della legge n. 241/1990 e s.m.i. – Violazione per falsa applicazione degli artt. 14.1 e 14.11 delle Linee Guida statali di cui al d.m. 10 settembre 2010 – Violazione per falsa applicazione dei paragrafi 3.2. e 3.13 della d.G.R. Regione Puglia n. 3029 del 28 dicembre 2010 – Violazione dei principi di imparzialità , correttezza e buona amministrazione, ex art. 97 Cost. – Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, difetto dei presupposti in fatto ed in diritto e per carenza assoluta di motivazione: il progetto di ridimensionamento della stazione elettrica Terna di Torremaggiore sarebbe stato approntato da Terna e dunque prima dell’adozione del preavviso di rigetto; tuttavia, la Regione non ne avrebbe tenuto conto; l’impugnato diniego sarebbe, altresì, illegittimo poichè fondato esclusivamente sulla nota della Soprintendenza del 22/5/2013 e su quella dell’Ufficio Parchi del 14/5/2013; peraltro, tali pareri sarebbero stati espressi al di fuori della conferenza di servizi e quindi in violazione degli artt. 14 quater legge n. 241/1990 e 12 dlgs 387//2003;
5) e 6) Violazione per falsa applicazione dell’art. 12 del d.l.vo n. 387/2003 e s.m.i. – Violazione per falsa applicazione dei par. 4.4, lett. b) e 5.3., lett. b) dell’Allegato 4 alle Linee Guida statali ex d.m. 10 settembre 2010 – Violazione per falsa applicazione dell’art. 6 della L.R. Puglia n. 11/2001 – Violazione per falsa applicazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 357/1997 – Violazione per falsa applicazione degli artt. 2, 12 e 19 del regolamento del Piano di gestione del SIC “Fiume Fortore”, approvato con la d.G.R. Puglia n. 1084 del 26 aprile 2010 – Violazione per falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990 – Violazione del principio comunitario di proporzionalità , ora richiamato, col più generale rinvio ai “principi generali dell’ordinamento comunitario”, dall’art. 1, comma 1 della legge n. 241/1990, come mod. dalle leggi n. 15 e n. 80 del 2005 – Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, difetto dei presupposti in fatto ed in diritto e per carenza assoluta di motivazione – Travisamento dei fatti: il parere dell’Ufficio Parchi proporrebbe in modo asseritamente illegittimo l’interramento di tratti dell’elettrodotto e lo spostamento degli stessi, poichè detti provvedimenti contrasterebbero con una determina del commissario ad acta nominato nei giudizi già pendenti; in particolare, l’attraversamento interrato del fiume Fortore proposto dall’Ufficio Parchi sarebbe in contrasto con il par. 4.4 dell’All. 4 al D.M. 10/9/2010 che prevede l’interramento per il trasporto dell’energie sulle linee elettriche a bassa e media tensione, mentre per quelle ad alta tensione consente l’installazione di spirali o sfere colorate;
7) Violazione dei criteri di economicità , efficacia, pubblicità e trasparenza di cui all’art. 1 della legge n. 241/1990 – Violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della legge n. 241 del 1990 – Violazione dei principi di imparzialità , correttezza e buona amministrazione, ex art. 97 Cost. – Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, difetto dei presupposti in fatto ed in diritto e per carenza assoluta di motivazione – Sviamento: infine, la censurata determina n. 1951/2013 del Settore Ambiente della Provincia di Foggia sarebbe estremamente generica nell’indicazione delle criticità già valutate con esito negativo rispetto ad altri progetti per la presenza di beni storici, architettonici, paesaggistici e ambientali, senza tuttavia alcuna altra specificazione al riguardo; il Settore Ambiente della Provincia di Foggia avrebbe, altresì, omesso di dare esplicita motivazione delle proprie scelte e disatteso l’obbligo di valutare le osservazioni presentate dalla società FW Power in data 31.7.2013.
Con ricorso per motivi aggiunti la società precisava la propria domanda risarcitoria proposta nell’atto introduttivo, invocando anche il danno da ritardo.
Con ordinanza istruttoria n. 1096/2015 questo T.A.R. così disponeva:
“¦ Rilevato che a pag. 19 del ricorso introduttivo la società Fw Power evidenzia che “Il preavviso di diniego adottato dalla Regione Puglia è basato esclusivamente sulla nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici n. 6975 del 15.5.2013 e sul parere dell’Ufficio Parchi Regionale (nota prot. n. 3899 del 14.5.2013), espressi entrambi al di fuori della Conferenza di Servizi e per ciò solo illegittimi per violazione dell’art. 14 quater, comma 1, della legge n. 241/1990 e s.m.i.”;
Rilevato che secondo la giurisprudenza amministrativa più recente (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 12 gennaio 2015, n. 93) il dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (nel caso di specie Soprintendenza e Ufficio Parchi) al di fuori della conferenza di servizi non è da considerarsi tam quam non esset, obbligando invece l’amministrazione procedente ad approfondire in tempi adeguati quanto “irritualmente” rappresentatole dall’amministrazione in esame e rinnovando a quest’ultima l’invito alla partecipazione effettiva a “una successiva seduta della conferenza di servizi”, per modo che il dissenso possa essere espresso – questa volta – inter praesentes;
Ritenuta, conseguentemente, la necessità di verificare se il suddetto contraddittorio procedimentale sia stato assicurato attraverso la convocazione di una nuova seduta della conferenza di servizi successiva rispetto alle note della Soprintendenza del 15.5.2013 e dell’Ufficio Parchi del 14.5.2013; che, a tal fine, è necessario acquisire tutti i verbali della conferenza di servizi, ponendo il relativo onere a carico dell’Amministrazione regionale la quale dovrà provvedere entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza; ¦”.
Con nota del 6.8.2015 la Regione Puglia in risposta alla citata ordinanza istruttoria rilevava che il preavviso di diniego del 16.9.2013 per cui è causa era stato adottato direttamente senza una conferenza di servizi per ragioni di economicità del procedimento e per evitare disparità di trattamento o situazioni di potenziale vantaggio a favore di alcuni operatori rispetto ad altri che avevano già ricevuto il diniego per lo stesso motivo; che, peraltro, FW Power aveva trasmesso le proprie controdeduzioni al preavviso di diniego le quali, dopo essere state attentamente esaminate, non erano state ritenute sufficienti a superare i motivi ostativi evidenziati dal Servizio regionale; che, conseguentemente, quest’ultimo adottava la determinazione finale negativa del 18.10.2013 anche in considerazione della VIA provinciale sfavorevole del 16.9.2013.
Si costituivano la Provincia di Foggia e la Regione Puglia, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, questo Collegio ritiene che la domanda impugnatoria di cui al ricorso introduttivo sia da accogliere nei sensi e nei limiti di seguito esposti, mentre deve essere disattesa la domanda risarcitoria.
Invero, quanto alla domanda impugnatoria, va rilevato quanto segue.
Preliminarmente va evidenziata, sulla scorta della prevalente giurisprudenza, anche di questo Tribunale la necessità di riconvocazione della conferenza di servizi in presenza di pareri resi al di fuori della stessa al fine di realizzare il doveroso contraddittorio procedimentale sui medesimi (sentenza n. 1202/2015; così anche Cons. Stato n. 4732/2015 e T.A.R. Puglia, Lecce n. 93/2015).
Nel caso di specie all’adozione dei pareri della Soprintendenza del 22.5.2013, dell’Ufficio Parchi del 14.5.2013 e della VIA provinciale del 16.9.2013 sarebbe dovuta seguire una nuova seduta della conferenza di servizi, cosa non avvenuta come ammesso dalla Regione nella nota del 6.8.2015.
La circostanza della acquisizione dei menzionati pareri al di fuori della conferenza (rectius, alla stregua del citato orientamento, l’omessa riconvocazione di una successiva seduta), come evidenziato dalla società FW a pag. 19 del ricorso, dà luogo in astratto ad un vizio procedimentale del provvedimento finale (diniego di autorizzazione unica).
Tuttavia, nella fattispecie in esame uno dei suddetti pareri, cui non ha fatto seguito la riconvocazione della conferenza, è la VIA provinciale di cui alla determina n. 1951/2013.
Detta VIA, avendo portata negativa, diviene assolutamente ostativa alla realizzazione del progetto ai sensi dell’art. 14, comma 3 legge Regione Puglia n. 11/2001.
Ne discende che, in forza del principio del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 21 octies, comma 2, primo inciso legge n. 241/1990, il contenuto dispositivo del provvedimento finale non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, pur in presenza di un vizio procedimentale fondato (omessa riconvocazione della conferenza di servizi) a fronte della natura “vincolata”, conseguente al disposto del citato art. 14, comma 3 legge Regione Puglia n. 11/2001, del diniego di autorizzazione unica.
Pertanto, questo Giudice ritiene di dover esaminare – in ragione della sua più radicale illegittimità – unicamente il profilo di ricorso attinente alla invalidità sul piano sostanziale (per difetto di motivazione) della determina provinciale di VIA negativa n. 1951/2013 (pag. 27 e ss. dell’atto introduttivo – motivo sub 7).
Come evidenziato da parte ricorrente, la motivazione del gravato provvedimento provinciale di VIA negativo n. 1951 del 16.9.2013 (che rinvia ai verbali del Comitato VIA del 4.7.2013 e del 5.9.2013) è generica e quindi si pone in violazione del disposto dell’art. 3 legge n. 241/1990: la determina provinciale, nel richiamare il verbale del 4.7.2013, si limita ad indicare i siti protetti (Torre Fiorentina, oasi di protezione, idrografica superficiale), senza specificare le criticità riscontrate e senza valutare adeguatamente le osservazioni della società FW Power del 31.7.2013.
Per il suesposto motivo, l’azione demolitoria (in particolare la censura sub 7 di cui all’atto introduttivo) è fondata e va accolta nei sensi e nei limiti di cui sopra, con l’effetto di annullare negli stessi limiti l’impugnato provvedimento provinciale di VIA sfavorevole e, conseguentemente, tutti gli altri atti in epigrafe indicati.
Per cui vi è necessità di rinnovo, da parte delle Amministrazioni evocate in giudizio, dell’attività amministrativa, nonchè della successiva decisione finale in ordine all’autorizzazione unica.
L’Amministrazione provinciale procedente ha pertanto il dovere di esprimere nuovamente il parere VIA con adeguata motivazione in ordine alle criticità riscontrate ed alle osservazioni della società FW Power del 31.7.2013.
Successivamente la Regione Puglia dovrà procedere a riesaminare la propria attività .
Ogni altra censura dedotta da parte ricorrente resta assorbita, a fronte della più radicale illegittimità rinvenuta nella doglianza sub 7 relativa al difetto di motivazione della determina provinciale n. 1951/2013.
Deve invece essere respinta la domanda di condanna al risarcimento del danno.
Invero, quanto alla azione risarcitoria da danno provvedimentale, va evidenziato che allo stato non è dato conoscere l’esito del procedimento amministrativo in seguito alla nuova adozione della valutazione di impatto ambientale da parte della Provincia in attuazione del dictum contenuto nella presente sentenza.
Ne consegue che laddove la P.A. dovesse adottare un nuovo provvedimento finale sfavorevole immune da vizi nessun danno potrebbe essere lamentato da parte ricorrente.
In ogni caso, nell’eventuale futuro giudizio instaurato avverso i futuri provvedimenti sarà possibile valutare ogni aspetto risarcitorio.
Si richiama al riguardo il principio di diritto di cui a Cons. Stato, Sez. III, 23 gennaio 2015, n. 302 (“L’annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo per vizi formali, tra i quali si può annoverare non solo il difetto di motivazione, ma anche e soprattutto i vizi del procedimento, non reca di per sè alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento caducato ope iudicis e non può, pertanto, costituire il presupposto per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno.”).
Nella fattispecie in esame il vizio sub 7 dell’atto introduttivo (ritenuto fondato), relativo alla genericità della motivazione della determinazione n. 1951 del 16.9.2013 recante VIA provinciale negativa, dà luogo ad un mero deficit del procedimento che, conseguentemente, non reca di per sè alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento caducato ope iudicis.
Per quanto concerne la domanda risarcitoria per danno da ritardo con cui l’Amministrazione ha definito il procedimento amministrativo, ritiene questo Collegio che non risulta provata la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito aquiliano posto in essere dalla P.A. a fronte di attività amministrativa caratterizzata dalla complessità della fattispecie e da margini di incertezza e scarsa chiarezza del quadro normativo di riferimento.
E’, altresì, mancata la dimostrazione della spettanza del bene della vita, stante l’incertezza in ordine all’esito del successivo riesercizio del potere amministrativo.
Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2013, n. 2899:
«La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha avuto modo di stabilire (Ad. Plen. 15 settembre 2005 n.7; idem Sez. V 24 marzo 2011 n.1796) che il giudice amministrativo può riconoscere il risarcimento del danno causato al privato dal comportamento (inoperoso) dell’amministrazione solo quando sia stata accertata la spettanza del c.d. bene della vita, atteggiandosi, così il riconoscimento del diritto del ricorrente al bene della vita come presupposto indispensabile per configurare un condanna della P.A. al risarcimento del relativo danno (tra tante, Cons. Stato Sez. IV 29 gennaio 2008 n. 248), e tale “conditio sine qua non” nella specie non ricorre.».
Cons. Stato, Sez. III, 31 gennaio 2014, n. 468 ha sottolineato come la colpa dell’amministrazione può essere esclusa in presenza di un quadro regolamentare composito caratterizzato dal succedersi nel tempo di diverse normative generali. Detta pronunzia del Consiglio di Stato ha, altresì, rilevato che il solo dato oggettivo della violazione di una norma di azione non integra gli estremi di una condotta cui possa collegarsi l’obbligo risarcitorio in assenza elemento soggettivo della colpa.
Nello stesso senso Cons. Stato, Sez. V, 13 gennaio 2014, n. 63 che esclude la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito aquiliano della P.A. e, conseguentemente, la risarcibilità del danno in caso di incertezza del quadro normativo e di complessità della situazione di fatto.
Da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 12 marzo 2015, n. 1287, sul presupposto che l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta del privato accertata in sede giurisdizionale non reca di per sè alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita di cui trattasi e non può, pertanto, costituire di per sè il presupposto per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ha riaffermato il principio per cui il giudice amministrativo può riconoscere il risarcimento del danno causato al privato dal comportamento inoperoso della Amministrazione soltanto qualora sia accertata la spettanza del cosiddetto bene della vita, che costituisce il presupposto indispensabile, in materia di risarcimento degli interessi legittimi di tipo pretensivo per poter configurare una condanna della stessa P.A. al risarcimento del relativo danno.
Per cui il risarcimento del danno da comportamento inoperoso dell’Amministrazione potrà essere delibato dal giudice amministrativo unicamente in caso di futuro accertamento della spettanza del bene della vita cui la società ricorrente aspira.
In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento della domanda impugnatoria di cui al ricorso introduttivo nei sensi e nei limiti sopra indicati con conseguente annullamento, negli stessi limiti, degli atti gravati e la reiezione della domanda risarcitoria.
In considerazione della natura, della peculiarità e complessità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, così provvede:
1) accoglie la domanda impugnatoria di cui al ricorso introduttivo nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, negli stessi limiti, gli atti gravati;
2) respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)