Pubblica sicurezza – Autorizzazione di polizia – Licenza di esercizio – Revoca – Difetto di motivazione – Impedimento esercizio attività – Sospensiva – Accoglimento
Merita accoglimento la domanda di sospensione della revoca di una autorizzazione di polizia ex art. 133 T.U.L.P.S. ove appaia viziata da difetto di motivazione e sia preclusiva dell’esercizio dell’attività di vigilanza.
N. 00209/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00242/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2016, proposto da:
Consorzio di Vigilanza Rurale di Torremaggiore, rappresentato e difeso dagli avv. Fernando Antonucci e Maria Rita Palma, con domicilio eletto presso l’avv. Savino Fabiano in Bari, via G.Petroni n.21;
contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, via Melo, n. 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
previa sospensiva, ovvero previa adozione di misura cautelate idonea interinalmente ad assicurare gli effetti della decisione di merito del provvedimento emesso dal Prefetto di Foggia n. 0039726 in data 24.11.2015 e notificato a Vocale Antonio in data 27.11.2015, con il quale è stata revocata l’autorizzazione di polizia n. 16-A/1980 P.S. del 9.06.1980, rilasciata ai sensi dell’art. 133 TULPS al sig. Vocale Antonio nella qualità di Presidente del Consorzio di Vigilanza Rurale di Torremaggiore e quindi è stata dichiarata la cessazione delle funzioni delle guardie giurate dipendenti del Consorzio e -conseguentemente- è stato disposto il ritiro dei titoli di Polizia alle predette Guardie giurate;
-del provvedimento amministrativo reso dal dirigente dell’area Uno Bis Ordine e Sicurezza Pubblica della Prefettura di Foggia dott. Vivola del 26.11.2015 prot. 40075/2015, notificata al presidente del consorzio in data 16.12.2015 con la quale sono stati comunicati i motivi ostativi al rinnovo dell’autorizzazione prefettizia ai sensi dell’art. 133 TULPS;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale, anche se non ancora conosciuto, per il quale si formula riserva di presentare motivi aggiunti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2016 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Maria Rita Palma e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
Rilevato che appare -prima facie- fondato il dedotto vizio di difetto di motivazione in relazione alle motivazioni poste a base dei provvedimenti impugnati, anche alla luce dell’intervenuto verbale di controllo amministrativo in data 11.11.2015;
Ritenuto, altresì, sussistere il periculum in mora considerato che il Consorzio ricorrente sembrerebbe privato -allo stato- del titolo autorizzatorio necessario all’esercizio dell’attività di vigilanza, a seguito del mero avvicendamento di soggetti nella carica di Presidente;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie ai fini del riesame. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF, Estensore
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)