Enti e organi della p.A – Ambito territoriale di caccia – Nomina rappresentanti – Criteri – Fattispecie
In sede di nomina del Comitato di gestione dell’Ambito territoriale di caccia, tra gli elementi da considerare poichè sintomatici della rappresentatività delle associazioni ai sensi dell’art. 34, co. 2, lett. c) della l. n. 157/1992 non appare illogico inserire il criterio integrativo del numero di cacciatori iscritti all’associazione.
N. 00212/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00416/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 416 del 2016, proposto da:
Anuu Foggia – “Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell’ambiente naturale”, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Monica Mirabella, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Monaco in Bari, via Putignani, 7;
contro
Provincia di Foggia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Martino, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari;
nei confronti di
Arci Caccia, Associazione Libera Caccia, Federazione Italiana Caccia, Italcaccia, Associazione Enalcacia, Ente Produttori Selvaggina – E.P.S.;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione n. 239 del 17.12.2015 della Provincia di Foggia – Settore Agricoltura Caccia Pesca, a firma del Presidente Miglio, pubblicata sull’albo pretorio dal 23.12.2015 fino al 7.1.2016, con la quale veniva deliberata la nomina del Comitato di gestione dell’A.T.C. Foggia;
-di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2016 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Primiano Caputo, su delega dell’avv. Monica Mirabella e avv. Nicola Martino;
Considerato che l’associazione ricorrente, omettendo di provvedere all’integrazione documentale richiesta, si è di fatto sottratta alla valutazione nell’ambito del sub-procedimento avviato dalla Provincia, sicchè potrebbe non avere interesse alla contestazione dei dati integrativi invece forniti dalle altre Associazioni;
Considerato altresì che, alla luce di quanto disposto dall’art. 34, comma 2, lett. c), l. n. 157/92 in merito agli elementi sintomatici della rappresentatività delle associazioni in questione, non appare -prima facie- illogico il criterio integrativo di selezione individuato (numero di cacciatori iscritti all’associazione);
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF, Estensore
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)