Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Dichiarazione di sopralluogo – Di tutti i componenti dell’ATI costituenda – Non è necessaria – Conseguenze

Dev’essere sospesa l’esclusione di un’ATI costituenda dalla gara per l’affidamento del  servizio di lavanolo   in quanto motivata sulla presunta necessità  che il sopralluogo fosse effettuato da tutti componenti dell’ATI; l’adempimento, infatti,   non è stato previsto espressamente dal  bando e comunque si rivela  irragionevole  viste le caratteristiche del servizio, non particolarmente complesso, e vista la presentazione da parte dell’ATI di un’offerta congiunta, dunque presumibilmente “informata” sugli esiti del sopralluogo.

N. 00216/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00398/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 398 del 2016, proposto da: 

Lavanderia D’Alessio S.r.l. in proprio e nella qualità  di società  mandataria A.T.I. con Servizi Sanitari Integrati S.r.l., questa anche in proprio, entrambe rappresentate e difese dall’avv. Antonio Sasso, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, Via Pasquale Fiore, 14; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Pizzoli, 8; 
Regione Puglia; 

nei confronti di
Società  Cooperativa di Produzione e Lavoro Lav. I.T., Fratelli Bernard S.r.l., Servizi Ospedalieri Spa; 

per l’annullamento: 
a) del Verbale di seduta pubblica dell’08.03.2016, a firma della Commissione di gara, recante provvedimento di <esclusione del R.t.i. Lavanderia D’Alessio S.r.l. (capogruppo)/Servizio Sanitari Integrati S.r.l., dal prosieguo della procedura di gara> per l’affidamento del servizio per un periodo di mesi dodici;
b) del Verbale di seduta pubblica del 22.02.2016, a firma della Commissione di gara;
c) della Lettera d’invito A.S.L. prot. n. 7605/5 del 15.01.2016;
d) dell’art. 3, lett. G), della Lettera d’invito A.S.L. prot. n. 7605/5, del 15.01.2016;
e) del Verbale della seduta pubblica del 17.03.2016;
f) del Verbale di seduta segreta, ignoti numero, data e contenuto, nel corso della quale la Commissione di gara ha valutato le offerte tecniche, assegnando i relativi punteggi;
g) di ogni altro atto propedeutico, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, tra cui: 1) la nota prot. n. 39556/5 del 24.02.2016, a firma del Presidente della Commissione di gara; 2) la nota del 26.02.2016, a firma del R.U.P. della procedura di gara; 3) la nota prot. n. 48223/5, dell’08.03.2016, a firma del R.U.P. della procedura di gara; 4) la nota prot. n. 44679/5, del 02.03.2016, a firma del R.U.P. della procedura di gara; 5) la nota prot. n. 56306/5, del 18.03.2016, a firma del R.U.P. della procedura di gara;
nonchè per la declaratoria di nullità  (art. 46, c. 1-bis, D.L.vo 163/06):
A) dell’art. 3, lett. G), della Lettera d’invito; 
B) dell’art. 3, lett. D), delle Lettera d’invito;
ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 C.P.A. – si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale voglia accertare e dichiarare l’inefficacia del contratto d’appalto nelle more eventualmente stipulato dalla Stazione Appaltante;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Antonio Sasso e avv. Vito A. Pappalepore;
 

Considerato che le doglianze della ricorrente paiono prima facie fondate, atteso che la lettera di invito non richiede espressamente l’esperimento del sopralluogo da parte di ciascun concorrente che costituirà  il raggruppamento di imprese;
Rilevato altresì che l’oggetto della gara in esame è l’affidamento di un servizio che non presenta particolari profili atti a giustificare, in caso di silenzio della lex specialis, la necessità  della presa visione dei luoghi da parte di tutte le imprese del costituendo gruppo quale adempimento funzionale ad una migliore formulazione dell’offerta;
Rilevato altresì che la presentazione di un’offerta unitaria, sottoscritta da entrambe le ditte dell’ATI costituenda, fa ragionevolmente presumere che gli esiti del sopralluogo siano stati illustrati e condivisi dalle imprese, al fine della predisposizione della stessa;
Rilevato infine il periculum, atteso che è prossima la convocazione della seduta per l’apertura delle offerte economiche; 
Ritenuto di compensare le spese della presente fase in ragione della giurisprudenza oscillante sul punto; 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospesa l’efficacia dei provvedimenti impugnati, ammette parte ricorrente alla prosecuzione della gara.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 24.5.2016.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)