Ambiente ed ecologia – Stazione Radio – Principi di precauzione e prevenzione – Prevalenza – Fattispecie
In materia ambientale, alla luce del principio di precauzione e di prevenzione, l’interesse fatto valere dal privato deve ritenersi recessivo rispetto all’interesse pubblico alla tutela della salute e dell’ambiente.
N. 00218/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00360/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 360 del 2016, proposto da:
Elemedia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Donato Antonucci, Giovanni Mangialardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Donato Antonucci, in Bari, Via Melo, n. 35;
contro
Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente della Puglia, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Laura Chiapperini, Sabrina De Palma, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Laura Chiapperini, in Bari, corso Trieste, n. 27; Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Giuseppa Scattaglia, con domicilio eletto presso l’avvocatura regionale, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 0007880-25, datata 8 febbraio 2016, con cui l’ARPA ha comunicato ad Elemidia S.p.A. la sospensione della “procedura per il rilascio del certificato di conformità di post-attivazione” dell’impianto dell’emittente Radio DeeJay (di proprietà della stessa Elemedia) ubicata in Mattinata (FG), fino a quando la società non avrà fornito, ai sensi del punto “1.D dell’allegato 1 al Regolamento Regionale n. 14 del 14.09.2006, una perizia giurata, sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l’impianto: a) è totalmente conforme, sia sotto il profilo strutturale che sotto quello funzionale, al progetto assentito ed alle eventuali prescrizioni imposte da ARPA Puglia e da altra Autorità competente; b) è funzionante in tutti i suoi apparati così come autorizzati”;
– dell’allegato 1, punto 1.D, ed in particolare del punto 7, del Regolamento Regionale n. 14 del 14.09.2006;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente al provvedimento impugnato, ancorchè non noto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente della Puglia e della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2016 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Carla Saltarelli, su delega dell’avv. Donato Antonucci, avv. Maria Giuseppa Scattaglia e avv. Maria Laura Chiapperini;
Considerato che le questioni sottese al ricorso de quo necessitano di un adeguato approfondimento in sede di merito;
Ritenuto che, in ogni caso, ad un sommario esame tipico della fase cautelare, alla luce del principio di precauzione e di prevenzione, l’interesse fatto valere da parte ricorrente debba ritenersi recessivo rispetto all’interesse pubblico alla tutela della salute e dell’ambiente;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)