Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia – Ritiro passaporto – Per sopravvenuto dissenso  di uno dei genitori – Legittimità 

Non merita di essere sospeso il provvedimento della Questura di ritiro del passaporto del minore ove sia venuta a mancare una delle condizioni per il suo rilascio ai sensi della normativa vigente, cioè l’assenso di uno dei genitori.

N. 00193/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00347/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2016, proposto da: 

-OMISSIS-, in proprio e nell’interesse del figlio minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Piergiuseppe Liberti, Luigi Liberti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Via A. Gimma, n.240; 

contro
Questura di Bari, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; 

nei confronti di
-OMISSIS-; 

per l’annullamento previa sospensione
del decreto del Questore della Provincia di Bari Div. P.A.S. – Cat. 22. B/2016, datato 10 febbraio 2016; 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Luigi Liberti e avv. dello Stato Ines Sisto;
 

Considerato che, seppur ad un sommario esame tipico della fase cautelare, il ricorso non appare assistito da evidenti elementi di fondatezza in quanto, in base alla normativa vigente, il ritiro del passaporto è giustificato dal venire meno di una delle condizioni a cui era subordinato l’originario rilascio (nella fattispecie l’assenso da parte di uno dei genitori; cfr. combinato disposto dell’art. 3, comma 1, lett. a) e art. 12 della l. n. 1185 del 1967); 
Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la peculiarità  della questioni sottese alla decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all’annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)