Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Istanza cautelare – Proponibilità  

Non può essere concessa la misura cautelare nell’ambito di un giudizio sul silenzio, sia perchè sussistono dubbi circa la  compatibilità  tra detto giudizio e quello cautelare, sia perchè il rito accelerato ex art. 117 del c.p.a., in assenza di un danno imminente,  garantisce comunque una celere definizione della controversia.

N. 00196/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00306/2016 REG.RIC.           
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 306 del 2016, proposto da: 

Michele Favale, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Benedetto, Maria Angiola, Domenico Roberto Buono, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi, Francesca Benedetto, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bari, Via Abate Eustasio, n. 5; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale, L.Re N. Sauro, n. 31-33; Comune di Gioia del Colle, in persona del Sindaco pro tempore; 

nei confronti di
Maria Antonia Naglieri; 

per la dichiarazione dell’illegittimità  e l’annullamento
– del silenzio/inadempimento tenuto dalla Regione Puglia, nonostante la diffida ad adempiere notificata via pec il 17.11.2015, in ordine al procedimento di revisione della pianta organica farmaceutica del Comune ai sensi dell’art. 2, comma 2, della l. 475/1968;
– nonchè per l’accertamento dell’obbligo della Regione Puglia di sopprimere definitivamente la farmacia n. 9, divenuta soprannumeraria sulla base dei dati Istat disponibili;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi e avv. Mariangela Rosato;
 

Considerato che, in disparte i dubbi sulla compatibilità  dell’istanza cautelare con il rito sul silenzio, in ogni caso le allegate circostanze non paiono costituire un danno imminente, grave ed irreparabile tale da non poter attendere la fissazione della camera di consiglio ai sensi dell’art. 117 c.p.a.;
Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la peculiarità  delle questioni sottese alla presente controversia; 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare. 
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)