Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio  – Provvedimento plurimotivato – Ricorso – Censure – Nei confronti di tutti i motivi – Omissione  – Conseguenza 

Deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 39 e ss. L. 724/1994, ove il ricorrente non abbia censurato tutte le autonome ragioni, esposte nel provvedimento gravato, sulle quali l’Amministrazione ha fondato le determinazioni assunte.

N. 00445/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00313/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2016, proposto da: 
Luciano Iodice, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Cefola, con domicilio eletto presso Nicola Frivoli in Bari, Via Principe Amedeo, n. 379; 

contro
Comune di Barletta; 

per l’annullamento
– del provvedimento reso il 14/12/2015, prot. n.68414 int. 128, con il quale il Coordinatore dell’ufficio condono del Comune di Barletta ha comunicato il diniego di sanatoria di opere abusive ex art. 32 e 33 della Legge 47/85 e art. 39 della legge 724/94;
– di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Udito per la parte il difensore, su delega orale, avvocato Gianluca Francavilla;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Oggetto della controversia è il provvedimento di rigetto della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 39 e ss. L. 724/1994, la cui istanza è stata presentata in data 1.03.1995 dal signor Luciano Iodice, per aver realizzato senza titolo e ad una distanza della linea ferroviaria inferiore a mt. 30, l’immobile sito nel Comune di Barletta, alla via Fracanzano, n. 36 (ora civico 68), identificato al catasto al fg. n. 14 p.lla 1278.
Il rigetto si fonda sul mancato versamento dell’importo a saldo dell’oblazione e degli oneri concessori, oltre che sulla carenza di documentazione, puntualmente elencata nel provvedimento.
Il sig. Iodice si oppone al provvedimento sostenendo che il giudizio di insanabilità  dell’immobile non spetti al Comune ma ad R.F.I. trattandosi di immobile sottoposto a vincolo ai sensi del D.P.R. n. 753/1980. Egli espone a riguardo di avere, seppure in ritardo, inoltrato, in data 8.02.2016, alla R.F.I., ai sensi dell’art. 60 del menzionato D.P.R. 753/1980, richiesta di deroga per il mantenimento dell’immobile abusivo, chiedendo contestualmente al Comune la riapertura della pratica di sanatoria.
Il Comune di Barletta, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
2. Alla Camera di Consiglio del 24.03.2016, il Collegio ha rilevato d’ufficio profili di inammissibilità  del ricorso per essere il gravato provvedimento sorretto da plurime ragioni giustificative, non tutte oggetto di censura, invitando la parte a dedurre sul punto. Il ricorrente si è riportato agli scritti difensivi e all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione anche in forma semplificata, di cui è stato dato specifico avviso.
3. Il Collegio rileva, innanzitutto, che in relazione agli atti di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, in quanto la causa si presenta matura per la decisione e non richiede l’assunzione di ulteriori elementi istruttori e ciò anche se l’Amministrazione intimata non si sia costituita in giudizio, equivalendo l’assenza a disinteresse o rinunzia ad evidenziare ragioni ostative alla pronunzia (cfr. Cons. di Stato sez. V, 1.3.2003 n° 1131 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, sent. n. 176 del 18.01.2010).
Come rilevato d’ufficio all’udienza camerale, il ricorso presenta profili di inammissibilità  per la presenza nel gravato provvedimento, di una motivazione plurima, riferita a diversi profili per i quali l’istanza di sanatoria in questione è stata rigettata.
Più specificamente, il provvedimento di rigetto adottato dal Comune di Barletta in data 14.12.2015 consta di una parte espositiva, nella quale si ripercorrono tutte le vicende pregresse e si richiama la normativa di riferimento, seguita dalla parte dispositiva.
Quest’ultima si fonda sul mancato versamento dell’importo dell’oblazione e degli oneri concessori e sulla carenza di documentazione, puntualmente elencata, quale: 1) il certificato attestante l’avvenuto accatastamento del manufatto; 2) il certificato di idoneità  sismica dell’immobile realizzato dopo il 4.4.1981; 3) il N.O. ai sensi degli artt. 49,50,60 del D.P.R. 753/1980 per distanza di rispetto dalle linee ferroviarie.
Emerge chiaramente che su tali presupposti il Comune trae la conseguenza della dichiarazione di improcedibilità  / rigetto dell’istanza di sanatoria presentata dal sig. Iodice e del relativo rigetto. 
Ne consegue che il provvedimento impugnato è sorretto da una pluralità  di motivi autonomi, come dimostra l’esposizione riassuntiva di cui sopra.
Il ricorso in esame è, invece, affidato all’unico motivo di doglianza, riferito alla questione del rispetto della distanza dalla linea ferroviaria.
Nessuna specifica censura viene svolta con riguardo alle altre motivazioni che sorreggono il provvedimento, del tutto ignorate dal ricorso.
Fondandosi, questo, su una motivazione plurima, solo l’accertata illegittimità  di tutti i singoli profili su cui esso risulta incentrato avrebbe potuto comportare l’illegittimità  e il conseguente effetto annullatorio del medesimo.
E’ principio pacifico quello secondo cui non v’è utilità  (e quindi interesse) a contestare un provvedimento plurimotivato se non vengono censurate tutte le autonome ragioni sulle quali l’amministrazione fonda le determinazioni assunte (ex multis cfr.: T.A.R. Campania, sez. VIII, sent. n. 535 del 28.01.2016; T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. III, n. 406 del 21 febbraio 2012; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, sent. n. 1756 dell’11 ottobre 2012; T.A.R. Toscana, n. 1452/2014, con ampio ragguaglio giurisprudenziale).
4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma primo, lett. b) del c.p.a., non sussistendo l’interesse in capo al ricorrente.
Tenuto conto delle circostanze di fatto e delle questioni sottoposte al vaglio giurisdizionale, le spese possono eccezionalmente essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35, comma primo, lett. b) del c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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