Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Condanna – Giudicato – Questioni pregiudiziali del debitore – Possibilità di farle valere nel giudizio di ottemperanza – Non sussiste
A seguito del passaggio in giudicato di una sentenza che ha stabilito la condanna al pagamento in solido di un importo per prestazioni lavorative non retribuite nei confronti di due soggetti, la stazione appaltante e l’appaltatore, in favore del dipendente di quest’ultimo, non possono essere fatte valere nel giudizio di ottemperanza eventuali questioni pregiudiziali tendenti a elidere la posizione debitoria della stazione appaltante, soggetto coobbligato al pagamento in forza del giudicato.
N. 00431/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00501/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 501 del 2015, proposto da:
Riccardina Di Vietri, rappresentata e difesa dall’avv. Sabino Carpagnano, con domicilio ex lege, presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P. za Massari;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Coccioli, con domicilio eletto presso Alberto Coccioli in Bari, corso Vittorio Emanuale II N. 193;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 3446 del 4.11.2013, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Sabino Carpagnano e Alberto Coccioli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone in fatto l’odierna ricorrente che, con sentenza n. 3446, pubblicata il 4.11.2013, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, dopo aver affermato, nella parte motiva, che “….la Regione deve ritenersi responsabile, in solido con la Cooperativa resistente, nei confronti della ricorrente, per tutti i crediti maturati e richiesti con il ricorso introduttivo”, ha cosi statuito:
“- accoglie il ricorso e, ritenuta la nullità del contratto a progetto sottoscritto, dichiara la sussistenza, tra le parti, ab origine di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, per l’effetto, condanna la società resistente, al pagamento della somma di € 19.723,80, maturata dalla parte ricorrente per i titoli e le causali di cui alia narrativa del ricorso e agli allegati conteggi, oltre accessori di legge;
– Condanna, ai sensi dell’art.1676 c.c. e dell’art.29, comma 2, del D. Lgs. n.276/2003, la Regione Puglia, al pagamento, in favore dell’istante, delle somme dovute alla Società Cooperativa “Nuovo Futuro” a r.l., fino alla concorrenza del credito della ricorrente, peri titoli di cui innanzi”;
– condanna la soccombenza alle spese di lite che si liquidano, per la ricorrente, in euro 2800,00 per compensi, oltre iva e cap. come per legge, con distrazione”.
Aggiunge che detta sentenza non è stata impugnata nè dalla Nuovo Futuro Società Cooperativa a r.l. nè, tantomeno, dalla Regione Puglia ed è, quindi, passata in cosa giudicata (come attesta la certificazione allegata al ricorso introduttivo).
Nè la Regione Puglia nè la “Nuovo Futuro” Società Cooperativa a r.l. hanno adempiuto all’ordine del Tribunale di Trani, contenuto nella sentenza n. 3446/2013 (essendo, peraltro la Società Cooperativa ormai cancellata dal registro delle imprese sin dal 3.5.2013 come da certificazione prodotta all’udienza del 9.7.2015).
Stante la condotta omissiva della Regione Puglia, obbligata in solido con la Nuovo Futuro Società Cooperativa a r.l., l’istante ricorre per l’ottemperanza dinanzi a questo Tar e chiede che questo Giudice ordini alla Regione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato, pagando quanto indicato nel dispositivo della sentenza de qua, nominando, ove occorra, un commissario ad acta e fissando la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; oltre al pagamento delle spese di lite.
Resiste la Regione, sostenendo che, da un lato, il G. L. ha ritenuto erroneamente sussistente (benchè ormai la statuizione sia passata in giudicato, poichè non impugnata nei termini di legge) la responsabilità solidale della Regione Puglia e della Società Cooperativa “Nuovo Futuro” nei confronti della ricorrente, dall’altro ha posto a fondamento della decisione il meccanismo derivante dal combinato disposto dell’art. 1676 c.c. e dell’art. 29, II comma, d.lgs.
276/2003, subordinando la propria condanna alla portata applicativa e ai limiti di tali norme.
L’art. 1676 c.c. stabilisce che “coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno data la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanta è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.
Nel caso di specie ed in applicazione delle disposizioni fondanti la decisione, sarebbe evidente che l’ottemperanza della sentenza è intimamente connessa al presupposto di un debito della Regione Puglia nei confronti della Società Cooperativa “Nuovo Futuro” a r.l, debito che doveva necessariamente sussistere al tempo in cui è stata proposta la domanda della ricorrente dinanzi al Tribunale del Lavoro di Trani.
Invero, ad un’attenta analisi della fattispecie in esame, l’esistenza del suddetto debito si configura come una questione (rectius: “punto”, poichè non sollevato in contraddittorio, nè posto a fondamento delle decisione) pregiudiziale in senso tecnico rispetto alla condanna della Regione Puglia al pagamento delle somme maturate dalla ricorrente, atteso che la necessaria preesistenza di un debito tra committente (Regione Puglia) e appaltatore (Società Cooperativa Nuovo Futuro) concerne una circostanza distinta ed indipendente dal fatto costitutivo del diritto dedotto in causa, del quale, tuttavia, rappresenta un presupposto giuridico, e che può dar vita ad un giudizio autonomo.
La Regione cita, a tal proposito, la quieta giurisprudenza, secondo cui “la formazione della cosa giudicata sulla pregiudiziale in senso tecnico può aversi unitamente a quella sul diritto dedotto in lite, solo in presenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell ‘art.34 c.p.c. ” (ex multis, Cass. civ., Sez. III, 02/08/2000, n. 10130; Cass. civ., Sez. III (ord.), 12/07/2005, n. 14578).
Orbene, nel caso di specie, non vi sarebbe stata alcuna esplicita domanda da parte della Regione Puglia circa l’accertamento con efficacia di giudicato (e non incidenter tantum) dell’inesistenza di un pregresso debito con la Società Cooperativa Nuovo Futuro (rinvia, a tal fine, alla memoria di costituzione della Regione nel giudizio dinanzi al Tribunale di Trani), essendo stata la linea difensiva della Regione finalizzata alla mera dimostrazione dell’insussistenza di un rapporto di appalto tra le medesime.
Circostanza, questa corroborata dall’assenza, nella sentenza de qua, di alcun accenno e/o richiamo alla sussistenza (e all’eventuale quantificazione) di un pregresso debito tra committente e appaltatore, rinvenendosi solo una generica condanna solidale in virtù degli art. 1676 c.c. e dell’art. 29, II comma, d.lgs. 276/2003.
Conclude, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, atteso che al momento della proposizione della domanda de qua non vi era alcun debito legittimamente rivendicabile dalla Società Cooperativa “Nuovo Futuro” nei confronti della Regione Puglia e che su tale assunto non si è formato alcun giudicato (neanche implicito), in assenza di una domanda in tal senso nè della ricorrente nè tanto meno della Regione.
Aggiunge, infine, che, in ottemperanza della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2758 del l4/12/2010 (ossia dell’allegato Protocollo di Intesa siglato tra l’Ufficio Scolastico Regionale e gli Assessorati alla Solidarietà e al Diritto allo Studio, l’ANCI Puglia, l’UPI Puglia e le Segreterie Regionali COIL, CISL, UIL), ha adempiuto all’unico obbligo impostole, e cioè al versamento, in data 29/03/2011 (dunque, prima della proposizione della domanda ex art.
1676 c.c.) della somma di € 1.660.750,00 (v. doc. 2) in favore dell’Ufficio Scolastico Regionale che si configura, ai sensi dell’art. 8 del suddetto Protocollo di Intesa, come unico soggetto erogatore del contributo pubblico e, dunque, unico ente deputato alla
programmazione e al trasferimento delle risorse assegnate alle sezioni primavera, utilizzando a tal fine i fondi statali e regionali.
All’udienza camerale del 10.3.2016, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
E’ incontestabile il capo di condanna, contenuto nella sentenza de qua, nei confronti della Regione Puglia che cerca di circoscriverne la portata applicativa, evidenziando che essa non avrebbe avuto, alla data di proposizione della domanda dinanzi al G.L., alcun debito nei confronti della Società Cooperativa.
Deve, tuttavia, rilevarsi che tale circostanza (come desumibile dalla memoria di costituzione dinanzi al G.L., versata in atti) ha costituito specifico punto della linea difensiva della Regione che, ha esplicitamente dedotto, in quel giudizio: “la Regione non è debitrice nei confronti della Società Cooperativa “Nuovo Futuro” a r.l. che gestisce la scuola dell’infanzia paritaria “La Giostra”. Infatti, ai competenti Assessorati Regionali, non risulta pervenuta la documentazione attinente i servizi “Sezione Primavera” commissionati dalla Regione Puglia alla Società Cooperativa”.
Dunque, la Regione ha, in quella sede, sostenuto (con la scarna memoria di costituzione) di non essere debitrice della Cooperativa, non solo perchè insussistente sarebbe il rapporto di appalto, ma anche perchè l’eventuale debito non sarebbe stato comprovato da adeguata documentazione.
Risulta, pertanto, smentito l’assunto regionale secondo cui la sussistenza del debito tra committente e appaltatore non avrebbe formato oggetto di accertamento, essendosi, invece, sul punto instaurato uno specifico contradditttorio.
Vero è che, piuttosto, la Regione tenta di fare valere, in questa sede, questioni e circostanze che avrebbero dovuto e potuto trovare compiuto esame solo nel giudizio di appello che, tuttavia, l’Ente non ha ritenuto di proporre, lasciando passare in giudicato la sentenza in questione.
Esse, tuttavia, non possono trovare ingresso nel giudizio di ottemperanza che, com’è noto, non si configura quale mezzo di gravame della sentenza per la cui esecuzione si agisce.
Non avendo, peraltro, la Regione dimostrato di aver adempiuto il proprio debito nei confronti della Società Cooperativa de qua (incombendo solo su di essa il relativo onere), non può che concludersi che essa è tenuta a dare integrale soddisfazione e adempimento alla sentenza del G.L.
Infatti, la sentenza emessa dal G.L. è suscettibile di ottemperanza innanzi al G.A., risultando passata in giudicato ed osservate le formalità procedurali ed essendo decorso il termine di 120 gg. dalla notifica del titolo esecutivo ex art. 14 lett. A decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Il ricorso va accolto e va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo della Regione Puglia di adottare, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente pronuncia, i provvedimenti esecutivi necessari ad ottemperare alla condanna al pagamento delle somme recate dalla sentenza n. 3446/2013 del Tribunale di Trani.
Non si ritiene necessario nominare, il Commissario ad acta, atteso il tenore delle difese Regionali, tese a confutare in punto di diritto l’obbligo di eseguire la sentenza, ma non ad escluderne l’adempimento in punto di fatto, una volta ottenuta dal Collegio, la regola iuris.
Deve, invece, essere respinta la richiesta della misura prevista dalla disposizione dell’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. (secondo il quale “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”).
In linea generale, sulla questione la Sezione si è già pronunciata (ex multis cfr. sentenza n. 1560/2015), escludendola, in casi analoghi in ragione del limite, espressamente contemplato dall’art. 114 del codice del processo amministrativo, rappresentato dal fatto che l’uso dell’astreintes non risulti “manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative”. Nel caso in esame, pur sussistendo l’imprescindibile presupposto della richiesta di parte ricorrente, non si ritiene di poter accogliere la richiesta di astreintes, “ravvisandosi ragioni ostative consistenti nell’esigenza di contenimento della spesa pubblica in relazione alla particolare condizione di crisi della finanza pubblica e all’ammontare del debito pubblico”, (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, sent. n. 294 del 9.3.2016).
Le spese derogano alla soccombenza, stante la novità e particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto:
– ordina alla Regione Puglia di eseguire la sentenza n. 3446 del 4.11.2013, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente decisione;
– respinge la richiesta di condanna dell’Amministrazione resistente alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e) del c.p.a..
Spese integralmente compensate. Contributo unificato rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Desirèe Zonno, Presidente FF, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)