Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Aggiudicazione – Conformità  offerta tecnica al disciplinare – Fattispecie

In tema di valutazione dell’offerta in una gara d’appalto, deve ritenersi legittima, sia pure in fase di cognizione sommaria, la presentazione  di un’offerta nel suo complesso conforme alle specifiche tecniche descritte dal disciplinare di gara (nel caso di specie, è stato rilevato che la ricodificazione del prodotto offerto dalla ditta aggiudicataria non ne ha variato le caratteristiche tecniche).

N. 00161/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00305/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2016, proposto da:

Hospira Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Cataldo, Diego Vaiano e Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, Via N. Piccinni, 150;

contro
Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Simonetta Mastropieri, con domicilio eletto presso l’avv. Loredana Papa in Bari, Via Calefati, 133; Azienda Sanitaria Locale di Foggia, Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziale Policlinico di Bari; Azienda Sanitaria Locale di Barletta Andria Trani, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaella Travi, con domicilio eletto presso l’avv. Antonia Lampugnani in Bari, Via P. Amedeo, 379; 

nei confronti di
Medisan Sud S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione del Direttore della Struttura Gestione Patrimonio dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia n. 240 del 1° febbraio 2016, comunicata con nota prot. n. 3/0636 del 3 febbraio 2016, recante aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata;
– della già  citata nota prot. n. 3/0636 del 3 febbraio 2016;
– di tutti i verbali di gara, dal numero 1 al n.7 e, in particolare, di quelli relativi alle sedute riservate nel corso delle quali la commissione ha provveduto a verificare la conformità  tecnica dei prodotti offerti dall’aggiudicataria rispetto alle prescrizioni della lex specialis nonchè di quello relativo alla seduta pubblica di apertura e valutazione delle offerte economiche;
– del bando di gara, del disciplinare di gara e del disciplinare tecnico, limitatamente a quanto verrà  dedotto nel ricorso;
– di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale a quelli sopra indicati, nonchè per la declaratoria d’inefficacia
– del relativo contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato tra gli enti coinvolti nella procedura di gara e l’aggiudicataria
e per il subentro negli stessi, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 122 c.p.a.;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia e dell’Azienda Sanitaria Locale di Barletta Andria Trani;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Giorgia Marcaccini, su delega dell’avv. Diego Vaiano, per la ricorrente, avv. Simonetta Mastropierri, per l’Azienda Ospedaliero e avv. Raffaella Travi, per l’Azienda Bat;
 

Considerato che ad un sommario esame proprio della presente fase, non ricorre una favorevole prognosi in ordine all’accoglimento del ricorso, atteso che l’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria pare conforme alle specifiche tecniche descritte nel disciplinare;
Rilevato in particolare che la ricodificazione del prodotto offerto dalla ditta vincitrice (il deflussore) non ne ha comunque variato le caratteristiche tecniche, nè la marcatura CE, nè la classe di appartenenza;
Rilevato altresì che in sede di dimostrazione tecnica sia la controinteressata che la ricorrente hanno avuto modo di provare le caratteristiche della valvola rispetto al mantenimento del circuito chiuso, e quindi il corretto funzionamento dell’intero dispositivo;
Rilevato inoltre che dalle schede tecniche allegate risulta che i deflussori offerti dall’aggiudicataria sono muniti di seconda via con attacco luer-lock;
Rilevato infine che, in disparte i dubbi sulla tardività  dell’impugnazione del bando, la scelta di suddividere l’offerta economica in due distinte voci di prezzo, corrispondenti alla natura diversa delle prestazioni in gara, nonchè al loro diverso peso in termini di incidenza sulla spesa complessiva, non pare irragionevole;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase in ragione della complessità  tecnica delle censure mosse;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)