1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza civile passata in giudicato – Mancata esecuzione –  Ammissibilità 


2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Condanna alle spese di lite in favore del difensore distrattario – Ammissibilità 
 

 
1. Sussiste l’obbligo della p.A. di dare esecuzione ad una sentenza civile passata in giudicato, con la conseguenza che deve essere accolto il ricorso con cui si è esperita l’azione di ottemperanza di tale pronuncia ai sensi dell’art. 114 c.p.a..


2. ll giudizio di ottemperanza deve ritenersi ammissibile non solo per l’esecuzione della parte della pronuncia contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, ma anche quando esse siano liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa; per effetto di tale statuizione, infatti, si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di ottemperanza, che non può che tendere, a far ottenente anche al difensore della parte l’utilità  scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’Amministrazione con un comportamento omissivo.
 

N. 00361/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00451/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2015, proposto da: 
Sergio Gentile, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Rita Gentile, con domicilio eletto presso l’avv. Gianfranco Tarantino in Bari, via De Giosa, 98; 

contro
Regione Puglia; 

per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza civile n. 660/2012 emessa il 22.6.2012 e depositata il 23.7.2012 dal Tribunale di Trani nella controversia iscritta al n. 1883/09 R.G.A.C., passata in giudicato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per la parte ricorrente il difensore avv. Sergio Gentile, su delega orale dell’avv. Maria Rita Gentile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
L’avv. Gentile, odierno ricorrente, propone gravame per l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe meglio specificata, nella parte in cui statuisce in ordine e spese ed onorari di causa, disponendo la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento in suo favore di complessivi € 2003,95, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cap, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; nonchè alla metà  delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 480,50, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cap come per legge.
La sentenza di cui si tratta è stata ritualmente notificata in forma esecutiva in data 15.11.2012 ed è passata in giudicato per non essere stata oggetto i impugnazione, come da attestazione apposta in calce dalla competente cancelleria, in data 2.7.2014.
La Regione non risulta aver provveduto al pagamento di quanto dovuto e, nonostante la notifica del gravame in epigrafe, non si è costituita in giudizio.
Alla Camera di consiglio dell’8 marzo, il gravame è stato trattenuto in decisione.
2.-Il ricorso è fondato e va accolto.
Sussistono infatti tutti i presupposti dell’azione esecutiva. In particolare, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza ed è divenuta titolo esecutivo per mancata opposizione, come da attestazione della cancelleria.
Deve, pertanto, dichiararsi l’obbligo della Regione resistente di dare esecuzione alla sentenza emessa dal Tribunale di Trani in epigrafe, all’uopo provvedendo al pagamento delle somme ivi liquidate, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempimento, il Collegio nomina Commissario ad acta il Prefetto di Bari o un suo delegato che, accertata l’inottemperanza dell’amministrazione, dovrà  provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell’amministrazione intimata.
Il relativo compenso, da porsi a carico dell’amministrazione comunale stessa, è fissato sin d’ora in €500,00 (cinquecento/00).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione del valore della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), così provvede:
-accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della Regione intimata di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate;
-assegna alla stessa Regione il termine di 30 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza per adottare i provvedimenti necessari all’esecuzione stessa;
-in caso di ulteriore inadempimento, nomina commissario ad acta il Prefetto di Bari, o un suo delegato, che provvederà , accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione nel termine di cui sopra, a porre in essere gli atti sostitutivi necessari entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell’amministrazione intimata e pone il relativo compenso a carico dell’Amministrazione soccombente, fissato in €500,00 (cinquecento/00) oltre ad eventuali spese documentate;
-condanna la Regione stessa al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in complessivi €400,00 (quattrocento/00), in favore del ricorrente con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF, Estensore
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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