Sanità  e farmacie – Sedi farmaceutiche – Soppressione –  Obbligatoria – Concorso straordinario per nuove sedi – Non elide l’obbligo

L’indizione del concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche ulteriori istituite con legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (cd. Cresci-Italia),  non è idoneo, di per sè,  a elidere  la doverosità  della soppressione di una sede farmaceutica, in adempimento dell’obbligo imposto dall’art.11 del citato decreto ed in applicazione dei parametri ivi stabiliti.

N. 00125/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00598/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 598 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Farmacia Culiersi della Dott.ssa Quaranta Lucia Angela, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Petruzzi ed Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Ugo Patroni Griffi in Bari, Piazza Luigi di Savoia, 41/A;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Bari, L.re N. Sauro, 31-33; Comune di Muro Leccese, Azienda Sanitaria Locale Lecce; 

nei confronti di
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce, Francesco Sabato, Arturo Conte; 

e con l’intervento di
ad opponendum:
Paola Collina, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Luigi e Giorgio Portaluri, con domicilio eletto presso l’avv. Ida Maria Dentamaro in Bari, Via De Rossi, 16; Fabrizio Cudazzo, rappresentato e difeso dall’avv. Pier Luigi Portaluri, con domicilio eletto presso l’avv. Ida Maria Dentamaro in Bari, Via De Rossi, 16; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota del Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell’Area Politica per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità  della Regione Puglia prot. n. AOO-152/2574 del 23.02.15 (conosciuta solo a seguito della ricezione della nota del Comune di Muro Leccese prot. n. 3069 del 13.04.15);
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, e, in particolare, ma solo tuzioristicamente ed ove occorra:
– degli esiti del Tavolo Interregionale sulla Farmaceutica tenutosi il 28.01.14;
– della determinazione dirigenziale del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell’Area Politica per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità  della Regione Puglia n. 115 dell’1.04.15 (nonchè dei relativi allegati che la compongono), pubblicata sul BURP n. 54 del 16.04.15;
– della prefata determina dirigenziale n. 39/2013 dell’1.02.2013 laddove il relativo bando dovesse mai contenere previsioni nei termini solo da ultimo prefigurati dalla Regione Puglia con l’impugnata nota prot. n. AOO-152/2574 del 23.02.2015;
– della nota a firma del Sindaco del Comune di Muro Leccese prot. n. 3069 del 13.04.15;
nonchè per l’accertamento dell’obbligo della Regione Puglia di provvedere alla dovuta revisione del numero di farmacie spettanti al Comune di Muto Leccese ai sensi dell’art. 2, co. 2, L. n. 475/68 e s.m.i.;
Motivi Aggiunti depositati in data 8 Febbraio 2016:
– della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 2159 del 9 dicembre 2015, nella parte in cui include nell’elenco delle sedi farmaceutiche da assegnare ai candidati collocatisi in posizione utile nel concorso straordinario, anche la seconda sede farmaceutica del Comune di Muro Leccese;
– di ogni altro atto a questa presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi quelli già  gravati con il ricorso introduttivo nonchè:
– dell’avviso, atto di interpello, pubblicato sul sito internet della Regione Puglia de 10 dicembre 2015;
– della nota prot. n. AOO/152/14550 del 4.12.2015, richiamata nel corpo della delibera di G.R. n. 2159/2015;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Giulio Petruzzi, anche su delega dell’avv. E. Sticchi Damiani, avv. Mariangela Rosato, avv. Pier Luigi Portaluri e avv. Giorgio Portaluri;
 

Considerato che l’impugnato diniego regionale di procedere alla soppressione della sede farmaceutica del Comune di Muro Leccese poggia unicamente sulla considerazione della pendenza del concorso straordinario per l’assegnazione delle 188 sedi, istituite ai sensi del c.d. Decreto Cresci-Italia;
Considerato che, sia pur in sede cautelare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’indizione del concorso straordinario suddetto non sia, di per sè, idonea ad escludere la doverosità  della soppressione di una sede farmaceutica, in adempimento dell’obbligo imposto dall’art.11 del citato decreto ed in coerenza con i parametri ivi stabiliti (ex multis, Cons. St. III, ord. n. 600/2016);
Rilevato che in base ai medesimi parametri, l’eccedenza della popolazione rispetto al cd. semiquorum non comporta l’automatica istituzione di una sede farmaceutica ma tale scelta è rimessa alla facoltà  discrezionale del competente ente locale;
Rilevato altresì che il Comune di Muro Leccese, deputato alla localizzazione delle farmacie in virtù del potere di programmazione e pianificazione come ampiamente riconosciuto in giurisprudenza, ha ritenuto essere venute meno le ragioni che in precedenza avevano giustificato l’istituzione della sede facoltativa, motivando tale scelta con il calo demografico e l’inutilità  della stessa;
Rilevato che nella comparazione degli interessi condotta alla luce dell’orientamento giurisprudenziale che si sta delineando, le esigenze sottese alla definizione del concorso straordinario suggeriscono in questo caso di sospendere l’assegnazione in corso;
Ritenuto infine di compensare le spese della presente fase in ragione dell’oscillazione giurisprudenziale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare, fatte salve le ulteriori determinazioni della Regione.
Conferma la trattazione del merito all’udienza pubblica del 21.06.2016.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)