Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Periculum in mora – Provvedimento impugnato e danno – Connessione causale diretta – Necessità  – Conseguenze 

Il requisito del periculum in mora, necessario per ottenere la sospensione del provvedimento impugnato, non sussiste per tabulas ove sia rimasta indimostrata la connessione causale tra il presunto danno e il provvedimento ritenuto lesivo (nella specie, secondo il TAR, essendo in gioco la chiusura del traffico veicolare di una piazza che avrebbe danneggiato un’attività  imprenditoriale, sarebbe  rimasta indimostrata la connessione causale tra la perdita di introiti eventualmente  subita e la suddetta chiusura al traffico).

N. 00127/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00220/2016 REG.RIC.           
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2016, proposto da:

Francesca Concetta Iagulli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Isabella Di Domenico e Ripalta Borrelli, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari in Bari, P.za Massari, 6;

contro
Comune di Stornara, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Paolo Pugliese, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Pannariti in Bari, Via Argiro, 7; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21.11.2015, affissa all’Albo Pretorio il 26.11.2015, e dell’Ordinanza del Responsabile del Settore di Polizia Municipale n. 27 del 27.11.2015, con cui è stata disposta la totale chiusura al traffico veicolare della Piazza della Repubblica a tempo indeterminato, nonchè di ogni atto connesso, conseguente e presupposto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Stornara;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Ripalta Borrelli e Isabella Di Domenico, per la ricorrente e avv. Paola Quarticelli, su delega dell’avv. Gaetano Paolo Pugliese, per il Comune;
 

Considerato che la questione relativa alla competenza dell’organo che ha adottato l’atto impugnato necessita di adeguato approfondimento;
Rilevato comunque che non ricorre nella specie il periculum di un danno grave e irreparabile, attesa sia l’indimostrata connessione causale tra la perdita di introiti asseritamente subita e la chiusura al traffico veicolare della piazza, sia la possibilità  di effettuare lo scarico merci permessa dall’ordinanza impugnata durante le ore mattutine;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)