Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Prova di resistenza – Fattispecie 

Non è meritevole di  accoglimento  l’istanza di sospensione della graduatoria del concorso straordinario per l’istituzione di sedi farmaceutiche, ove il ricorrente non abbia dimostrato che applicando il criterio di giudizio individuato nel ricorso, la sua candidatura risulterebbe vincente (nella specie il ricorrente era collocato al posto 766, mentre i posti utili erano pari a 188).

N. 00135/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00758/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 758 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Maria Tocci, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Diotallevi, Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Bari, Via Pasquale Fiore, n. 14;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Bari, L.Re N. Sauro, n. 31-33; Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore; 

nei confronti di
Rossana Ciambrone, Katia Totaro; Viviana Bartella, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Manna, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari, in Bari, Piazza Massari; 

e con l’intervento di
ad opponendum:
Pasquale Poli, Antonio Maffei, Francesco Paolo Saracino, rappresentati e difesi dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Bari, Via Q. Sella, n. 36; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della Determinazione Dirigenziale n. 115 del 1.4.2015, emessa dalla Regione Puglia – Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità  – Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, prot. n. 152/DIR/2015/00115, pubblicata sul B.U.R.P. n. 54 del 16.04.2015;
nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, dei seguenti atti:
– del bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11 per la Regione Puglia, indetto con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.01.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013;
– della Determinazione del Dirigente Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione n. 95 del 7.4.2014 di approvazione della graduatoria provvisoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico straordinario di cui sopra, nonchè dell’annesso verbale n. 3 della Commissione esaminatrice del 29.04.2013 contenente i criteri di valutazione dei titoli stabiliti dalla Commissione stessa ed utilizzati si fini della predisposizione della graduatoria impugnata;
con Motivi Aggiunti depositati in data 11 Febbraio 2016, previa sospensione:
– della Determinazione Dirigenziale n. 115 del 1.4.2015, emessa dalla Regione Puglia – Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità  – Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, prot. n. 152/DIR/2015/00115, pubblicata sul B.U.R.P. n. 54 del 16.04.2015, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012, art. 11, per la Regione Puglia;
– nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, dei seguenti atti:
– del bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11 per la Regione Puglia, indetto con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.01.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013;
– della Determinazione del Dirigente Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione n. 95 del 07.04.2014 di approvazione della graduatoria provvisoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico straordinario di cui sopra, nonchè dell’annesso verbale n. 3 della Commissione esaminatrice del 29.04.2013;
– della Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2159 del 9.12.2015, pubblicata nel B.U.R.P. n. 162 del 18.12.2015;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Viviana Bartella;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Fabrizio Lofoco, avv. Mariangela Rosato, avv. Francesco Moliterni, su delega dell’avv. Nicola Nanna e avv. Giacomo Valla;
 

Considerato che questo Tribunale si è già  espresso sulla ritenuta mancanza di fumus boni iuris con riferimento al ricorso principale con Ordinanza n. 484 del 2015, confermata dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato con Ordinanza n. 5313 del 2015;
Ritenuto di condividere quanto affermato dal Consiglio di Stato con l’Ordinanza de qua, e cioè, che “anche volendo supporre la fondatezza della tesi della ricorrente, rimane indimostrato che, rinnovando la valutazione di tutti i concorrenti con il diverso criterio suggerito dall’appellante¦l’associazione da lei capeggiata, ora collocata al posto 766 della graduatoria, salirebbe in posizione utile a conseguire una delle 188 sedi messe a concorso”;
Ritenuto che tale considerazione si possa estendere anche ai motivi aggiunti depositati in data 11.2.2016, atteso, tra l’altro, che il precedente del Consiglio di Stato citato dalla ricorrente non pare, prima facie, essere applicabile alla fattispecie in esame, riferendosi ad un concorso ordinario e che comunque la nuova censura relativa alla mancata applicazione della maggiorazione del 40% per il servizio rurale sarebbe comunque intempestiva;
Rilevato, inoltre, che non è stata impugnata la determinazione n. 346 del 6.10.2015 della Regione Puglia con la quale è stata rettificata la graduatoria definitiva;
Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare debbano far carico alla ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Condanna la Sig.ra Maria Tocci al pagamento delle spese legali di questa fase cautelare in favore della Regione Puglia e di Viviana Bartella, liquidandole in Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna di esse, oltre agli accessori dovuti per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)