Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Atto lesivo – Preavviso di revoca – Non sussiste – Conseguenze
Deve essere rigettata l’istanza cautelare avverso un preavviso di revoca di una concessione, posto che lo stesso non è concretamente lesivo della posizione del ricorrente.
N. 00136/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00192/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 192 del 2016, proposto da:
Zerozero Sudsviluppo S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Todarello, con domicilio eletto presso Vittorio Russi in Bari, c.so V. Emanuele, n. 60;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Leonilde Francesconi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 31-33; Comune di Foggia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Dragonetti, Antonio Puzio, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n. 23;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota del Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e organizzazione della Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Parco Tratturi prot. n. 15797 del 3.12.2015, pervenuta alla ricorrente il 5.12.2015;
– della deliberazione della Giunta Comunale di Foggia n. 129 del 26.10.2015, indicata dall’Amministrazione regionale quale atto presupposto della revoca della concessione;
– ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto ad esso presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Raffaele Arcadi, su delega dell’avv. Fabio Todarello, avv. Domenico Dragonetti e avv. Leonilde Francesconi;
Ritenuto che, ad un primo sommario esame, il ricorso non appare suffragato da sufficienti elementi di fondatezza atteso che l’art. 5 della concessione prevede espressamente che “La concessione è assentita a titolo precario e può essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Regionale, mediante preavviso di tre mesi senza diritto a risarcimento alcuno”;
Considerato, comunque, che viene impugnato un mero preavviso di revoca, come tale non ancora pienamente lesivo della posizione soggettiva del ricorrente;
Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la peculiarità delle questioni sottese alla decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)