Energia da fonti rinnovabili – Screening di VIA – Scadenza triennale – Art. 16, co. 7, L.R. n. 11/2001 – Questione di costituzionalità  sollevata da TAR Lecce – Conseguenze

Dev’essere disposta la sospensione (ex artt. 79, co.1 c.p.a. e 295 c.p.c.)  del giudizio amministrativo concernente l’applicabilità  della scadenza triennale dello screening di VIA di cui all’art.16, co.7,  L.r. n. 11/2001 e s.m.i., posto che nei confronti della predetta legge è stata sollevata dal TAR  Puglia, Lecce, Sez. I, la questione di costituzionalità   ed in attesa della pronunzia  della Corte.

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Vedi Cons. St., Sez. IV, ord. 23 settembre 2016, n. 4100.

N. 00307/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2013 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2013, proposto da:

Margherita S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta, in Bari, Via Piccinni, 210;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Teresa Colelli, con domicilio eletto presso Tiziana T. Colelli, in Bari, Avvocatura della Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 31;

nei confronti di
Inergia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Germana Cassar, Cristina Onori e Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno, in Bari, Via Nicolai, 43;

per l’annullamento
della nota prot.n. 10904 del 19 novembre 2012, adottata dal Servizio Energia della Regione Puglia, avente ad oggetto: “L.R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 – Procedura di verifica di assoggettabilità  a Valutazione d’Impatto Ambientale integrata – Impianti di produzione di energia da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Stornarella”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Inergia S.p.A.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Mescia, Tiziana Teresa Colelli, Mattia Malinverni, per delega dell’avv. Germana Cassar e Maurizio Di Cagno;
 

Rilevato che nell’ambito del giudizio R.G. n. 1268/2013 (avente ad oggetto analoga questione di diritto), pendente dinanzi alla Sezione Staccata di Lecce di questo Tribunale, è stata adottata sentenza non definitiva con cui è stata disposta trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e contestuale sospensione del giudizio in corso;
Rilevato che la risoluzione di tale questione, tutt’ora in attesa di definizione dinanzi alla Corte Costituzionale, appare assumere carattere pregiudiziale ai fini della decisione dell’impugnativa in oggetto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, visti gli artt. 79, comma 1, cod. proc. amm. e 295 cod. proc. civ., riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, sospende il presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)