Processo amministrativo – Competenza territoriale inderogabile – TAR Lazio – Atti applicativi procedimento unico nazionale – Sussistenza – Ragioni
In materia di pubblico impiego la competenza territoriale del Tar si determina in relazione alla sede di servizio, ai sensi dell’art 13 comma 2. Tuttavia, ove siano impugnati gli atti applicativi di un provvedimento a portata generale si individua un rapporto di interconnessione tra i due atti che implica la necessaria trattazione congiunta. Di conseguenza, l’ eventuale modifica e/o annullamento totale o parziale degli esiti di tale procedimento involge rideterminazioni provvedimentali da effettuarsi su ambiti territoriali posti al di fuori della competenza del Tar adito, in tal caso restano fermi gli ordinari criteri di competenza ex art. 13 c.p.a. con conseguente competenza del Tar del Lazio.
N. 00319/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00205/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2016, proposto da:
Mariateresa Altomare, Rosa Amoruso, Daniela Angiuli, Angela Bartoli, Maria Capozza, Patrizia Cellamare, Elisabetta D’Erasmo, Angela De Palo, Michela De Scisciolo, Giuditta Di Mattia, Maria Giovanna Difino, Cecilia Girasoli, Annamaria Labellarte, Giuseppe Lovece, Antonella Magenta, Francesca Marziani, Domenico Mastromatteo, Marta Medici, Aurelia Mitolo, Valentina Monno, Emma Muntoni, Francesca Romana Papa, Grazia Pazienza, Antonella Saponaro, Oriana Spadafina, Anna Maria Verardi, Cesira Zuccaro, rappresentati e difesi dall’avv. Michele Ursini, con domicilio eletto presso Michele Ursini, in Bari, Piazza Umberto I, 32;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari – Uff. III, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;
nei confronti di
Maria Antonietta Liberio, Emanuela Mazzone;
per l’annullamento
del decreto del Dirigente dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, Ufficio III dell’USR Puglia, prot. n. 4904 del 20.11.2015, pubblicato il 23.11.2015, e dei prospetti allegati a detto decreto e relativi alla ripartizione dell’organico potenziato per posti comuni secondo ciclo e sostegno secondo ciclo, nella parte di interesse;
di ogni ulteriore atto, ancorchè non cognito, connesso e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari – Uff. III;
Visto l’art. 33, co. 1, lett. b) cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori avv.ti Michele Ursini e Giovanni Cassano;
Rilevato che l’articolo 13 c.p.a., rubricato “Competenza territoriale inderogabile” dispone testualmente che “1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede. 2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio. 3. Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto. (¦) 4 bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sè anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”;
Rilevato, altresì, che “nel caso di controversie riguardanti pubblici dipendenti, la competenza territoriale si determina ex art. 13 comma 2, c. p. a. in relazione alla sede di servizio; peraltro, nel caso in cui siano impugnati anche atti aventi efficacia generale prevale il criterio che individua la competenza del Tar Lazio per gli atti ad efficacia generale atteso che, nel caso in cui siano contestualmente impugnati l’atto applicativo e i presupposti atti a valenza generale, esiste una relazione che può definirsi di presupposizione (ossia di condizionamento genetico, sia pur unilaterale), la quale logicamente impone una trattazione congiunta” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16/04/2014, n. 1919);
Considerato che, nel caso di specie, le censure mosse dai ricorrenti si concentrano sugli atti applicativi conclusivi di un procedimento unico nazionale, frutto dell’applicazione della L. n. 107/2015, art. 1, commi 95-102;
Considerato che la eventuale modifica e/o annullamento totale o parziale degli esiti di tale procedimento involge rideterminazioni provvedimentali da effettuarsi su ambiti territoriali posti al di fuori della competenza territoriale del T.A.R. in epigrafe;
Rilevato, pertanto, che la competenza a decidere la presente controversia appartiene al T.A.R. Lazio – Roma, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta, nel termine di cui all’art. 15 cpv. c.p.a.;
Ritenuto che, in considerazione della natura, della peculiarità ed oggettiva novità della presente controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, dichiara la propria incompetenza per territorio, essendo competente il T.A.R. del Lazio con sede in Roma, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta, nel termine di cui all’art. 15 c.p.a..
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)