1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Termini – Variante speciale – Dies a quo
2. Tutela dei beni culturali e del alesaggio – Piani Urbanistici – PUTT Puglia – Tutela complessi masserizi di rilevante interesse – Verifica in concreto – Necessità 

1. Il termine per impugnare una variante puntuale decorre da quando il ricorrente ne abbia avuto piena conoscenza piuttosto che dalla sua pubblicazione. 
2. Il rilevante interesse storico – architettonico – paesaggistico – testimoniale di un complesso masserizio, ai sensi dell’art. 3.16.1. delle NTA del PUTT Puglia, deve essere accertato in concreto, rispetto alle reali caratteristiche dell’immobile in esame che deve essere sottoposto ad una verifica sulla persistenza, in concreto, di detto rilevante interesse quando abbia subito, nel tempo,  rilevanti interventi edilizi che possano averne alterato in concreto, la consistenza. 

N. 00320/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01803/2012 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1803 del 2012, proposto da: 
Antonio De Vitto, rappresentato e difeso dall’avv. Filomena Di Ciommo, con domicilio eletto presso Rosa Cerabino, in Bari, Via Melo, n. 141; 

contro
Regione Puglia;
Comune di Candela; 

per l’annullamento,
– della delibera della Giunta della Regione Puglia n. 1863 del 25.9.2012 di approvazione della variante di adeguamento al PUTT/P del PDF del Comune di Candela, nella parte in cui reca l’apposizione del vincolo architettonico sull’Azienda agricola Padula;
– di tutti gli atti connessi, preordinati e conseguenti, ivi comprese le delibere del Consiglio comunale del Comune di Candela n. 6 del 12.1.2010, n. 16 del 13.5.2010, n. 14 del 15.5.2011 e n. 7 del 19.3.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;
Udito per il ricorrente l’avv. Raffaele De Vitto per delega dell’avv. Di Ciommo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un immobile, ove conduce un’azienda agricola, denominato “Masseria Padula” (relazione tecnica – all. 7, dep. 20.12.2012), gravato da vincolo architettonico imposto con le delibere, indicate in epigrafe, di adozione e approvazione della variante di adeguamento al PUTT/P del piano di fabbricazione comunale.
Impugna dette delibere con tre motivi di ricorso:
1) carente istruttoria – insussistenza degli elementi di fatto – violazione dell’art. 3.16.1. delle NTA del PUTT.
La “Masseria Padula” non presenterebbe il rilevante interesse storico architettonico paesaggistico richiesto dall’art. 3.16.1. delle NTA del PUTT, ai fini dell’apposizione del vincolo su beni che non siano non già  vincolati ai sensi del d.lg. 42/2004, perchè fu demolita e ricostruita nel corso degli anni 1986 e 1989, in quanto gravemente danneggiata dal terremoto del 23.11.1980.
2) Illogicità , carente istruttoria, insussistenza degli elementi di fatto, violazione dell’art. 3.16.1. delle NTA del PUTT.
Gli Enti preposti all’adozione e approvazione della variante, non avrebbero verificato l’attuale situazione di fatto dell’immobile, il cui unico pregio appare essere la conformità  estetica e morfologica delle opere ricostruite alla tipologia costruttiva caratteristica del paesaggio rurale pugliese.
3) Carente istruttoria, insussistenza degli elementi di fatto – violazione dell’art. 3.16.1. delle NTA del PUTT.
Nel procedimento di apposizione del vincolo, nessun rilievo avrebbero avuto i titoli edilizi, pur contenenti elementi decisivi, escludenti i presupposti del vincolo, rilasciati dal Comune al ricorrente e ai suoi danti causa negli anni successivi al sisma, aventi ad oggetto gli interventi di demolizione e ricostruzione della masseria.
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Benchè, infatti, la delibera di approvazione della variante sia stata pubblicata più di sessanta giorni prima della notifica del ricorso – sul punto il Collegio, all’udienza del 25.2.2016, ha invitato il difensore del ricorrente a discutere – il termine ad impugnare decorre da quando il ricorrente ne ha avuto piena conoscenza, trattandosi di variante speciale che incide in modo puntuale su singoli cespiti immobiliari (Tar Firenze 1439/2014), specificamente identificati nella planimetria (tavola G. 3/B ambiti distinti), allegata alla delibera del Consiglio comunale del 19.3.2012, ed esibita all’udienza di discussione, che riporta la mappa delle masserie del territorio del Comune di Candela sottoposte a vincolo.
Nel merito il ricorso è fondato.
Occorre premettere che il termine “masseria”, intesa come tipologia edilizia, identifica le strutture, tipiche del territorio pugliese, destinate alla conduzione di aziende agricole della società  rurale dei secoli passati.
Coerentemente la relazione alla variante di adeguamento al PUTT (pag. 21 e 22 all. 3, dep. 20.12.2012), riportando fedelmente l’art. 3.16.1. delle NTA del PUTT, definisce “beni architettonici extraurbani” da sottoporre a tutela, i beni non soggetti a vincolo ex d.lg. 42/2004, tra cui “i complessi masserizi” che presentano un rilevante interesse storico – architettonico – paesaggistico -testimoniale, e riferisce che, come tali, sono state censite le masserie risalenti al 1600 e 1700 del territorio del Comune di Candela.
Meritano dunque, di essere accolte le censure di carente istruttoria espresse nei motivi di ricorso, perchè dalla documentazione in atti (relazione tecnica del 30.5.1983, presentata per l’ammissione al contributo di ricostruzione post sisma, e perizia giurata) risulta che, effettivamente, la “Masseria Padula” subì gravi danni dal sisma del 1980 e fu soggetta, negli anni successivi, a molteplici interventi di risanamento, demolizione, ricostruzione e addizioni edilizie, quali ne hanno certamente mutato la consistenza originaria.
Non risulta però nelle delibere impugnate, nè nella relazione alla variante, che il Comune avesse condotto accertamenti in loco o sui documenti attestanti le vicende edilizie del complesso immobiliare, dai quali poter desumere che, nonostante i rilevanti mutamenti di consistenza la “Masseria Padula”, purchè databile fra il ˜600 e il ˜700, presentasse ancora un rilevante interesse storico – architettonico – paesaggistico – testimoniale, il quale, ai sensi dell’art. l’art. 3.16.1. delle NTA del PUTT deve sussistere ai fini dell’apposizione del vincolo.
Si vuole affermare che la datazione di una masseria fra il 600 e il 700 integra sicuramente il rilevante interesse storico – architettonico – paesaggistico – testimoniale – che ne giustifica la sottoposizione a tutela, ma non quando risulta, come nel caso in decisione, che l’immobile ha subito profondi mutamenti edilizi in epoca assai recente, essendo necessaria, a tal fine, anche una verifica, non risultante ex actis, sulla persistenza, in concreto, di detto rilevante interesse.
Deve pertanto disporsi l’annullamento della delibera della G.R. n. 1863/2012 e delle delibere del C.C. n. 16/2010 (adozione della variante e revoca della delibera di C.C. n. 6/2010), n. 15/2011 (recepimento delle prescrizioni regionali e di modifica degli elaborati della variante), n. 7/2012 (adozione definitiva della variante di adeguamento del PDF al PUTT/P), limitatamente alla parte in cui sottopongono a vincolo architettonico la “Masseria Padula”.
Non si fa luogo ad annullamento della delibera di C.C. n. 6/2010, in quanto già  sottoposta a revoca dalla delibera di C.C. n. 16/2010, come riportato nelle premessa della delibera della G.R. n. 1863/2012.
Le spese sono poste a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, nei limiti indicati in motivazione.
Condanna la Regione Puglia e il Comune di Candela al pagamento, in solido, delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Contributo unificato rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Cesira Casalanguida, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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