1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Procedimento concorsuale – Controinteressati –  Identificazione
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio- Princpio del contraddittorio – Violazione – Mancata notificazione del ricorso al controinteressato – Integrazione del contraddittorio da parte del giudice – Assenza di presupposti – Conseguenze 

1. Il ricorso proposto per l’annullamento di un provvedimento che conclude un procedimento a carattere concorsuale va notificato, a pena di inammissibilità  ad almeno uno dei  controinteressati effettivi e tali e tali non possono ritenersi coloro la cui posizione in graduatoria li rende indifferenti all’esito del rinnovato procedimento, nè, a fortiori, coloro che, pur avendo preso parte alla selezione, non l’hanno superata. 
2. L’errata identificazione del controinteressato da parte del ricorrente non può dar luogo all’integrazione del contraddittorio da parte del giudice nei confronti dei controinteressati effettivi, in quanto la previsione dell’art. 51 c.p.a. non può essere intesa quale sanatoria degli errori di costituzione del rapporto processuale  commessi dal ricorrente, bensì come strumento per estendere tale rapporto, validamente instaurato nei confronti di alcune delle parti, a tutte le altre. 

N. 00327/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00181/2016 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 181 del 2016, proposto da: 
Comune di Nardò, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Calabrese, Fernanda Quaranta, Lara Assunta Zacchino e Angelo Vantaggiato, con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Bari, in Bari, Piazza Massari n. 6; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto presso Marina Altamura, in Bari, negli Uffici dell’Avvocatura Regionale, Lungomare Nazario Sauro, nn.31/33; 

nei confronti di
Comune di Casarano; 

per l’annullamento,
previa sospensiva,
– della Determinazione del Dirigente Servizio Beni Culturali 2.10.2015, n. 208 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 131 dell’8.10.2015, ed i relativi allegati recanti le graduatorie delle istanze pervenute e non ammesse, nonchè ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuti, ed in particolare:
– la nota prot. AOO_058 2971 del 25.9.2015 della Dirigente dei Servizio Beni Culturali della Regione Puglia, acquisita al prot. gen. n. 38285 del 2.10.2015 di riscontro dell’istanza di rettifica della graduatoria in autotutela formulata dal Comune di Nardò con nota prot. 34023 del 8.9.2015;
– la Determinazione del Dirigente Servizio Beni Culturali 23.09.2015, n. 191 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 128 del 1.10.2015, e i relativi allegati recanti le graduatorie delle istanze pervenute e non ammesse;
– la Determinazione del Dirigente Servizio Beni Culturali n. 186del 18.9.2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 125 del 24.09.2015 di approvazione dell’elenco delle istanze pervenute e delle istanze non ammesse, e i relativi allegati recanti le graduatorie delle istanze pervenute e non ammesse.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Eugenia Acquafredda e Marina Altamura;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il Collegio, constatato che il ricorso è stato ritualmente notificato e che dall’ultima notifica sono decorsi oltre venti giorni, all’odierna camera di consiglio, ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Non avendo le parti espresso riserva di ulteriori gravami, la causa è passata in decisione.
L’eccezione di inammissibilità  sollevata dalla Regione è fondata.
Il ricorrente ha intimato il Comune di Casarano, sebbene questo non risulti iscritto nell’elenco del 22.10.2015 degli Enti ammessi al finanziamento, che esso ricorrente aspira ad ottenere, i quali potrebbero ricevere un nocumento dall’annullamento del provvedimento impugnato.
In tal caso, infatti, la domanda del ricorrente dovrebbe essere reinserita fra quelle validamente prodotte, esaminata secondo l’ordine di presentazione, come stabilito dall’avviso di selezione n. 117/2015, ed eventualmente anteposta a quelle presentate successivamente e ammesse ai finanziamenti regionali per il recupero restauro e valorizzazione dei beni culturali di cui al predetto avviso pubblico.
Ne consegue che il Comune di Casarano, che dall’ammissione del ricorrente non riceverebbe alcun nocumento, in quanto esso stesso è risultato escluso dal riparto dei fondi regionali per la valorizzazione dei beni culturali, non è titolare dell’interesse sostanziale, contrario a quello del Comune di Nardò alla conservazione del provvedimento impugnato, che consentirebbe di qualificarlo come controinteressato ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale.
Con specifico riferimento alle procedure concorsuali, si è affermato, infatti, che il ricorso è inammissibile qualora non venga notificato ad almeno uno dei controinteressati effettivi, e tali non possono ritenersi coloro la cui posizione in graduatoria li rende indifferenti all’esito del rinnovato procedimento, nè , a fortiori, coloro che, pur avendo preso parte alla selezione, non l’hanno superata (Cons. Stato, Sez. III, 29 ottobre 2012, n. 5506) .
Deve poi escludersi che il giudice possa disporre l’integrazione del contraddittorio o adottare i provvedimenti previsti dall’art. 51 c.p.a. (Cons. Stato, Sez. V, 13 settembre 2013, n. 4530).
Detti istituti hanno infatti la finalità  di estendere il rapporto processuale, già  costituito nei confronti di alcuni controinteressati, a tutti gli altri, affinchè la sentenza sia anche ad essi opponibile, non già  di emendare gli errori del ricorrente che hanno impedito ab origine la costituzione di detto rapporto.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
La qualità  delle parti e l’esito in rito del ricorso giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Cesira Casalanguida, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria