Professioni e mestieri – Esame avvocato – Giudizio di idoneità – Obbligo di motivazione – Mancanza – Conseguenze
Nel caso in cui la Commissione valutatrice delle prove scritte per l’esame di avvocato abbia fornito un giudizio in forma esclusivamente numerica, il candidato bocciato ha diritto ad una nuova correzione da parte di una commissione con diversa composizione. Invero, il metodo di correzione basato sull’uso del solo voto si rivela insufficiente a consentire eventuali controlli sull’iter logico seguito dalla commissione nella valutazione e, soprattutto, si appalesa inidoneo a ricostruire la motivazione dei giudizi espressi, così violando il disposto di cui all’art. 3 della L. n. 241/1990.
N. 00229/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01068/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2014, proposto da:
Cristina Altieri, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Bari, Via Nicolai, n. 29;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia per l’Esame di Avvocato – Sessione 2013, Commissione presso la Corte di Appello di Bari per l’Esame di Avvocato – Sessione 2013, V Sottocommissione presso la Corte di Appello di Bologna – Sessione 2013, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97;
per l’annullamento
– del provvedimento di non ammissione della Dott.ssa Cristina Altieri alla prova orale degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, sessione 2013, rilevabile dalla non inclusione della stessa nell’elenco degli ammessi pubblicato in data 16.06.2014 dalla commissione per l’esame di avvocato presso la Corte di Appello di Bari;
– dei provvedimenti di giudizio sintetico (voto 60) ed analitico (voti 20, 20 e 20, formulati, rispettivamente, su ognuno dei tre elaborati della prova scritta) espressi nel verbale del 10.04.2014, redatto dalla V^ Sottocommissione d’esame istituita presso la Corte di Appello di Bologna, con cui è stata ritenuta complessivamente insufficiente la prova d’esame sostenuta dalla ricorrente, con conseguente inidoneità a sostenere le prove orali;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se allo stato non conosciuto e, in particolare, ove occorra, del verbale con il quale sono stati determinati i criteri generali di valutazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia per l’Esame di Avvocato – Sessione 2013 e della Commissione presso la Corte di Appello di Bari per l’Esame di Avvocato – Sessione 2013 e della V Sottocommissione presso la Corte di Appello di Bologna – Sessione 2013;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2016 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori nessuno comparso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso de quo, la dott.ssa Cristina Altieri ha impugnato i provvedimenti in epigrafe meglio indicati e, più specificamente, il giudizio di valutazione negativa degli elaborati dalla stessa redatti in sede di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense.
Le tre prove scritte – svolte, secondo la disciplina vigente, innanzi alla sottocommissione d’esame costituita presso la Corte d’appello di Bari ma corrette da quella costituita presso la Corte d’appello di Bologna – sono risultate tutte insufficienti, avendo la candidata riportato i seguenti punteggi:
– diritto civile: 20;
– diritto penale: 20;
– atto processuale in materia civile: 20.
La candidata non è stata, pertanto, ammessa alla fase orale, in virtù del punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di ammissione di 90 punti.
A supporto della domanda ha dedotto i seguenti motivi: violazione di legge, violazione dell’art. 1 bis, comma 9 del D.L. n. 112 del 2003 convertito in l. n. 180 del 2003, violazione della circolare del 2.12.2013 con la quale la Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia per l’esame di avvocato 2013 ha comunicato i criteri di valutazione da osservare nella correzione dei compiti, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, erronea presupposizione, illogicità manifesta, arbitrarietà , violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, violazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione del principio di trasparenza, eccesso di potere, sviamento, disparità di trattamento, violazione del principio della collegialità delle operazioni della sottocommissione desumibile dalla normativa vigente in materia (art. 17 bis, comma 2 e art. 23, comma 5, r.d. n. 37 del 1934, d.l. n. 112 del 2003, art. 6 del d.m. 2.9.2013), difetto di istruttoria.
Si sono costituiti in giudizio, il Ministero della Giustizia, la Commissione Centrale per l’Esame di Avvocato – Sessione 2013, la Commissione presso la Corte di Appello di Bari per l’Esame di Avvocato – Sessione 2013 e la V^ Sottocommissione presso la Corte di Appello di Bologna – Sessione 2013 chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 583 del 24.10.2014, riformata dalla quarta Sezione del Consiglio di Stato con l’Ordinanza n. 312 del 21.1.2015, è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, disponendo la rinnovazione della valutazione delle prove scritte ad opera di altra sottocommissione, apponendo le annotazioni necessarie a far emergere l’iter logico seguito.
All’udienza del 12 gennaio 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 che impone alla pubblica amministrazione di motivare i propri provvedimenti.
La ricorrente evidenzia che i giudizi della commissione sono stati resi esclusivamente in forma numerica e che il mero voto numerico non può dirsi idoneo a motivare un giudizio nell’ipotesi in cui questo sia stato espresso in senso negativo, in quanto il candidato, in questo caso, ha un indubbio interesse a conoscere in quali errori o inesattezze sia incorso o comunque le ragioni per le quali lo svolgimento sia stato ritenuto insufficiente per poter esercitare quel controllo ad externo sulla logicità e coerenza del giudizio che, altrimenti, resterebbe precluso.
La ricorrente sottolinea come alcuna correzione e/o nota a margine compaia sulle pagine delle prove scritte valutate dalla V^ Sottocommissione, mentre i criteri di valutazione di massima adottati a livello centrale hanno la mera funzione di individuare gli aspetti e gli elementi da valutarsi, ma non consentono di per sè di ricostruire, dalla semplice espressione di un punteggio numerico, l’iter logico seguito dalla Commissione esaminatrice.
Secondo la ricorrente difetterebbe, nel caso di specie, un intellegibile collegamento tra i criteri di valutazione previamente stabiliti ed il punteggio assegnato, sicchè la mera lettura degli elaborati non permette di verificare in alcun modo la correttezza dell’operato della commissione.
La ricorrente evidenzia che è la stessa circolare del 2 dicembre 2013 della Commissione Centrale – che elenca i singoli criteri da seguire nella valutazione degli elaborati – a stabilire che le sottocommissioni debbano, tra le altre cose, determinare preventivamente “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati con annotazione scritta in numeri e lettere su ciascuna prova e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario¦”.
Secondo la ricorrente, in mancanza di un tale adempimento volto a stabilire in concreto le modalità di assegnazione dei punteggi, i provvedimenti impugnati devono ritenersi illegittimi per violazione di legge e per eccesso di potere alla luce del difetto di motivazione e dell’arbitrarietà .
Infine, la ricorrente afferma che il giudice amministrativo possa e debba tenere conto, oggi, per rivisitare il proprio tradizionale approccio ermeneutico alla questione dell’art. 46, comma 5 della l. n. 247 del 2012 che ha previsto espressamente che la commissione annoti sull’elaborato le osservazioni positive o negative che costituiranno la motivazione del voto che si andrà ad esprimere in forma numerica.
La ricorrente evidenzia che il legislatore ha compreso che il voto non è la motivazione, ma ciò che va motivato.
Tali assorbenti censure appaiono fondate.
Il metodo di correzione basato sull’uso del solo voto numerico si rivela nella fattispecie insufficiente proprio in considerazione dell’evidenziato carattere generico dei criteri elaborati dalla Commissione Centrale e seguiti dalla Commissione esaminatrice senza alcuna integrazione e/o specificazione; con la connessa impossibilità – in assenza di ulteriori esternazioni – di un serio riscontro dell’effettiva e corretta applicazione dei criteri stessi.
Il giudizio di insufficienza della prova potrebbe infatti esser stato determinato da uno qualsiasi dei criteri generali, tale da non consentire alcun controllo -neanche ab esterno- sull’iter logico seguito dalla Commissione nella relativa valutazione.
Tanto più che, in effetti, si riscontra anche la lamentata assenza sull’elaborato scritto di indicazioni, sottolineature o correzioni che valgano ad esternarne l’operato come richiesto dall’articolo 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 247; norma che, benchè non ancora applicabile per il termine dilatorio di quattro anni contenuto nel successivo articolo 49, costituisce idoneo supporto sul piano interpretativo, in linea con i principi di trasparenza dettati dal generale obbligo di motivazione introdotto dall’articolo 3 della legge 241/1990.
In sintesi, gli atti non rivelano alcun segno, grafico o testuale, che possa fungere da tramite logico-argomentativo tra i criteri generali e l’espressione finale numerica del singolo giudizio.
Non vi è modo, dunque, di ricostruire la motivazione dei giudizi espressi, neanche -come detto- abexsterno; sicchè si appalesa fondato il dedotto vizio di difetto di motivazione (in tal senso peraltro ex multis Tar Lazio, sez. III, ord. 15 settembre 2014, n. 4373; ord. 11 settembre 2014, n. 4280; T.A.R. Calabria – Catanzaro, 3 ottobre 2014, n. 535; ord. T.A.R. Campania, Salerno, 20 settembre 2013, n. 529).
Si evidenzia, infine, che la motivazione dei punteggi numerici negativi assegnati alla ricorrente, contenuta nella relazione della V^ Sottocommissione esami per avvocato presso la Corte d’Appello di Bologna, sessione 2013, depositata in data 11.10.2014, trattandosi di motivazione postuma, non elimina il profilo di illegittimità degli atti impugnati sopra evidenziato.
3.- Assorbita ogni altra censura, il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento sia delle valutazioni negative espresse in merito agli elaborati redatti dalla ricorrente sia del giudizio finale di non ammissione alle prove orali.
L’Amministrazione, pertanto, in esecuzione della presente sentenza, dovrà riesaminare gli elaborati della ricorrente apponendo le annotazioni necessarie a far emergere l’iter logico seguito, in commissione con diversa composizione ed insieme agli elaborati di altri candidati estratti a caso (in numero minimo di dieci), attribuendo anche a questi ultimi un giudizio ai soli fini di assicurare l’anonimato.
L’anonimato potrà essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente assegnati, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all’interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati.
La correzione dovrà essere effettuata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
In considerazione della peculiarità della vicenda, tuttavia, incentrata su questioni giuridiche oggetto di oscillazioni giurisprudenziali, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le valutazioni negative espresse in merito agli elaborati redatti dalla ricorrente e, conseguentemente, il giudizio finale di non ammissione alle prove orali, fatte salve le ulteriori determinazioni nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)