Pubblica Sicurezza – Extracomunitari – Richiesta status rifugiato- Revoca misure di accoglienza – Ilegittimità – Ragioni
Non può essere revocata la misura di accoglienza in struttura di permanenza perchè la sua finalità è quella di garantire accoglienza e sostentamento allo straniero rifugiato richiedente asilo per tutto il tempo necessario alla definizione del proprio status e la stessa struttura di permanenza costituisce per legge il luogo di residenza del richiedente.
N. 00108/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00128/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 128 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Amerigo Maggi, con domicilio eletto presso l’avv. Carmela Flaminio in Bari, Via Nicolai, 202;
contro
U.T.G. – Prefettura di Barletta, Andria, Trani, Questura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;
nei confronti di
Centro D’Accoglienza – Villa San Giuseppe, Soc. Coop. Soc. Comunità Oasi 2 San Francesco;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto di revoca della misura d’accoglienza, disposto nei confronti del Sig. I. E., dalla Prefettura di Barletta, Andria, Trani – Ufficio Territoriale del Governo, prot. n. 0016788, del 17.11.2015, comunicato al ricorrente in data 27.11.2015;
– della nota del Questore di Bari, prot. N.A. 11/2015/Immig/4° del 13.11.2015 nonchè della relazione del 29.10.2015, del Centro d’accoglienza, Villa San Giuseppe di Bisceglie, entrambe citate nel decreto di revoca della misura d’accoglienza, ma non allegate e mai comunicate e/o rese disponibili al destinatario dei suoi effetti e, dunque, con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti;
– di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli espressamente impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Barletta, Andria, Trani e di Questura di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Nicoletta Di Toma, su delega dell’avv. Amerigo Maggi, e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
Considerato che il ricorrente è allo stato in attesa della definizione del giudizio promosso, nella competente sede ordinaria, avverso il diniego di protezione internazionale;
Considerato inoltre che la finalità sottesa alla misura revocata è quella di garantire un’accoglienza ed un sostentamento allo straniero rifugiato richiedente asilo per il tempo necessario alla definizione del proprio status e che la struttura di permanenza costituisce per legge “il luogo di residenza del richiedente, valevole agli effetti della notifica e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato” (v. combinato disposto art. 6, comma 6, D. Lgs. n. 140/2005, art.10, comma 5, D. Lgs. 25/2008 e artt. 14 e 15, D. Lgs. 142/2015);
Ritenuto pertanto necessario disporre l’accoglienza del ricorrente presso idonea struttura, ancorchè diversa dal Centro Villa S. Giuseppe, nelle more della definizione del giudizio di impugnazione presso il Tribunale di Bari, atteso anche l’evidente pericolo derivante dall’assenza di dimora e di garanzia di sostentamento della parte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, disponendo, a cura della Prefettura, l’accoglienza del ricorrente presso altro centro nelle more della definizione del giudizio innanzi il Tribunale di Bari.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2017.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.