Processo amministrativo – Giudizio elettorale – Mancata impugnazione convalida eletti – Non determina inammissibilità  ricorso – Ragioni

Nel giudizio elettorale la mancata impugnazione della delibera di convalida degli eletti non determina l’inammissibilità  del ricorso. Lo speciale rito elettorale, infatti, ha ad oggetto gli atti del relativo procedimento il quale deve intendersi concluso con il verbale di proclamazione degli eletti e non già  con la successiva delibera di convalida da parte dell’ente; atto quest’ultimo che, in quanto ulteriore e successivo, connesso al primo, ne segue comunque le sorti, trovando nella proclamazione degli eletti il suo necessario presupposto.

N. 00182/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01085/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1085 del 2015, proposto da: 
Luigi Buonarota, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Iannarelli, con domicilio eletto presso Paola Bascia’ in Bari, via Nizza, n. 80; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabina Ornella Di Lecce e Ada Matteo, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Bari, al lungomare Nazario Sauro, 31-33; 

nei confronti di
Giuseppe Miglionico, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Ricciardi, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari; 

per l’annullamento
-del verbale di proclamazione degli eletti dell’Ufficio Centrale Regionale Elettorale del 30 giugno 2015, recante data 2 luglio 2015;
-del verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Foggia del 20 giugno 2015;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Giuseppe Miglionico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2016 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Antonio Iannarelli, avv. Sabina Ornella Di Lecce e avv. Giulio Petruzzi, su delega orale dell’avv. Ada Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Il sig. Buonarota ha proposto gravame per la correzione dei risultati delle operazioni svoltesi -in data 31 maggio- per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, nei limiti e nei termini indicati in ricorso.
Più precisamente, quale candidato alla carica di consigliere regionale si era classificato terzo nella lista dei Popolari collegata al candidato Presidente Emiliano, dopo Napoleone Cera, eletto consigliere regionale e Giuseppe Miglionico, primo dei non eletti. Lamentava l’erronea attribuzione di n. 2982 preferenze in luogo di 3010 a causa dell’erronea trascrizione, nel verbale redatto dall’Ufficio elettorale circoscrizionale di Foggia, dei dati riportati nei verbali delle singole Sezioni del Comune di Foggia e dei Comuni della relativa Provincia. Sarebbe, pertanto, risultato erroneamente terzo per aver conseguito 10 preferenze in meno rispetto al candidato Miglionico, cui ne sono state invece attribuite 2992.
Ha chiarito di agire in giudizio per conseguire una migliore posizione in graduatoria, implicando questo una maggiore possibilità  di ricoprire in futuro l’ambita carica elettiva.
Si sono costituiti in giudizio sia la Regione che il contro interessato, con atti -rispettivamente- depositati in data 24.9.2015 e 10.11.2015, chiedendo il rigetto del gravame. La difesa della Regione ne ha preliminarmente eccepito anche l’inammissibilità .
Con ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 1533/2015, è stato disposto il riconteggio dei voti di preferenza avuto riguardo alle risultanze degli estratti dei verbali di tutte le Sezioni del Comune di Foggia e dei Comuni della relativa provincia, onde verificare la fondatezza delle censure; per accertare, cioè, la mancata attribuzione dei voti di preferenza in discussione.
Esperita la verificazione dal Prefetto di Bari, incaricato con la stessa ordinanza, è emerso che, “..considerando i dati risultanti nei verbali di ciascuna Sezione e nella documentazione presente all’interno dei plichi in cui gli stessi erano contenuti,al candidato Buonarota sarebbero attribuibili n. 3018 voti, mentre al candidato Miglionico n. 2987 voti” (cfr. nota Prefettura del 23.12.2015 versata in atti).
All’udienza del 9 febbraio 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- In via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità  per mancata impugnazione da parte del ricorrente della delibera di convalida degli eletti, formulata dalla Regione, già  negativamente scrutinata da questa Sezione in precedente decisione (cfr. sentenza n. 1467/2015).
La giurisprudenza ha, infatti, più volte chiarito che lo speciale rito elettorale ha ad oggetto gli atti del relativo procedimento il quale deve intendersi concluso con il verbale di proclamazione degli eletti, non già  con la successiva delibera di convalida da parte dell’ente (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 4244/2014); atto quest’ultimo che, in quanto ulteriore e successivo, connesso al primo, ne segue comunque le sorti, trovando nella proclamazione degli eletti il suo necessario presupposto.
3.- Va invece accolto l’unico motivo di gravame, considerato che -all’esito dell’istruttoria- il riconteggio dei voti di preferenza ha condotto all’attribuzione al ricorrente di un numero di voti (3018) superiore a quelli del contro interessato (2987). Ne consegue la ricollocazione del ricorrente stesso nella posizione n. 2 della lista di appartenenza, quale primo dei non eletti al posto del candidato Miglionico.
4.- In conclusione, il gravame va accolto, con conseguente correzione dei risultati elettorali. Il Collegio ritiene, tuttavia, di compensare tra le parti le spese di causa in considerazione della natura dell’interesse azionato in giudizio e di porre invece a carico dell’Amministrazione resistente il compenso per la verificazione, come liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone la rettifica dei risultati elettorali nei termini di cui in motivazione con conseguente collocazione del ricorrente nella posizione n. 2 della lista di appartenenza. Pone a carico della Regione il compenso per la verificazione che liquida in complessivi € 3.300,00 (tremila/00). Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF, Estensore
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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