Sanità e farmacie – Farmacia – Pianta organica – Revisione – Sede messa a concorso – Sede occupata – Equivalenza – Sussiste
In materia di revisione della pianta organica delle Farmacia, la sede già messa a concorso deve ritenersi assimilabile a quella occupata, anche in ragione della ratio legis della normativa regolante il concorso straordinario, che è anche quella di implementare l’accessibilità al servizio farmaceutico da parte di nuovi operatori.
N. 00082/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00044/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Farmacia Sbarro della Dott.ssa Bleve Angela Lucia & C. S.a.s, rappresentata e difesa dagli avv. Ernesto Sticchi Damiani, Giulio Petruzzi, Quintino Lombardo, con domicilio eletto presso Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia, n. 41/A;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale, L. Re N. Sauro, n. 31-33;
Comune di Acquarica del Capo, in persona del Sindaco pro tempore; Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del Direttore Generale pro tempore;
nei confronti di
Arturo Conte, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce, in persona del Presidente pro tempore;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione di Giunta Regionale della Regione Puglia n. 2159 del 9 dicembre 2015, nella parte in cui include, nell’elenco delle sedi farmaceutiche da assegnare ai candidati collocatisi in posizione utile nel concorso straordinario, anche la seconda sede farmaceutica del Comune di Acquarica del Capo;
nonchè di ogni altro atto a questa presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra:
– dell’avviso, atto d’interpello, pubblicato sul sito internet della Regione Puglia del 10.12.2015;
– della nota prot. n. AOO/152/14550 del 4.12.2015 a firma del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale dello Sport per tutti della Regione Puglia;
– della nota prot. AOO-152/13726 del 13.11.2015;
e con motivi aggiunti depositati in data 27 Gennaio 2016:
della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia del 22 dicembre 2015, n. 2323, avente ad oggetto “Revisione Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Acquarica del Capo (Le). Legge n. 475/68 art. 2 comma 2”, pubblicata sul BURP del 22.1.2016;
nonchè di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto, ivi compresi i provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2016 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Giulio Petruzzi e avv. Mariangela Rosato;
Considerato che, seppur ad un sommario esame tipico della fase cautelare, non pare sussistere il fumus boni iurisatteso che, alla luce della complessiva normativa vigente in materia, questo Collegio ritiene che, in ogni caso, una sede messa a concorso sia assimilabile ad una sede occupata ai fini della revisione;
Tenuto conto che a parere di questo Collegio la ratio legis della normativa de qua è anche quella di implementare l’accessibilità al servizio farmaceutico a nuovi operatori;
Ritenuto, infine, che i diversi orientamenti giurisprudenziali vigenti in materia giustificano l’integrale compensazione delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)