1. Contratti pubblici – Gara – Appalto integrato di lavori – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione – Dimostrazione del possesso dei requisiti economici e finanziari – Da parte del progettista indicato – Necessità  – Insussistenza
2. Processo amministrativo – Tutela cautelare – Ordinanza cautelare – Presupposti – Periculum in mora

1. Negli appalti integrati di lavori, i progettisti indicati non assumono la qualità  di concorrenti (poi contraenti) e non sono tenuti alla dimostrazione dei requisiti e agli adempimenti prescritti dalla normativa vigente per i raggruppamenti temporanei, sicchè è sufficiente che i requisiti finanziari e tecnici siano posseduti cumulativamente dal raggruppamento (art. 261, comma 7, D.P.R. 207/2010).
2. Ai sensi dell’art. 9, comma 2 sexies D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, in L. n. 164/2014, le esigenze di incolumità  pubblica appaiono prevalenti sulle esigenze cautelari, laddove venga in rilievo un intervento funzionale alla mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio e le parti non alleghino elementi specifici a sostegno del requisito di estrema gravità  e urgenza, richiesto dalla disposizione da ultimo citata, ai fini della concessione della tutela cautelare.

N. 00085/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01396/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1396 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Doronzo Infrastrutture s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Dionigi e Angelo Clarizia, con domicilio eletto in Bari, Via Beata Elia San Clemente, 220;

contro
Regione Puglia – Commissario Straordinario delegato P.T. per l’attuazione dell’Intervento per la Mitigazione del rischio idrogeologico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Rosaria Avagliano, con domicilio eletto in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31; Provincia di Barletta Andria Trani; 

nei confronti di
Impresa Modomec Ecoambiente s.r.l., in proprio e quale mandataria in A.T.I. con l’impresa Nicola Daloiso s.r.l. e Impresa Daloiso s.r.l.; Impresa Nicola Daloiso s.r.l., Impresa Daloiso s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Pietro Di Benedetto, Giuseppe Dicuonzo, con domicilio eletto in Bari presso la Segreteria del T.A.R. Bari, P.za Massari; Raffaele Michele Cagnazzi;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione del 24 settembre 2015 di aggiudicazione definitiva della gara indetta dal Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 ex lege 11 agosto 2014 n. 116, avente ad oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara sulla base del progetto preliminare, concernenti l’Intervento BT027A/10 Provincia di Barletta Andria Trani Interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del Fiume Ofanto, tra Ponte Romano e la Foce 1° stralcio;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Commissario Straordinario delegato P.T. per l’attuazione dell’Intervento per la Mitigazione del rischio idrogeologico, della Presidenza del Consiglio dei Ministri; dell’Impresa Modomec Ecoambiente s.r.l., in proprio e quale mandataria in A.T.I. con Impresa Nicola Daloiso s.r.l. e Impresa Daloiso s.r.l.; Impresa Nicola Daloiso s.r.l., Impresa Daloiso s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 per le parti i difensori avv.ti Michele Dionigi, Chiara Cavallo, per delega dell’avv. Maria Rosaria Avagliano, Ines Sisto, Giuseppe Dicuonzo;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, le censure formulate in ricorso non appaiono meritevoli di positiva considerazione, atteso che:
– negli appalti integrati di lavori, i progettisti indicati non assumono la qualità  di concorrenti (poi contraenti) e non sono tenuti alla dimostrazione dei requisiti e agli adempimenti prescritti dalla normativa vigente per i raggruppamenti temporanei (in termini Cons. Stato, sez. V, 04.06.2015 n, 2737; Cons. Stato, IV sez., 19.03.2015 n. 1425), sicchè è sufficiente che i requisiti finanziari e tecnici siano posseduti cumulativamente dal raggruppamento (art. 261, comma 7);
– le censure di cui al secondo motivo di ricorso richiedono un approfondito esame nella più appropriata sede di merito, alla luce del contrasto tra il parere del R.U.P. e quello reso dall’Ufficio Parchi della Provincia BAT, nell’ambito della Conferenza di Servizi tenutasi in data 20.10.2015, sul progetto definitivo dell’aggiudicataria;
Ritenuto, inoltre, quanto al presupposto cautelare del periculum in mora, che le esigenze di incolumità  pubblica sottese alla procedura per cui è causa appaiono prevalenti, ai sensi dell’art. 9, comma 2 sexies decreto legge n. 133/2014 convertito, con modificazioni, nella legge n. 164/2014, sulle esigenze cautelari dedotte da parte ricorrente, venendo in rilievo nella fattispecie de qua un intervento funzionale alla mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio; che, peraltro, la ricorrente non allega elementi specifici a sostegno del requisito di estrema gravità  e urgenza, richiesto dalla disposizione da ultimo citata, ai fini della concessione della tutela cautelare;
Ritenuto, infine, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)