Contratti pubblici – Aggiudicazione definitiva – Mancata iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Attività oggetto di appalto – Fumus boni iuris – Sussiste
Deve essere accolta l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva di una procedura aperta per l’affidamento di servizi, qualora l’aggiudicataria non risulti iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la cat. 9, relativa alla bonifica di siti inquinati, attività che anche viene ricompresa nell’oggetto dell’appalto.
N. 00087/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00104/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2016, proposto da:
Tundo s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Cantobelli, Marco Lancieri, con domicilio eletto in Bari, Via Vito Nicola De Nicolò, 7;
contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Dragonetti, Antonio Puzio, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;
nei confronti di
Cisa Ecologia – Consorzio Italiano Strade & Ambiente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Glenda Prandi, Elena Guiducci, con domicilio eletto presso Massimo Vernola in Bari, Via Dante, 97; Ci.Sa s.r.l.;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della Determinazione Dirigenziale n. 77 del registro settoriale e n. 1441 del registro generale del 16 dicembre 2015, notificata alla ricorrente in data 14 gennaio 2016, con cui si provvedeva ad aggiudicare in via definitiva al CISA (Concorzio Italiano Strade & Ambiente) Ecologia la procedura aperta per l’affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica ambientale dell’area interessata da incidenti stradali sulla strade comunali;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale e/o comunque collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia e di Cisa Ecologia – Consorzio Italiano Strade & Ambiente;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 per le parti i difensori avv.ti Francesco Cantobelli, Domenico Dragonetti, Massimo Vernola, per delega dell’avv. Glenda Prandi;
Rilevato, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che appare fondato il secondo motivo di ricorso dedotto dall’A.T.I. ricorrente, atteso che non risulta l’iscrizione della CI.SA. s.r.l. all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la cat. 9, relativa alla bonifica dei siti inquinati, attività che anche viene ricompresa nell’oggetto dell’appalto;
Riservato al merito l’esame degli ulteriori motivi di ricorso;
Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza incidentale di sospensione, fissando l’udienza del 22 giugno per la trattazione nel merito del ricorso;
Ritenuto di condannare il comune di Foggia al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 giugno 2016.
Condanna il Comune di Foggia al pagamento delle spese della presente fase, che si liquidano nella misura di € l.000,00, oltre accessori come per legge. Spese compensate nei confronti della controinteressata.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)