Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Bilanciamento interessi – Priorità interesse pubblico
Nel contemperamento degli interessi proprio della fase cautelare, è ritenuto recessivo l’interesse vantato dal privato rispetto alle misure concernenti la sicurezza pubblica (nella specie, l’appalto per cui è causa ha ad oggetto “Interventi di mitigazioni del rischio idrogeologico in ambito urbano”, funzionali alle esigenze di tutela della incolumità pubblica, connesse a un interesse generale come sancito dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, nella legge n. 164/2014).
N. 00093/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00120/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2016, proposto da:
Albanese Perforazioni S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Sara Di Cunzolo, con domicilio eletto presso Francesco Caputi Iambrenghi in Bari, Via Abate Eustasio, n. 5;
contro
Regione Puglia – Ufficio Commissario Straordinario Delegato Attuazione Interventi Rischio Idrogeologico, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato Di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, n. 97;
Regione Puglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comune di Volturino;
nei confronti di
Cedis Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Saverio Sticchi Damiani, Michele Dionigi, con domicilio eletto presso Michele Dionigi in Bari, Via Fornari, n. 15/A;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto Commissariale n. 749 del 22 dicembre 2015 con il quale il Commissario Straordinario Delegato ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per l’affidamento dei lavori (progettazione esecutiva ed esecuzione) “FG025A/10 Volturino – Interventi di mitigazioni del rischio idrogeologico, in favore della Cedis Srl;
– di tutti gli atti prodromici compiutamente indicati nell’oggetto del ricorso;
– dell’eventuale contratto di appalto qualora già stipulato;
– nonchè per condanna al risarcimento danni in forma specifica o,in via subordinata, per equivalenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia Ufficio Commissario Straordinario Delegato Attuazione Interventi Rischio Idrogeologico e della Cedis Srl;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori Sara Di Cunzolo, Valter Campanile, Ada Matteo e Michele Dionigi;
Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare ed impregiudicato ogni opportuno approfondimento riservato alla successiva fase di merito, le censure dedotte dalla ricorrente non paiono in grado di scalfire la posizione della società prima graduata;
Ritenuto, in particolare, che quanto al fumus non appaiono fondate le censure di cui al primo motivo di ricorso, atteso che, dalla documentazione in atti, non paiono emergere dubbi circa il ruolo e i requisiti del professionista indicato per la redazione della progettazione esecutiva, rispetto a quelli riferiti al professionista geologo a cui è stata affidata specificamente la redazione della relazione geologica;
Ritenuto, altresì, che le censure di cui agli ulteriori motivi di ricorso appaiono superate dalla difesa delle parti costituite, oltre che da principi ribaditi dalla giurisprudenza e ad esse ritenuti applicabili;
Rilevato, inoltre, che l’appalto per cui è causa ha ad oggetto “Interventi di mitigazioni del rischio idrogeologico in ambito urbano”, funzionali alle esigenze di tutela della incolumità pubblica, connesse a un interesse generale come sancito dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, nella legge n. 164/2014, già ritenuti da questo T.A.R. prevalenti nel bilanciamento dei contrapposti interessi (T.A.R. Bari, sez. I, Ordinanze nn. 65 e 85/2016);
Ritenuto, infine, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Desirèe Zonno, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)