Pubblico impiego – Concorso pubblico – Titoli preferenziali e di riserva nella nomina – Indicazione nella domanda – Estensione anche ai titoli valutabili ai fini del conseguimento di un maggior punteggio – Necessità – Fattispecie
L’art. 16, comma 1, DPR n. 487/1994 (“Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina”) è espressione di un principio generale che va esteso anche ai titoli valutabili ai fini del conseguimento di un maggior punteggio e di una migliore posizione nella graduatoria finale, risultando coerente con il principio della par condicio tra i concorrenti nei procedimenti di evidenza pubblica. Diversamente, sarebbe consentito ai candidati di integrare la domanda di partecipazione, indicando altri titoli non dichiarati, in violazione del principio generale secondo cui il termine perentorio di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi costituisce una barriera temporale che non può essere aggirata e che impone ai candidati di indicare già in sede di domanda tutti i titoli potenzialmente valutabili. (Nella fattispecie in esame, il bando espressamente prevedeva che i concorrenti facessero uso di un format di domanda online, nel quale dovevano essere indicati titoli di servizio, di studio ed altri titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria).
N. 00170/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01581/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2015, proposto da:
Simonetta Previtero, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Zeppola, con il quale elett.te domicilia presso l’Avv. Tommaso Germano in Bari alla via Crispi n. 6;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Isabella Fornelli, con la quale elett.te domicilia presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale al Lungomare Nazario Sauro n.33;
Formez P.A., rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Cardi e Massimo Vernola, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari alla via Dante n. 97; Commissione Interministeriale Progetto Ripam;
nei confronti di
Fabio Amante;
per l’annullamento
della graduatoria finale Concorso RIPAM Puglia TC8/P pubblicata sul sito Ripam il 12 ottobre 2015, nella quale la ricorrente è stata collocata alla posizione n. 68, a seguito di un’erronea valutazione dei titoli; nonchè, ove occorra, della Delibera della Commissione per l’attuazione del progetto RIPAM (Decreto interministeriale del 25 luglio 1994 e successive integrazioni) con la quale sono stati indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento complessivo di n.200 (duecento) unità di personale di ruolo di Categoria D, posizione economica D1, presso la Regione Puglia, cosi distinti:Codice AG8/P Concorso per il reclutamento di n.130 (centotrenta) Funzionari amministrativi, Categoria D (posizione economica D1); Codice TC8/P Concorso per il reclutamento di n.70 (settanta) Funzionari tecnici, Categoria D (posizione economica DI), con particolare riferimento agli artt. 4 “Presentazione della domanda. Termine e modalità ” e 9 “Valutazione dei titoli”; nonchè, infine, di ogni altro atto presupposto, collegato e consequenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Formez P.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Fabio Zeppola, Isabella Fornelli e Massimo Vernola;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, lamentando l’omessa valutazione dei titoli di servizio non indicati all’atto di presentazione della domanda, ma oggetto di successiva autocertificazione: di conseguenza, ella invoca l’attribuzione del punteggio ulteriore di 0,60, da aggiungere agli 8 punti già attribuitile.
La Regione Puglia ha resistito alla domanda.
Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito immediatamente con sentenza in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonchè la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti costituite, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità .
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 2 punto 4 del bando “la valutazione dei titoli ¦ verrà effettuata ¦ sulla base delle autovalutazioni che i candidati avranno dichiarato on line”; ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso, “il possesso di titoli che diano diritto all’assegnazione dei punteggi aggiuntivi di cui al successivo art. 9” (titoli di servizio, di studio ed altri titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria ) va riportato nella domanda. Ai sensi del successivo art. 7, il candidato deve comprovare il possesso dei titoli predetti entro e non oltre la data dello svolgimento della prova scritta cui sia stato ammesso.
Nel caso di specie, la ricorrente ha omesso di dichiarare il possesso dei titoli di servizio all’atto di presentazione della domanda (tramite l’apposito modulo elettronico disponibile sul sito del Formez), autoattribuendosi, così, il punteggio complessivo di 8 (ottenuto sommando i titoli di studio e gli “altri titoli” dichiarati: il punteggio per i titoli di servizio, conseguentemente, risulta nel modulo pari a 0).
Sulla scorta di tali circostanze fattuali appare immune dalle prospettate censure l’operato della Commissione che non ha valutato, ai fini della graduatoria, i titoli di servizio che la ricorrente non ha preventivamente indicato in domanda, ma solo successivamente dichiarato.
Il combinato disposto degli artt. 2, 4 e 9 del bando rende evidente che, prima della prova scritta, il candidato sia unicamente ammesso a “comprovare” il possesso di titoli già indicati in domanda.
Tale conclusione è del tutto conforme a quanto disposto dall’art. 16, comma 1, DPR n. 487/1994 (“Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina”) espressamente richiamato nelle premesse del bando, secondo cui possono essere fatti valere soltanto i titoli “già indicati nella domanda” di partecipazione al concorso .
“Tale norma costituisce un principio generale che va esteso anche ai titoli valutabili ai fini del conseguimento di un maggior punteggio e di una migliore posizione nella graduatoria finale [..omissis..].Ciò in quanto il principio generale, ricavabile dall’art. 16, comma 1, DPR n. 487/1994, risulta coerente con il predetto fondamentale principio della par condicio tra i concorrenti nei procedimenti di evidenza pubblica. Infatti, diversamente sarebbe consentito ai candidati di integrare la domanda di partecipazione, indicando altri titoli non dichiarati, violando così il principio generale secondo cui il termine perentorio di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi costituisce una barriera temporale che non può essere aggirata e che perciò impone ai candidati di indicare tempestivamente già in sede di domanda tutti i titoli potenzialmente valutabili” (T.A.R. Basilicata, sez. 1, sent. 19/9/13 n. 552).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va respinto.
La natura della controversia induce a disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Desirèe Zonno, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)