1. Processo amministrativo – Contratti pubblici – Giudizio impugnatorio  – Ricorso incidentale – Esame prioritario – Infondatezza ricorso principale – Conseguenze 

2. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Errore materiale – Definizione – Correzione

3.  Contratti pubblici – Gara – Commissione di gara – Verbali – Effetti

4. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Irregolarità  – Rettifica –  – Natura  – Conseguenze 

5. Contratti pubblici – Gara – Partecipazione – Immodificabilità  soggettiva – Acquisto di ramo d’azienda – Conseguenze

6. Contratti pubblici – Gara – Commissione – Componenti – Idoneità  tecnica

7. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Commissione – Valutazione – Principio di continuità  e concentrazione 

8. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Commissione – Custodia plichi 

1. La proposizione del ricorso incidentale c.d. paralizzante non ne determina l’esame prioritario se il ricorso principale risulta palesemente infornato, con l’effetto, peraltro,  che dal  rigetto di quest’ultimo  deriva l’improcedibilità  del primo. 

2. L’errore materiale oggetto di mera rettifica si verifica quando v’è una discrasia tra la manifestazione di volontà  esternata nell’atto e la volontà  sostanziale dell’autorità  emanante, riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità , senza ricorrere ad un particolare sforzo valutativo – interpretativo, dovendosi escludere, in presenza di detti presupposti ogni possibilità  che nel destinatario dell’atto possa insorgere l’affidamento incolpevole. 

3.  I verbali della Commissione di gara sono atti pubblici fidefacenti sino a querela di falso, unico mezzo idoneo a contestarne la veridicità  del contenuto.

4. La sussistenza di un errore materiale nel provvedimento (nella specie aggiudicazione definitiva) inficia lo stesso sotto il profilo della mera irregolarità , sanabile con un intervento di rettifica e  non già  della sua annullabilità  ex art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ciò a prescindere dalla qualificazione utilizzata nel secondo provvedimento adottato, che, peraltro, non necessitava – in quanto atto di mera rettifica – di motivazione con riferimento all’interesse pubblico attuale e concreto al ritiro in autotutela del provvedimento di primo grado. 

5. Non v’è violazione del principio di immodificabilità  soggettiva di una società  partecipante  ad una gara qualora l’acquisito di un ramo d’azienda da parte di quest’ultima non implica un subentro della società  acquistata nella gara, bensì un’espansione della società  partecipante che conserva pienamente la sua configurazione e soggettività  giuridica originaria. 

6. L’inidoneità   tecnica dei componenti  di una commissione di gara deve essere censurata in modo concreto: partendo dal presupposto che   la prescrizione dell’art. 84 codice degli appalti, in punto di competenza della Commissione possa ritenersi soddisfatta, in concreto, allorchè due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore cui il singolo appalto si riferisce, ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (con precedenti professionali relativi anche a gare per opere idriche, fognarie e di depurazione), è onere della parte che censura il provvedimento di aggiudicazione per la assunta carenza del requisito dell’adeguatezza allegarne la prova (nella specie i componenti della commissione ranno funzionari del consorzio da molti anni incaricati specificamente della gestione/manutenzione di impianti idraulici ovvero di gare d’appalto).

7. La durata del procedimento di valutazione delle offerte non risulta requisito autosufficiente per valutare la  violazione del principio di continuità  e concentrazione del procedimento la cui osservanza  va parametrata alla quantità  e qualità  degli elaborati progettuali da esaminare ed alla frequenza con la quale la commissione si è riunita. 

8. L’operato della Commissione di gara non può essere censurato in ordine alla custodia dei plichi se non con riferimenti specifici a manomissioni o anomalie in ordine alla conservazione dei plichi che, su un piano di efficienza causale, abbiano  inciso sulla c.d. genuinità  dell’offerta.  

N. 00141/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00397/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2015, proposto dalla Impresa De Biasi Giuseppe, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Tangari e Vito Pagliarulo, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Tangari in Bari, via Piccinni, 150;

contro
Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Carrozzini, con domicilio eletto in Bari, via G. Carulli,15;
Regione Puglia;

nei confronti di
C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a., in proprio ed in qualità  di capogruppo mandataria della costituenda ATI C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a. – GE.CO. Generali Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto in Bari, via Prospero Petroni, 15;
Ge.Co. Generali Costruzioni s.r.l.;

per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
– della deliberazione commissariale n. 27 del 5.2.2015 con cui il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia ha disposto di annullare in autotutela la delibera n. 495 del 15.12.2014 e contestualmente stabilito di aggiudicare in via definitiva all’ATI C.C.C. s.p.a. – GE.CO. s.r.l. l’appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi al ripristino della continuità  idraulica della Lama Badessa;
– nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresa la nota prot. n. 554 del 10.2.2015 di comunicazione del predetto provvedimento, la nota prot. n. 686 del 19.2.2015 del Consorzio resistente, il diniego di autotutela anche tacitamente opposto alla ricorrente, la nota prot. n. 346 del 28.1.2015 a firma del Presidente della Commissione di convocazione degli altri due membri per l’esame del ricorso proposto dall’impresa CCC, nonchè il “prospetto riassuntivo del punteggio di gara”, compresa la “Tav. IX”, tutti i verbali di gara – ed, in particolare, quelli del 21.2.2014 e del 2.2.2015 (quest’ultimo prot. n. 402 del 2.2.2015) – nonchè il bando ed il disciplinare nei limiti indicati in ricorso e la deliberazione commissariale del 22.11.2013 n. 474 di nomina della Commissione giudicatrice, non conosciuta;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia e di C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a.;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 per le parti i difensori avv.ti Carlo Tangari, Paolo Clemente, su delega dell’avv. Pietro Carrozzini, e Ignazio Lagrotta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Con bando pubblicato sulla G.U.R.I. il 27.9.2013 il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia avviava una procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi al ripristino della continuità  idraulica della Lama Badessa.
Il criterio per l’aggiudicazione della gara veniva individuato in quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 dlgs n. 163/2006.
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte pervenivano complessivamente sette plichi, tra cui quello dell’odierna ricorrente Impresa De Biasi Giuseppe.
In data 27.11.2013 si riuniva la Commissione giudicatrice per l’esame della documentazione amministrativa e delle offerte presentate dai concorrenti.
Le operazioni di gara si protraevano fino al 6.11.2014, concludendosi con l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’impresa ricorrente, classificatasi al primo posto con il punteggio di 96,0484.
All’esito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, con nota inviata a mezzo pec il 24.12.2014 il Consorzio resistente comunicava alla Impresa De Biasi Giuseppe che con deliberazione commissariale n. 495 del 15.12.2014 erano stati approvati i verbali di gara e disposta l’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto alla stessa.
Con nota inviata in data 23.1.2015 la controinteressato ATI CCC – Ge.Co. seconda classificata, formulava alla stazione appaltante istanza di annullamento in autotutela del predetto provvedimento.
Successivamente, con nota prot. n. 488 del 6.2.2015, il RUP del Consorzio resistente, “dovendo procedere alla contrattualizzazione” dell’appalto in oggetto, chiedeva alla Impresa ricorrente di produrre “autocertificazione attestante il numero di dipendenti, ai sensi degli articoli 11 e 38 del decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 e della legge 68/1999”.
Detta richiesta veniva riscontrata dalla Impresa De Biasi con nota inviata a mezzo pec in data 7.2.2015.
Con la censurata delibera commissariale n. 27 del 5.2.2015 veniva medio tempore disposto l’annullamento della delibera n. 495 del 15.12.2014 e contestualmente stabilito di affidare lo stesso appalto in via definitiva all’ATI C.C.C. s.p.a. – Ge.Co. s.r.l.
Ciò in forza della seguente motivazione:
«¦ si è proceduto ad una verifica dei verbali, con particolare riferimento ai verbali dal n. 7 al n. 20 – sedute riservate – accertando il palese errore di calcolo effettuato dal seggio di gara. Infatti la valutazione qualitativa riportata alla TAV. IX punto A Elemento Pregio tecnico Sub elemento c) la media calcolata di ATI C.C.C. – Ge.Co. è stata erroneamente indicata in 0,70 anzichè 0,80. Tale errore ha determinato l’attribuzione di 13,1250 punti anzichè 15, con la conseguenza matematica che con il ricalcolo del punteggio l’ATI CCC – Ge.Co. diviene aggiudicataria con un punteggio complessivo di 96,2172. ¦».
La ricorrente Impresa De Biasi Giuseppe impugnava in questa sede la citata deliberazione commissariale n. 27/2015 e gli altri atti in epigrafe indicati, invocando altresì la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato con la controinteressata.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 241/1990; violazione del principio di buon andamento della P.A. e del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto dei presupposti e per travisamento dei fatti, difetto assoluto di istruttoria: l’impugnata delibera n. 27/2015 sarebbe viziata per inosservanza del disposto dell’art. 7 legge 241/1990, essendo stata omessa la comunicazione alla ricorrente dell’avvio del procedimento di annullamento in autotutela;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa; violazione degli artt. 21 octies e 21 nonies legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione e sviamento: il preteso errore di calcolo di cui si fa menzione nella censurata deliberazione n. 27/2015 sarebbe consistito nell’indicazione del valore di 0,70 anzichè 0,80, quale media del punteggio riportato dall’ATI CCC – Ge.Co. in relazione al sub criterio C del parametro di valutazione a) “elemento di pregio tecnico”; detto errore avrebbe determinato l’attribuzione di 13,1250 punti anzichè 15 all’ATI CCC – Ge.Co.; tuttavia, l’errore di calcolo de quo, diversamente da quanto sostenuto dalla Amministrazione nella deliberazione n. 27, non risulterebbe palese; dal verbale n. 12 del 5.3.2014 in cui è riportato il punteggio conseguito da tutti i concorrenti per la predetta voce di valutazione risulta semplicemente il punteggio di 13,1250 per l’ATI CCC – Ge.Co.; in detto verbale non sarebbero riportati i voti dei singoli commissari e quindi non sarebbe possibile in alcun modo desumere alcun errore di calcolo nella media dei punteggi; la Tav. IX, in cui si sarebbe riscontrato tale presunto errore, non sarebbe nè riprodotta nel predetto verbale, nè allegata ad esso; di detta tavola vi sarebbe traccia unicamente in un documento diverso, autonomo e separato senza una propria data con evidente contraddizione in termini dell’operato della Commissione; per definizione l’allegato al verbale dovrebbe essere materialmente accluso ad esso e non già  collocato in un distinto e separato documento e ciò a garanzia della genuinità  delle operazioni di gara; in ogni caso nell’ambito del verbale n. 12 vi sarebbe soltanto il dato relativo all’attribuzione di 13,1250 punti all’ATI CCC – Ge.Co.; nè in tale verbale, nè negli altri documenti allegati sarebbe possibile in alcun modo risalire ad una distinta volontà  dei commissari che giustifichi l’assegnazione all’ATI CCC – Ge.Co. del maggior punteggio di 15; conseguentemente, non sarebbe configurabile alcun “palese errore di calcolo”, in mancanza di una inesattezza, in ordine alla individuazione di quanto effettivamente rappresentato e avvenuto, percepibile ictu oculi dal contesto dell’atto; in assenza dei requisiti della contestualità  e della riconoscibilità  ictu oculi dell’errore dal verbale di gara, non sono consentite, secondo la prospettazione di parte ricorrente, operazioni di rettifica da parte della Commissione, diversamente arrecandosi un vulnus evidente alle esigenze di certezza dell’esito della procedura; pertanto, non potrebbero essere documenti distinti, “riassuntivi”, separati e non allegati al verbale, a rendere “palese” ovvero a sanare un presunto errore di calcolo non risultante dallo stesso verbale di gara; peraltro, se fosse stato effettivamente 15 – ovvero il punteggio massimo – il punteggio assegnato dai commissari per la voce in questione all’ATI controinteressata anzichè quello di 13,1250, essi si sarebbero dovuti immediatamente accorgere dell’errore di trascrizione nel verbale; infatti, non avrebbe potuto l’offerta risultata migliore sotto tale profilo ottenere un punteggio diverso da quello massimo di 15; il fatto che in tutte le successive sedute i commissari abbiano sempre riportato e confermato il diverso punteggio di 13,1250 escluderebbe decisamente che possa attribuirsi rilevanza alcuna ad atti distinti da detto verbale n. 12 del 5.3.2014, benchè erroneamente definiti allegati; per le stesse ragioni sarebbe illegittimo il verbale postumo del 2.2.2015 in cui la stazione appaltante ravvisa la necessità  di un parere legale; in ogni caso nel richiamato verbale del 2.2.2015 la Commissione non avrebbe assunto alcuna posizione in ordine all’effettiva volontà  esternata da ciascun membro della stessa Commissione nella seduta del 5.3.2014; l’opzione di redigere un documento riassuntivo, contenente allegati ai verbali di gara, non prevista nè dal bando, nè dal disciplinare e arbitrariamente introdotta dalla Commissione nel corso della procedura, costituirebbe di per sè fonte di dubbi sull’effettivo andamento e sulla genuinità  delle operazioni valutative, oltre che di potenziale sviamento del potere;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 51 dlgs n. 163/2006; violazione dei limiti del divieto di modificabilità  soggettiva dei concorrenti; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione: il provvedimento impugnato sarebbe altresì illegittimo anche in relazione alla violazione dell’art. 51 dlgs n. 163/2006; infatti, nel corso della procedura CCC s.p.a. (capogruppo mandataria del RTI aggiudicatario) avrebbe acquistato un ramo di azienda della società  Mazzi Impresa Generale di Costruzioni s.p.a.; tuttavia, di tale circostanza la CCC avrebbe omesso di rendere edotta la stazione appaltante;
4) violazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 84 dlgs n. 163/2006; violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione: in via subordinata, parte ricorrente deduce l’illegittimità  integrale della procedura per violazione dell’art. 84 dlgs n. 163/2006 (disposizione che impone la presenza nella Commissione di gara di soggetti dotati di idoneo titolo di studio); la composizione della Commissione nel caso di specie sarebbe inadeguata e si porrebbe in contrasto con il citato art. 84 dlgs n. 163/2006 poichè in essa non sarebbe stato nominato nemmeno un ingegnere idraulico o altro professionista specializzato in opere di ripristino della continuità  idraulica della Lama Badessa; pertanto, laddove non si dovesse ritenere suscettibile di annullamento la deliberazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’ATI controinteressata, dovrebbe comunque essere annullata ab imis l’intera procedura di gara per violazione dell’art. 84 dlgs n. 163/2006;
5) violazione dei principi di conservazione delle offerte, verbalizzazione delle modalità  di custodia delle stesse e di continuità  della procedura; eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria, difetto di motivazione, illogicità , ingiustizia manifesta; illegittimità  derivata: sempre in via subordinata sarebbero illegittime le operazioni di gara anche per violazione dei principi richiamati in rubrica; le operazioni di gara si sarebbero protratte per quasi un anno e mezzo; inoltre, la valutazione di ciascuna delle offerte tecniche presentate dei concorrenti sarebbe avvenuta in più sedute, susseguitesi a distanza di più giorni l’una dall’altra, senza nemmeno dare atto a verbale dell’avvenuta adozione delle modalità  di conservazione delle offerte; tali violazioni avrebbero una indubbia rilevanza alla luce del complessivo andamento della procedura e, soprattutto, delle incertezze relative ai punteggi assegnati dalla Commissione e da questa rettificati a distanza di un anno dall’avvenuta valutazione della specifica componente dell’offerta tecnica oggetto di contestazione, che avrebbe condizionato in modo decisivo l’esito dell’intera gara; gli atti impugnati sarebbero, pertanto, illegittimi, a fronte della cumulativa violazione in cui è incorsa l’Amministrazione resistente sia del principio di continuità  delle operazioni valutative, sia di quello di verbalizzazione delle modalità  di custodia della documentazione di gara.
Si costituivano l’Amministrazione comunale e la controinteressata C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a., resistendo al gravame.
La controinteressata C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a. notificava ricorso incidentale avente contenuto “paralizzante”, in quanto diretto a contestare l’ammissione alla gara della ricorrente principale.
Le parti svolgevano difese in vista della pubblica udienza del 13 gennaio 2016, nel corso della quale la causa passava in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso principale sia manifestamente infondato.
Data la manifesta infondatezza del ricorso principale, è possibile procedere all’esame prioritario dello stesso, pur a fronte della proposizione, da parte della controinteressata CCC, di un ricorso incidentale avente contenuto “paralizzante” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4; Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).
Con riferimento ai motivi di ricorso sub 1 e 2 (suscettibili di scrutinio unitario) va evidenziato quanto segue.
Invero, dall’esame della TAV. IX (redatta in data 5.3.2014, sottoscritta da tutti i componenti della Commissione ed allegata al verbale n. 12 reso in pari data che alla stessa tabella riepilogativa espressamente rinvia) si evince la sussistenza di un evidente errore di calcolo nella media (0,70 anzichè 0,80) del punteggio riportato dalla controinteressata ATI C.C.C. – Ge.Co. in relazione al sub criterio C del parametro di valutazione a) “elemento di pregio tecnico”.
Si tratta – a ben vedere – di un “errore materiale in senso tecnico-giuridico” in quanto frutto di una svista che determina “¦ una discrasia tra manifestazione della volontà  esternata nell’atto e volontà  sostanziale dell’autorità  emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità , senza necessità  di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità  ad escludere l’insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell’atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell’atto a ciò che risulti effettivamente voluto ¦” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2014, n. 1036).
Alla rettifica dell’errore materiale si è proceduto nel caso di specie in data 5.2.2015 e quindi in un congruo limite temporale (l’atto “rettificato”, vale a dire la precedente deliberazione commissariale n. 495 di aggiudicazione definitiva della gara alla impresa ricorrente, risale al 15.12.2014), senza che fosse pregiudicata la certezza dei rapporti.
Peraltro, le risultanze della TAV. IX redatta in data 5.3.2014 (allegata al verbale n. 12) e dello stesso verbale n. 12 del 5.3.2014 (entrambi atti pubblici redatti dalla Commissione di gara, fidefacenti fino a querela di falso; cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2011, n. 2579) non risultano essere state oggetto di querela di falso da parte del soggetto interessato a contestarne la veridicità  del contenuto.
Ne discende che rimane priva di dimostrazione l’affermazione di parte ricorrente secondo cui la tabella sinottica identificata come “TAV. IX” contenente i punteggi attribuiti dalla Commissione ai concorrenti sarebbe postuma e comparsa per la prima volta solo ad operazioni di gara esaurite.
All’opposto, dal verbale di gara n. 7 del 21.2.2014 si desume che la Commissione aveva deciso di riportare le tabelle riassuntive in un elaborato denominato “Prospetto riassuntivo del punteggio di gara”, costituente parte integrante della documentazione di gara.
All’interno di detto prospetto figura la menzionata TAV. IX contenente l’errore di calcolo nella media con riferimento al punteggio attribuito all’ATI CCC – Ge.Co. relativamente al sub criterio C.
Pertanto, non vi possono essere dubbi in ordine al fatto che la TAV. IX sia stata redatta dalla stessa Commissione contestualmente (e cioè in data 5.3.2014) al verbale n. 12 di cui costituisce allegato. Anzi, come ogni verbale di gara ed ogni allegato, parimenti la TAV. IX risulta sottoscritta da tutti i componenti della Commissione.
Conseguentemente, la gravata deliberazione commissariale n. 27 del 5.2.2015, nel rilevare detto errore materiale, non è scalfita dalle censure di cui al punto 2 dell’atto introduttivo.
La stessa deve essere inquadrata, in relazione al suo contenuto sostanziale ed alla funzione da essa perseguita, come atto di mera “rettifica” di un errore materiale (i.e. consistente nella eliminazione di un errore nel senso precedentemente esposto), non già  di annullamento in autotutela, a prescindere dalla qualificazione utilizzata in detto provvedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2014, n. 1036).
Pertanto, la censurata deliberazione, costituendo atto di rettifica di un precedente provvedimento amministrativo irregolare (i.e. originaria aggiudicazione definitiva in favore della ricorrente Impresa De Biasi Giuseppe di cui alla deliberazione commissariale n. 495/2014), rettifica (consistente – come visto – “nella eliminazione di errori ostativi o di errori materiali in cui l’amministrazione sia incappata, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità “) non riconducibile allo schema di cui all’art. 21 nonies legge n. 241/1990 (i.e. annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo illegittimo), non necessitava di motivazione con riferimento all’interesse pubblico attuale e concreto al ritiro in autotutela del provvedimento di primo grado.
Ne discende la reiezione del motivo di gravame sub 2).
Viene, altresì, in rilievo un provvedimento a contenuto “vincolato” a fronte di un evidente errore di calcolo nel computo della media del punteggio, per il quale può operare la previsione di cui all’art. 21 octies, comma 2 legge n. 241/1990.
Conseguentemente, l’omessa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento non ha efficacia viziante ai sensi della citata disposizione.
Pertanto anche la censura sub 1) va disattesa.
Con il motivo sub 3) la ricorrente si duole della presunta violazione del principio di immodificabilità  soggettiva dei partecipanti, per aver medio tempore la C.C.C. s.p.a. – capogruppo mandataria dell’ATI aggiudicataria – acquistato un ramo di azienda dalla Mazzi s.p.a.
Tuttavia, detta violazione in concreto non sussiste, a fronte non già  di un subentro della Mazzi s.p.a. alla CCC, bensì di una espansione della stessa società  che ha acquistato un ramo di azienda dalla prima, conservando pienamente la propria configurazione e soggettività  giuridica.
Per quanto concerne la censura sub 4) relativa alla asserita non idoneità  tecnica dei componenti della Commissione giudicatrice, va evidenziato che i suddetti componenti erano stati considerati idonei dalla ricorrente principale nel momento in cui la stessa era risultata originariamente aggiudicataria.
In ogni caso, i soggetti di cui si contesta l’idoneità  tecnica sono certamente idonei a far parte della Commissione in esame, essendo dirigenti/funzionari del Consorzio da molti anni ed incaricati specificamente di gestione/manutenzione di impianti idraulici ovvero di gare d’appalto.
Peraltro, la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato l’inadeguatezza concreta dei commissari designati, così come richiesto da Cons. Stato n. 92/2015.
Infine, quanto alla doglianza sub 5) relativa alla eccessiva durata del procedimento in asserita violazione dei principi di continuità  e concentrazione, deve preliminarmente escludersi che possa costituire vizio del procedimento la durata dello stesso.
La ricorrente lamenta, altresì, la violazione delle norme in materia di custodia degli atti di gara.
La censura è infondata in quanto generica e priva di contestazioni concrete attribuibili alla Commissione.
Peraltro, la Commissione ha iniziato ad operare in data 27.11.2013 e, nell’ambito di una gara complessa di valore superiore ad € 5.000.000,00, a cui hanno partecipato 7 concorrenti, si è riunita 25 volte fino al 6.11.2014 per completare i suoi lavori.
Nell’arco di un anno i componenti della Commissione si sono riuniti in funzione della gara d’appalto per almeno due volte al mese (compresi i mesi feriali), frequenza che deve essere ritenuta congrua e ragionevole in ragione della qualità /quantità  degli elaborati progettuali da esaminare.
I componenti della Commissione nei singoli verbali di gara hanno attestato di aver apposto le proprie sigle su ogni singolo plico consegnato dai partecipanti e di aver poi apposto le proprie sigle su tutte le buste contenenti i documenti, l’offerta tecnica e l’offerta economica e temporale.
All’opposto, per quanto concerne la tematica relativa alla conservazione dei plichi, la ricorrente non ha eccepito alcuna specifica anomalia in ordine allo stato dei plichi trasmessi dai concorrenti, nè tantomeno ha contestato manomissioni e/o falsità  in capo ai commissari, nè, infine, ha allegato puntuali circostanze ed elementi che, su un piano di effettività  e di efficienza causale, abbiano inciso sulla cd. genuinità  dell’offerta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5060).
In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso principale e, conseguentemente in forza del principio di diritto di cui a Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4 e Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9, la declaratoria di improcedibilità  del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata CCC.
Essendo stata riscontrata la legittimità  dei provvedimenti censurati con l’atto introduttivo, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria in forma specifica azionata dalla ricorrente principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) respinge il ricorso principale;
2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna la ricorrente principale Impresa De Biasi Giuseppe al pagamento delle spese di giudizio in favore del Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente principale Impresa De Biasi Giuseppe al pagamento delle spese di giudizio in favore di C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a., liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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