Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Subappaltatore  – Individuazione  – Requisiti speciali – Sussistenza – Dichiarazioni bancarie – Carenza – Soccorso istruttorio – Possibilità 

Nell’ambito di una gara d’appalto, se risulti che il subappaltatore individuato nell’offerta sia in possesso dei requisiti di natura speciale fatte salve le referenze bancarie, in possesso del concorrente, di queste ultime può chiedersi l’esibizione  attivando il soccorso istruttorio, mentre non è  consentita, in tal caso,  l’immediata pronunzia di esclusione dalla gara. 

N. 00055/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00020/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 20 del 2016, proposto da:

Athanor Consorzio Stabile S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Q.Sella, n. 36;

contro
Ministero per i Beni e le Attività  culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla piazza Massari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento del 1 dicembre 2015 di esclusione del consorzio ricorrente dalla gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori di valorizzazione e miglioramento del Parco archeologico di Canne della Battaglia e dell’annesso Antiquarium in Barletta;
– della nota a firma del Segretario regionale del 24.12.2015 prot. n. 11247, di rigetto del preavviso di ricorso e di conferma dell’esclusione;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la nota del Segretario regionale del 9.12.2015 prot. n. 10374, di comunicazione dell’esclusione;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2016 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Giacomo Valla, per la ricorrrente e avv. dello Stato Walter Campanile per l’Amministrazione;
 

Considerato che, ad un sommario esame proprio di questa fase, le ragioni dell’esclusione non appaiono condivisibili, posto che il subappaltatore -nominativamente indicato- sembrerebbe in possesso dei requisiti di capacità  tecnica ed economico-finanziaria richiesti dalla lex specialis, fatta eccezione per le referenze bancarie, presumibilmente possedute dalla concorrente, rispetto alle quali la stazione appaltante potrà  in ogni caso esercitare il potere di soccorso istruttorio;
Rilevato che, da quanto è emerso dalla discussione in Camera di consiglio, la gara è ancora in corso
e che, pertanto, sussiste il presupposto dell’estrema gravità  ed urgenza di cui all’art.119, comma 4, c.p.a. per disporre immediate misure cautelari;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, ammette la ricorrente alla gara di cui si tratta con riserva e fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 marzo 2016.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF, Estensore
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)