Accesso – Presupposti di rito – Legittimazione – Accesso agli atti di gara – art. 13, co. 6, D.Lgs. n 163/2006 – Sussistenza – Condizioni

Ai sensi dell’art. 13, comma 6,  D.Lgs. 163/2006, l’accesso agli atti di gara è consentito al solo concorrente che abbia partecipato alla selezione, purchè la documentazione richiesta sia effettivamente funzionale alla difesa dei diritti del richiedente e la sua esibizione non rechi pregiudizio alla tutela della leale concorrenza e degli interessi legittimi degli altri operatori economici.

N. 00092/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a., in proprio ed in qualità  di capogruppo mandataria della costituenda ATI CCC s.p.a. – Gianni Rotice s.r.l. (mandante), e Gianni Rotice s.r.l. a socio unico, in proprio ed in qualità  di mandante della costituenda ATI CCC s.p.a. – Gianni Rotice s.r.l., rappresentati e difesi dall’avv. Marco Galli, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Cipriani in Bari, via Andrea da Bari, 109;

contro
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia, rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Cristino, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

nei confronti di
Orchidea s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Galante e Michele Dionigi, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Dionigi in Bari, via Fornari, 15/A;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della Orchidea (determina 01-2005 dell’8.1.2015) della gara pubblica per l’affidamento della “Progettazione esecutiva e delle esecuzioni dei lavori di messa in sicurezza idraulica dell’agglomerato industriale di Foggia – Incoronata”;
– di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, preordinato, collegato, connesso, conseguente e comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi quelli espressamente menzionati in ricorso;
– del silenzio formatosi sul cd. prericorso;
con declaratoria di inefficacia (o caducazione, nullità , annullabilità ) dell’eventuale (e non conosciuto) contratto stipulato e reintegrazione in forma specifica;
con condanna delle controparti al risarcimento dei danni e delle spese di giudizio;
con condanna della stazione appaltante alla sanzioni alternative di cui all’art. 123 cod. proc. amm.;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 16 marzo 2015, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento emesso dalla stazione appaltante Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia in data 9 febbraio 2015 prot. n. 385 (riscontro al prericorso inviato dalla ricorrente ATI CCC – Rotice);
– di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, preordinato, collegato, connesso, conseguente e comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia e di Orchidea s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto da Orchidea s.r.l.;
Vista l’istanza ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm. della ricorrente principale ATI CCC s.p.a. – Gianni Rotice s.r.l. depositata in data 17 novembre 2015;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 per le parti i difensori avv.ti Marco Galli, Massimiliano Cristino e Michele Dionigi;
 

Rilevato che con istanza ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm. depositata in data 17 novembre 2015 la ricorrente ATI CCC s.p.a. – Gianni Rotice s.r.l. impugnava il rifiuto di accesso agli atti comunicato dalla stazione appaltante con nota prot. n. 2510 del 6.11.2015;
Rilevato che il menzionato provvedimento del 6.11.2015 negava l’accesso richiesto dal procuratore della Gianni Rotice s.r.l. con istanza del 10.10.2015 relativamente alle valutazioni di primo o secondo livello con studio di incidenza ambientale, alla autorizzazione paesaggistica secondo il PPTR e/o PUTT, al parere del Parco, al parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Archeologici e al piano di gestione della materia da scavo con provenienza;
Rilevato che con il contestato provvedimento del 6.11.2015 l’Amministrazione escludeva l’accesso sul presupposto della insussistenza di alcuna utilità  della ostensione dei citati documenti in relazione alla difesa di interessi giuridicamente protetti, della estraneità  della documentazione richiesta ai temi ed alle censure indicati nel ricorso ed in considerazione del fatto che l’accesso avrebbe comportato un controllo generalizzato ed indebito degli atti della stessa Amministrazione;
Rilevato che il diritto di accesso alla documentazione amministrativa relativa ad una gara di appalto è specificamente regolamentato dall’art. 13 dlgs n. 163/2006, il cui comma 6 così dispone: “In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.”;
Rilevato che nel caso di specie l’istanza di accesso è stata formulata dall’ATI CCC s.p.a. – Gianni Rotice s.r.l. (seconda classificata) e quindi da un “concorrente” ex art. 13, comma 6 dlgs n. 163/2006;
Rilevato, altresì, che in forza della citata disposizione l’accesso agli atti di gara è consentito al solo concorrente che abbia partecipato alla selezione, purchè la documentazione richiesta sia effettivamente funzionale alla difesa dei diritti del richiedente e la sua esibizione non rechi pregiudizio alla tutela della leale concorrenza e degli interessi legittimi degli altri operatori economici (cfr. Corte Giust. UE, Sez. III, 14 febbraio 2008, causa C-450/06);
Ritenuto che nella fattispecie oggetto del presente giudizio l’ostensione in favore della ricorrente principale ATI CCC s.p.a. – Gianni Rotice s.r.l. (seconda classificata) della documentazione richiesta con istanza del 10.10.2015 non appare recare pregiudizio alla tutela della leale concorrenza e degli interessi legittimi degli altri operatori economici, in considerazione del fatto che l’aggiudicataria non risulta aver opposto alcun segreto tecnico ovvero commerciale (cfr. sul punto Corte Giust. UE, Sez. III, 14 febbraio 2008, causa C-450/06 in tema di bilanciamento, nelle controversie in materia di appalti, fra esigenze di difesa delle parti e tutela della riservatezza delle imprese e dei loro segreti commerciali quali espressione dei superiori valori della concorrenza e del mercato);
Ritenuto che l’accesso alla suddetta documentazione risulta, altresì, funzionale alla difesa dei diritti della richiedente ATI CCC s.p.a. – Gianni Rotice s.r.l. (cfr. art. 13, comma 6 dlgs n. 163/2006) poichè l’esibizione di detta documentazione potrebbe consentire alla stessa ricorrente principale la proposizione di motivi aggiunti nell’ambito del presente giudizio;
Ritenuto, altresì, di disattendere le eccezioni sollevate dalla controinteressata Orchidea s.r.l., posto che il soggetto (avv. Galli) che ha presentato l’istanza di accesso per conto della ricorrente Gianni Rotice s.r.l. in data 10.10.2015 era comunque munito di procura nell’ambito del giudizio già  pendente r.g. n. 234/2015 ed ha avanzato detta istanza in funzione delle esigenze difensive; che, inoltre, nel caso di specie non si realizza un illegittimo controllo generalizzato sugli atti della pubblica amministrazione, posto che la citata istanza del 10.10.2015 ha ad oggetto specifici atti (i.e. valutazioni di primo o secondo livello con studio di incidenza ambientale, autorizzazione paesaggistica secondo il PPTR e/o PUTT, parere del Parco, parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Archeologici, piano di gestione della materia da scavo con provenienza) la cui ostensione potrebbe consentire la proposizione di motivi aggiunti;
Ritenuto, in conclusione, che l’istanza ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm. debba essere accolta e, per l’effetto, debba essere ordinato al Consorzio ASI di Foggia di esibire alla ricorrente principale, entro il termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento, la documentazione richiesta dalla stessa ATI CCC s.p.a. – Gianni Rotice s.r.l. con istanza del 10.10.2015 ed oggetto del diniego di cui alla censurata nota del 6.11.2015;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, pronunciando sull’istanza ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm., la accoglie e, per l’effetto, ordina al Consorzio ASI Foggia di esibire alla ricorrente principale ATI CCC s.p.a. – Gianni Rotice s.r.l., entro il termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento, la documentazione richiesta dalla stessa ATI con istanza del 10.10.2015 ed oggetto del diniego di cui alla censurata nota del 6.11.2015.
Spese al definitivo.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)