1. Commercio, turismo, industria – Demanio – Concessione – Modalità di utilizzazione – Verifica – Possibilità
2.Commercio, turismo, industria – Demanio – Concessione – Modifiche assetto societario – Comunicazione ente concedente – Obbligo
3.Commercio, turismo, industria – Demanio – Concessione – Diritto di insistenza ex art. 37 c.n.- Art. 1, comma 18, d.l. 194/2009 – Abrogazione
1) 1. La concessione demaniale – a differenza dell’autorizzazione edilizia – è rilasciata in vista del miglior uso del bene pubblico cui afferisce e richiede, quindi, la verifica in ordine alle modalità di utilizzazione da parte del concessionario del bene medesimo, al fine di accertarne la coerenza rispetto a quanto stabilito nel titolo.
2. In tema di concessione demaniale marittima le modifiche relative all’assetto societario del concessionario debbono necessariamente essere portate all’attenzione dell’ente concedente, che è tenuto a verificare la permanenza dell’idoneità tecnica di tale soggetto.
3. L’art. 37 del codice della Navigazione, nel disciplinare le ragioni di preferenza nell’ipotesi di più domande di concessione, non contempla più il cd. diritto di insistenza del precedente concessionario, essendo stata la relativa previsione abrogata dall’art. 1, comma 18, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con l. 26 febbraio 2010, n. 25.
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Vedi Cons. St., Sez. V, sentenza 23 novembre 2016, n. 4911 – 2016; ric. n. 3376/2016.
N. 00101/2016 REG.PROV.COLL. N. 00778/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 778 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Apeneste S.a.s. di Palazzo Angelo & C, rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Derobertis, con domicilio eletto presso Lorenzo Derobertis in Bari, Via Niccolo’ Pizzoli, n. 8; contro Comune di Polignano A Mare, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Pezzuto, con domicilio eletto presso Riccardo Pezzuto in Bari, Via Imbriani N. 69; nei confronti di Società Cala San Giovanni – Eredi Calderaro De Cillis a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Violante, con domicilio eletto presso Andrea Violante in Bari, Via Abate Gimma, n. 140; Michelina Anelli, Società Hotel Castellinaria a.s.; per l’annullamento, previa sospensiva dell’efficacia, -del diniego di autorizzazione al posizionamento di passerelle in legno ad uso temporaneo e provvisorio per consentire l’accesso al mare ai soggetti diversamente abili di cui all’istanza Apeneste s.a.s. prot. 2462 del 27.1.2015, reso dallo stesso Ufficio comunale con nota prot. 13857/2015 in data 21.5.2015; -della dichiarazione di decadenza della Concessione demaniale marittima n. 6 del 27.3.2009 resa dall’Ufficio Demanio del Comune di Polignano a Mare con nota prot. n. 14251/2015 in data 26.5.2015; -della nuova Concessione demaniale marittima n. 2 in data 9.6.2015, riferita allo stesso stabilimento balneare per il periodo 30/5/2015- 31/10/2015, a favore della società Cala San Giovanni Eredi Calderaro De Cillis società a r.l., in accoglimento delle istanze da quest’ultima prodotte nelle date 29.5.2015 e 1.6.2015, meglio identificate nella narrativa dello stesso provvedimento concessorio; -di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresi: la prima comunicazione comunale di avvio del procedimento di decadenza prot. 32212/LL.PP. del 2.12.2014; l’ulteriore nota di precisazione delle ragioni poste a fondamento dell’intento sanzionatorio prot. 96457201 del 13.4.2015; il preavviso di diniego riferito all’istanza di posizionamento delle passerelle prot. 12524/2015 del 11.5.2015; -nonchè per la condanna al risarcimento del danno, anche da ritardo patito dalla ricorrente in ragione della condotta persecutoria sin qui attuata dalla P.A. comunale, innanzitutto in forma specifica mercè restituzione della facoltà di gestire tempestivamente lo stabilimento balneare di cui alla Concessione n. 6/2009 sin dalla stagione balneare in corso, in subordine per equivalente sulla scorta dei parametri da precisare in corso di causa, o in separato giudizio, anche in via equitativa; comunque per il ristoro del nocumento derivante dall’ingiustificata durata dei procedimenti di secondo grado, avviati dal Comune in data 2.12.2014 e conclusi in data 25.5.2015, allorquando la ricorrente aveva posto in essere tutte le attività gestionali ed amministrative per poter avviare la stagione balneare in tempi compatibili con le prescrizioni regionali. Con motivi aggiunti, depositati in data 6.10.2015: -per l’annullamento dell’avviso di pubblicazione del 1.07.2015, afferente la richiesta di concessione demaniale marittima della società “Cala San Giovanni – Eredi Calderaro De Cillis” a r.l.; -di tutti gli atti resi nel procedimento di concessione demaniale marittima sopra indicat; nonchè di tutti gli atti gravati con il ricorso principale. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune del Polignano A Mare e della Società Cala San Giovanni – Eredi Calderaro De Cillis a r.l.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida; Uditi per le parti i difensori Lorenzo Derobertis, Riccardo Pezzuto e Andrea Violante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO I. La società ricorrente impugna il provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima n. 6/2009 di titolarità della Apeneste s.a.s di Caderaro Maria Luisa & C, del 26.05.2015, il provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione presentata dalla medesima ricorrente del 21.05.2015 e quello di concessione demaniale n. 2 del 9.6.2015, a carattere precario e stagionale, rilasciato in favore della società Cala San Giovanni degli eredi Calderaro – De Cillis a r.l. La concessione demaniale n. 6/2009, finalizzata al mantenimento dello stabilimento balneare pubblico denominato Lido San Giovanni, era stata rilasciata alla società Apeneste, quando socio accomandatario era la sig.ra Maria Luisa Calderaro, che deteneva il 99% delle quote del capitale sociale. A seguito del decesso di quest’ultima, avvenuto in data 20.04.2014, è stata nominata amministratore provvisorio la sig.ra Marilù Palazzo e la quota della defunta è stata liquidata agli eredi. Il Comune di Polignano A Mare, appreso dei mutamenti societari che hanno interessato la società titolare della concessione demaniale sopra riferita, ha ritenuto di dover verificare il nuovo assetto societario, con specifico riferimento al socio accomandatario e al legale rappresentante, oltre alla permanenza dei requisiti necessari per la realizzazione dello scopo per cui è stata rilasciata la concessione medesima. In data 27.01.2015, la società ricorrente ha anche presentato istanza per ottenere l’autorizzazione al posizionamento di passerelle in legno ad uso temporaneo e provvisorio per consentire l’accesso al mare di soggetti diversamente abili. All’esito dell’istruttoria, è stato avviato il procedimento di decadenza della suddetta concessione, avendo il Comune ritenuto che, in capo alla società Apeneste s.a.s., siano venuti a “mancare i requisiti soggettivi volti ad assicurare e garantire all’amministrazione concedente l’uso del bene pubblico” e che il subentrante concessionario si sia reso inadempiente degli obblighi di cui alle lettere c) ed f) dell’art 47 Codice della Navigazione e all’art. 11, comma 1 L.R. 17/2006 e art. 10, comma 5 L.R. 17/2015. Il provvedimento definitivo di decadenza è datato 26.05.2015, dopo che, in data 21.05.2015, il medesimo ente locale aveva negato l’autorizzazione richiesta al posizionamento di passerelle in legno, ritenendo che l’intervento avrebbe comportato l’alterazione sostanziale delle concessione demaniale n.6/2009, oltre ad evidenziarne il contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche. La società ricorrente impugna, unitamente ai menzionati atti, anche il provvedimento con cui il Comune di Polignano A Mare ha rilasciato la concessione demaniale marittima n. 2 del 9.06.2015, a carattere precario e stagionale, autorizzando l’apertura e l’esercizio dello stabilimento balneare “Cala San Giovanni degli eredi Calderaro – De Cillis”, in località San Giovanni, destinata a supporto della struttura alberghiera Hotel Castellinaria s.a.s. che, in precedenza, aveva beneficiato dello stabilimento balneare denominato Lido san Giovanni, già oggetto della concessione n.6/2009. Con avviso del 1.07.2015, il Comune ha bandito una procedura ad evidenza pubblica riferita all’area demaniale oggetto della concessione n. 2/2015. Tale avviso è stato anch’esso impugnato dalla società ricorrente con motivi aggiunti, notificati in data 23.09.2015 e depositati il 6.10.2015. La ricorrente, con il ricorso principale, ha chiesto anche il risarcimento dei danni, compresi quelli da ritardo. Per comprendere gli articolati fatti di causa occorre evidenziare taluni dati riferiti dalla ricorrente, ritenuti imprescindibili: 1) la concessione demaniale n.6 del 27.03.2009 aveva ad oggetto un’area del demanio marittimo di complessivi mq. 2.696,26, di cui mq. 572,76 coperti; 2) a seguito del decesso della sig.ra Maria Luisa Calderaro, legale rappresentante della società Apeneste s.a.s., titolare delle suddetta concessione, avvenuto in data 20.04.2014, veniva liquidata la quota, pari al 99% del capitale sociale, agli eredi della defunta e subentrava un nuovo socio accomandatario, il sig. Angelo Palazzo, come da atto notarile dell’8.10.2014; 3) il Comune di Polignano A Mare, ritenendo che fossero venuti a mancare i requisiti soggettivi per il mantenimento delle condizioni sulla base delle quali era stata rilasciata la concessione n. 6/2009, in data 2.12.2014, contestava alla società concessionaria l’inadempimento degli obblighi di cui alle lettere c) ed f) dell’art. 47 del Codice della Navigazione; 4) in data 22.01.2015, gli eredi Calderaro e la sig.ra Eleonora Irene Pugliese hanno chiesto il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura e l’esercizio dello stabilimento balneare “Cala San Giovanni” per la stagione estiva 2015, in precedenza negato, atteso il difetto del presupposto della concessione demaniale intestata ai richiedenti; 5) in data 13.04.2015, il Comune avviava il procedimento di decadenza della concessione demaniale n. 6/2009, evidenziando la carenza dei titoli, quali i contratti in godimento relativi alle aree e strutture private poste in adiacenza o nelle immediate vicinanze dei beni pubblici oggetto di concessione. Il riferimento è agli arenili, alla scogliera, alle cabine in muratura, alla grotta naturale, al battuto in cemento e alla passerella di basole calcaree. Non avendo, infatti, la concessionaria fornito chiarimenti sui nuovi titoli di godimento temporaneo dei menzionati beni privati, l’Ufficio ha ritenuto che la società non fosse in grado di assicurare il mantenimento della corretta gestione, manutenzione, fruizione ed utilizzazione dei beni demaniali marittimi e, pertanto, di garantire l’osservanza delle prescrizioni di legge, con particolare riferimento all’art. 11 L.R. 79/2006, da cui conseguirebbe l’inadempienza degli obblighi di cui alle menzionate lett. c) ed f) dell’art. 47 Cod. Navigazione; 6) con nota del 17.04.2015, la società ricorrente trasmetteva le osservazioni volte a controdedurre ai rilievi dell’ente locale, richiamando l’istanza, presentata al Comune, in data 12.01.2015, per l’autorizzazione al posizionamento di passerelle al mare per consentire l’accesso ai disabili; 7) a tale ultima istanza, in data 11.05.2015, il Comune dava riscontro comunicando il preavviso di rigetto, definitivamente contenuto in provvedimento del 21.05.2015 a cui seguiva il provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima n. 6/2009; 8) con provvedimento n. 2 del 9.6.2015, il Comune rilasciava la concessione demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 2.696,26 di cui mq. 572,76 coperti (cioè quella stessa superficie prima assegnata alla odierna ricorrente), da destinare a stabilimento balneare, senza procedura di evidenza pubblica, atteso il rapporto “precario e stagionale”, alla Cala San Giovanni – eredi Calderaro De Cillis s.r.l.; 9) tale ultima società ha stipulato in data 5.5.2015, contratti di locazione a carattere stagionale, riferiti a cespiti privati che erano prima strumentali alla concessione n. 6/2009. A) Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente si oppone al diniego di autorizzazione alla realizzazione di una passerella per il transito dei disabili, ritenendo che abbia condizionato – pregiudicandone la prosecuzione della durata – la sorte della concessione demaniale n. 6/2009. Tale diniego contrasterebbe anche con l’Ordinanza balneare regionale del 2015, in particolare, con l’art. 1 comma 9, sub b) e c) e l’art. 4, capo a), sub 8). Ritiene che il posizionamento delle passerelle sia conforme alla normativa regionale e di settore, ivi compresa l’ordinanza balneare citata. Ai sensi dell’art. 1 comma 9, contesta, in particolare, la necessità che le passerelle siano posizionate unicamente in posizione perpendicolare alla spiagge, avendo il medesimo Comune posto, in altre zone, passerelle in modo sia parallelo, che perpendicolare alla spiaggia. Evidenzia la lesione dei principi posti a tutela della necessaria partecipazione al procedimento, sostenendo che l’amministrazione avrebbe illegittimamente ignorato la produzione documentale fornita dalla ricorrente entro i 10 giorni previsti dalla legge, termine dimezzato per ragioni di urgenza. B) Con il secondo motivo di ricorso, la Apeneste s.a.s. lamenta la violazione dell’art. 47 del Codice della Navigazione per non aver il Comune argomentato circa la congruità delle soluzioni alternative approntate per assicurare la gestione dello stabilimento su demanio marittimo. Rispetto al momento del rilascio della concessione demaniale, infatti, lo stabilimento balneare gestito dalla ricorrente, posto su area demaniale, non ha potuto più godere delle aree di servizio private, per indisponibilità dei proprietari dell’area (tale dato è pacifico ed è ammesso dalla stessa società ricorrente). Tuttavia, la Apeneste s.a.s. sostiene di aver individuato soluzioni alternative che avrebbero assicurato il rispetto dell’art. 47 Cod. Nav., in particolare, delle lett. c) ed f), diversamente da quanto sostenuto dal Comune, peraltro, senza adeguata motivazione. La decadenza della concessione demaniale si fonderebbe sulle conseguenze del diniego opposto al posizionamento di passerelle, pertanto, viziata anche da illegittimità derivata. C) Con il terzo motivo la ricorrente contesta la concessione n. 2/2015, relativa allo stesso stabilimento balneare per cui è causa, rilasciata ad una società che sarebbe stata costituita tra alcuni comproprietari delle aree di contorno del Lido San Giovanni. Deduce, in particolare, la violazione dei principi concorrenziali, avendo il Comune di Polignano A Mare proceduto ad un affidamento diretto, sulla base del presupposto che la richiesta avesse ad oggetto opere di natura precaria. La mancata attivazione della procedura ad evidenza pubblica avrebbe prodotto anche un danno per l’erario, essendo stato fissato il canone di concessione nella misura tabellare di legge, che in caso di gara pubblica avrebbe dovuto costituire il prezzo base, suscettibile di presumibile rialzo. II. Con Decreto n. 361 del 19 giugno 2015 è stata respinta l’istanza cautelare monocratica. III. Si è costituito in giudizio il Comune di Polignano A Mare, con atto depositato in data 6.07.2015, per resistere al ricorso. a) Con riferimento al primo motivo di ricorso il Comune evidenzia che il diniego opposto al posizionamento di passerelle si è fondato sulla constatazione che la posa in opera avrebbe coinvolto aree diverse rispetto a quelle oggetto di concessione, da cui sarebbe derivata l’alterazione sostanziale del contenuto della concessione demaniale n. 6/2009, attesa la modifica dell’estensione determinata dall’attraversamento di un bene disponibile del Comune, non consentita. I nuovi servizi e i varchi di accesso, oltre ad essere realizzati in difformità alle prescrizione dell’ordinanza balneare vigente, avrebbero modificato l’originaria concessione n. 6/2009. b) Contesta gli ulteriori motivi di ricorso, ribadendo la fondatezza del diniego al posizionamento delle passerelle e della decadenza della concessione demaniale n. 6/2009, attese le prospettate modifiche alla medesima, non consentite dalla legge. c) Eccepisce, inoltre, l’inammissibilità delle censure avverso la nuova concessione n. 2/2015, contestando la legittimazione del concessionario decaduto. Argomenta a favore della scelta dell’assegnazione diretta, trattandosi di concessione temporanea finalizzata al posizionamento di ombrelloni e sdraio con supporti amovibili. Aggiunge che, con avviso dell’1.07.2015, ha, comunque, proceduto alla pubblicazione di avviso relativo all’attivazione di una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concorrenza della concessione demaniale per cui è causa. IV. Con atto depositato nella stessa data del 6.07.2015 si è costituita in giudizio anche la controinteressata società “Cala San Giovanni – Eredi Calderaro De Cillis srl”. Essa argomenta a favore della legittimità del provvedimento di decadenza della concessione demaniale n. 6/2009. Dirimente sarebbe lo scopo per cui tale concessione sarebbe stata rilasciata, in quanto espressamente finalizzata a”mantenere uno stabilimento pubblico denominato “Lido San Giovanni” (che, come chiaramente emerge dalla consultazione delle planimetrie raffiguranti lo stato dei luoghi, prevedeva, nell’originario assetto, che l’area privata fosse immediatamente retrostante a quella demaniale che così esplicava il suo rapporto di stretta strumentalità , vicinanza e pertinenza con quella privata). Sostiene che la società ricorrente, invece, a seguito degli eventi che hanno modificato l’assetto societario e dei rapporti pregressi con i proprietari dello stabilimento balneare “lido San Giovanni” posto esclusivamente su aree private, avrebbe stipulato un contratto di sublocazione con la società Villaggio San Giovanni srl, avente ad oggetto struttura turistico-alberghiera, posta in area non confinante con l’area demaniale oggetto di concessione, tanto da dover chiedere anche il posizionamento di passerelle per consentire camminamenti di collegamento tra le due distinte aree. Evidenzia che inevitabili sarebbero stati sia il diniego opposto alle passerelle, che la decadenza della concessione n. 6/2009, attesa la ricostruzione dei fatti caratterizzanti la vicenda. V. Con ordinanza n. 422 del 10.07.2015 si è dato atto della rinuncia all’istanza cautelare a fronte della sollecita fissazione dell’udienza di merito, in considerazione della natura della controversia e degli interessi pubblici ad essa sottesi. VI. Con motivi aggiunti depositati in data 6.10.2015, la società Apeneste s.a.s. di Angelo Palazzo & C ha impugnato l’avviso dell’1.07.2015 relativo alla procedura ad evidenza pubblica riferita all’area demaniale oggetto della concessione n. 2/2015. Con successive memorie, sia il comune resistente che la società controinteressata hanno ribadito le argomentazioni poste a fondamento della reiezione del ricorso estese anche ai motivi aggiunti. VII. All’udienza pubblica del 14.01.2016, sentita la difesa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO VIII. La questione centrale dell’impugnativa concerne la vicenda relativa alla decadenza della Concessione Demaniale marittima comunale n. 6 del 27 marzo 2009, adottata dal Comune di Polignano A Mare in data 26.05.2015, con la quale si intreccia il diniego opposto -con provvedimento del 21.05.2015- al posizionamento di passerelle in legno ad uso temporaneo e provvisorio per consentire l’accesso al mare ai soggetti diversamente abili, e la successiva concessione n. 2 del 9.6.2015. Il ricorso principale muove dall’assunto dell’illegittimità dei provvedimenti adottati dal Comune di Polignano A Mare in data 26.05.2015 e 21.05.2015 e della successiva concessione demaniale n. 2/2015. IX. Il Collegio ritiene dirimente, ai fini del più corretto inquadramento della vicenda, l’esame della disciplina della concessione demaniale marittima, con riferimento particolare ai casi di decadenza. Da quanto riferito in fatto dalla medesima società ricorrente, è incontestato che si siano verificati dei rilevanti eventi modificativi, che hanno inciso non solo sull’assetto societario del soggetto concessionario, ma anche sul contenuto della medesima concessione demaniale marittima. Occorre rilevare in proposito che le modifiche relative all’assetto societario del concessionario debbono necessariamente essere portate all’attenzione dell’ente concedente, che è tenuto a verificare la permanenza dell’idoneità tecnica di tale soggetto. Analogamente accade nei casi di subentro degli eredi nel godimento della concessione, ai sensi dell’art. 46 del Codice della Navigazione, in cui l’istituto del subentro non opera ipso iure, quale automatica conseguenza del fenomeno successorio, ma presuppone pur sempre l’adozione di un provvedimento amministrativo -l’atto di conferma-, caratterizzato da apprezzabili margini di discrezionalità sia amministrativa, che tecnica in capo all’ente concedente. Nel caso in esame, alle modifiche dell’assetto societario (che a ben guardare, risultano, all’esito dell’istruttoria, superate dallo stesso ente concedente), si è aggiunto un ulteriore e decisivo elemento che ha inciso sul contenuto e sul modo di gestione della concessione demaniale marittima. L’area demaniale oggetto di concessione non risulta nè allo stato, nè in precedenza, da sola idonea ad assicurare il mantenimento e la funzionalità di uno stabilimento balneare. Essa non ha, dunque, autonomia funzionale, richiedendo, per le sue intrinseche caratteristiche, che venga utilizzata unitamente ad altra area (privata) che ospiti attrezzature varie non posizionabili su quella demaniale. Come emerge dalla concessione n. 6 del 27.09.2009, tale area è stata concessa “allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare pubblico denominato “Lido San Giovanni” insistente parzialmente nel demanio marittimo”. Secondo quanto riferito dalla medesima società ricorrente, la funzionalità dell’area era assicurata dalla società concessionaria in forza di un contratto di locazione stipulato in data 11.04.2012. Tale contratto è stato sostituito da un contratto di diverso contenuto (riguardante diversa e più distante area privata), stipulato in data 23.12.2014. Tali vicende, seppur legate a rapporti di natura privatistica, hanno senz’altro inciso sul rapporto pubblicistico, intercorrente fra la P.A. e l’originario concessionario, in quanto direttamente riconducibili alla gestione delle attività che formano oggetto della concessione demaniale e come tali connotate da una forte impronta pubblicistica. All’accertamento della modifica degli elementi della concessione consegue la necessità di valutare, da parte dell’ente concedente, la permanenza dell’idoneità tecnica per la conferma dell’atto di concessione o per la sua decadenza. In sostanza l’amministrazione è, comunque, chiamata ad adottare un provvedimento, caratterizzato, peraltro, da margini di discrezionalità , seppur fondato sulla verifica della conformità a legge della concessione. La concessione demaniale – a differenza dell’autorizzazione edilizia – è rilasciata, infatti, in vista del miglior uso del bene pubblico cui afferisce e richiede, quindi, la verifica in ordine alle modalità di utilizzazione da parte del concessionario, del bene medesimo, al fine di accertarne la coerenza rispetto a quanto stabilito nel titolo (Cons. Stato Sez. VI, Sent. n. 4551 del 30/09/2015). Secondo la disciplina vigente dall’esercizio della concessione turistico-ricreativa, come quella in esame, discendono degli obblighi in capo al concessionario, tra i quali quelli riferiti: all’accesso libero al mare da parte dei soggetti diversamente abili; all’esercizio dei servizi minimi di spiaggia (igienico-sanitari, docce, chiosco-bar, direzione); al salvamento, ecc. L’art. 47 del Codice della Navigazione prevede che “l’amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario: a) omissis; b) omissis; c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione; d) omissis; e ) omissis; f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.” La normativa regionale di riferimento si rinviene al comma 5 dell’art. 10 della L.R. Puglia n. 17 del 30.04.2015, che ha abrogato la precedente L.R. 17 del 2006, nel quale si specifica che “costituisce inadempienza agli obblighi derivanti dall’esercizio della concessione turistico-ricreativa, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera f), del Codice di navigazione, l’inosservanza delle disposizioni di cui alle vigenti ordinanze amministrative regionali in materia di: a) accesso libero al mare da parte dei soggetti diversamente abili; b) esercizio dei servizi minimi di spiaggia (igienico-sanitari, docce, chiosco-bar, direzione); c) salvamento; d) transito libero e gratuito al pubblico, per l’accesso alla battigia e al mare territoriale, qualora non esistano accessi alternativi in un ambito non superiore a metri centocinquanta, fatti salvi i casi particolari indicati nel PCC”. X. Dal quadro sopra delineato discende l’infondatezza del ricorso. X.1 Destituita di fondamento è l’affermazione della Apeneste s.a.s di cui al primo motivo di ricorso, secondo cui il diniego del Comune opposto all’istanza volta al posizionamento di passerelle per il transito dei disabili, avrebbe pregiudicato la sorte della concessione demaniale n. 6/2009. E’ stato chiarito, infatti, che ad incidere sulla concessione in questione sono state le vicende modificative che non sono dipese da cause naturali o da fatto dell’amministrazione, essendo piuttosto riferibili allo stesso concessionario, che, peraltro, non risulta si sia attivato tempestivamente per informare di tali vicende l’ente concedente, nè per presentare istanza volta all’ottenimento di un atto di conferma della medesima concessione. E’ sufficiente aggiungere che tra le condizioni elencate nella medesima concessione n. 6/2009 al punto 8) è esplicitato che essa “non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli: non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse¦” Ne consegue che alcuna censura nei confronti del diniego opposto al posizionamento delle passerelle possa trovare accoglimento, tenuto anche conto del principio cd. della motivazione minima sufficiente, costantemente affermato dai giudici amministrativi, secondo il quale “qualora un provvedimento amministrativo sia sorretto, come nel caso di specie, da una pluralità di motivazioni, in base al principio di resistenza, la validità anche di una soltanto delle argomentazioni autonomamente poste a base del provvedimento medesimo è sufficiente di per sè a sorreggerne il contenuto, con la conseguenza che il venir meno di un’altra motivazione non può provocare l’annullamento del provvedimento impugnato” (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 26 gennaio 2010, n. 949) . Nel provvedimento di diniego, dirimente è il rilievo opposto dal Comune secondo cui “la richiesta di posizionamento delle passerelle su altra area demaniale comporta l’alterazione sostanziale al contenuto della concessione demaniale n. 6/2009, modificandone l’estensione, (¦), ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per Esecuzione del C.d.N. D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328,¦ in palese violazione di quanto stabilito nell’atto concessorio”. L’art. 24 richiamato dal Comune prevede che “l’amministrazione concedente può, su istanza di parte, autorizzare variazioni (c.d sostanziali) dell’estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio, a seguito di un procedimento istruttorio che si concluderà , nel termine fissato da appositi regolamenti comunali di gestione del demanio marittimo”. Alcuna istanza risulta formulata in tal senso dalla ricorrente che, pertanto, non poteva legittimamente rivendicare alcuna pretesa al posizionamento delle passerelle e al mantenimento della concessione demaniale n. 6/2009. X.2. L’infondatezza del secondo motivo di ricorso si regge sui medesimi rilievi sopra evidenziati a cui vanno aggiunte le seguenti ed ulteriori considerazioni. La declaratoria di decadenza, nel caso in esame, sancita ai sensi dell’art. 47 lett. c) ed f) del codice della Navigazione e dell’art. 10 comma 5 della L.R. 17/2015, va correttamente considerata quale manifestazione di un potere di autotutela vincolato che, in quanto tale, non richiede di essere sorretta da specifiche valutazioni in ordine all’interesse pubblico alla sua adozione, ovvero all’interesse del privato che viene inciso dal provvedimento (TAR Liguria, Sez. II, n. 635, dell’ 11 aprile 2013 T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 19/02/2015, n. 492). La concessione demaniale marittima, in quanto avente ad oggetto una porzione di suolo pubblico, è un provvedimento amministrativo ampiamente discrezionale, con il quale la competente p.a. sottrae il bene all’uso comune e lo mette a disposizione di determinati soggetti (c.d. uso particolare). Il contrario provvedimento di decadenza deve ritenersi sorretto da motivazione congrua se fondato, come nel caso in esame, su mutamenti intervenuti nella situazione di fatto che si presenta in modo diverso, rispetto al momento in cui è stata effettuata la valutazione che ha portato al rilascio della concessione stessa. La P.A. concedente esercita, infatti, ai sensi dell’art. 47 del Codice della Navigazione una discrezionalità di tipo tecnico, dovendosi limitare al riscontro dei presupposti fattuali, a cui consegue il provvedimento di decadenza di natura sostanzialmente vincolata, con conseguente esclusione di ogni possibile bilanciamento tra interessi pubblici ed esigenze del privato concessionario. Analogamente infondate sono le censure avverso la procedura di decadenza, seguita dal Comune, ai sensi dell’art. 47 Codice della Navigazione, atteso che il provvedimento finale, così come quello di diniego al posizionamento delle passerelle, è stato adottato all’esito del contraddittorio svolto con la società concessionaria, come si desume dalla documentazione versata in atti. In altri termini, punto nodale della decisione, che vale a rendere i provvedimenti impugnati esenti da censure, è la circostanza che l’area privata di cui la ricorrente si è procurata il godimento è non solo diversa e distinta da quella originaria, ma non abbastanza vicina a quella demaniale. Tanto ha determinato l’impossibilità di mantenere il rapporto di strumentalità e reciproca funzionalità tra le due, legittimando l’operato dell’amministrazione. XI. Dall’infondatezza dei primi due motivi di ricorso discende l’inammissibilità del ricorso avverso la concessione demaniale n. 2 del 9.06.2015 rilasciata a favore della Società “Cala San Giovanni – Eredi Calderaro De Cillis s.r.l.” Accertata la legittimità del provvedimento di revoca della concessione demaniale n. 6/2009, non risulta neppure che la ricorrente abbia presentato altra domanda di concessione. Giova in proposito rilevare che l’art. 37 del codice della Navigazione, nel disciplinare le ragioni di preferenza nell’ipotesi di più domande di concessione, non contempla più il cd. diritto di insistenza del precedente concessionario, essendo stata la relativa previsione abrogata dall’art. 1, comma 18, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con l. 26 febbraio 2010, n. 25. Tuttavia, nel caso in esame, in capo al Comune non è rinvenibile alcun dovere di procedere ad un giudizio comparativo, attesa l’assenza di una nuova domanda della ricorrente, da cui discende l’assenza di un interesse giuridicamente tutelato e l’inammissibilità del gravame avverso la nuova concessione (Cfr. T.A.R. Lecce, sez. I, sent n. 1734 del 24.07.2013). In conclusione, l’estinzione del rapporto concessorio, a seguito del provvedimento di decadenza, determina l’inammissibilità del ricorso proposto dal concessionario decaduto avverso il successivo operato della p.a. concedente. XII. In considerazione dell’infondatezza di due delle domande di annullamento e dell’inammissibilità dell’altra, anche la domanda risarcitoria deve essere rigettata. XIII. Il ricorso per motivi aggiunti è parimenti inammissibile per carenza di interesse, stante la reiezione del ricorso principale avverso il provvedimento di decadenza dalla concessione e l’assenza di una nuova domanda di concessione da parte della società ricorrente.. XIV. La complessità della vicenda e delle questioni ad essa sottese giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: – respinge le domande di annullamento dei provvedimenti adottati dal Comune di Polignano A Mare, rispettivamente, di diniego del 21.05.2015 e di decadenza della concessione demaniale marittima n. 6/2009 del 26.05.2015; – dichiara inammissibile la domanda di annullamento della concessione n. 2 del 9.6.2015; – respinge la domanda risarcitoria; – dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti. – compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati: Desirèe Zonno, Presidente FF Viviana Lenzi, Referendario Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA |