1. Giurisdizione – Sanità e farmacie – Richiesta di rimborso somme versate dal SSN per farmaci – Giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo- Sussiste
2. Sanità e farmacie – Farmacie – Medicinali – Sconto ai sensi dell’art. 1, comma 40 della legge n. 662/1996 – Base di calcolo – Prezzo del medicinale al lordo del ticket e al netto dell’IVA
3. Sanità e farmacie – Farmacie – Medicinale – Sconto ai sensi dall’art.11, comma 6, D.L. 78/2010 – Fattispecie
4. Sanità e farmacie – Farmacie – Rimborso somme SSN- Interessi di mora previsti dal D. Lgs. 231/2002 – Non si applicano
1. Il giudizio avente ad oggetto la pretesa dei farmacisti all’applicazione dello sconto previsto dal legislatore, rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 c.p.a., sia perchè tale norma per la “materia” del servizio farmaceutico non ha previsto l’esclusione di “indennità , canoni ed altri corrispettivi”, sia in quanto in tale campo l’Amministrazione agisce a tutela di interessi generali e pur sempre nell’esercizio di un potere pubblicistico.
2. La disciplina sullo sconto da applicare ai farmaci è dettata dall’art. 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996, a norma del quale “Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull’importo al lordo dei ticket e al netto dell’IVA”.
3. Lo sconto imposto dall’art.11, comma 6, d.l. 78/2010, si aggiunge e non si sostituisce a quello previsto dall’art. 48, comma 32, decreto legge n. 269 del 2003, pertanto il nuovo sconto si estende senza eccezioni a tutti i medicinali, ivi compresi l’ossigeno terapeutico e i farmaci in precedenza esonerati.
4. Gli interessi di mora previsti dal D. Lgs. 231/2002, come integrato dal D.lgs. 192/2012, non si applicano alle somme da rimborsare al SSN in quanto i rapporti tra SSN e farmacie convenzionate non costituiscono una “transazione commerciale” ai sensi della normativa richiamata.
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Vedi Cons. St., Sez. III, ric. n. 3247/2016; ud. pubblica 17 novembre 2016; sentenza 16 gennaio 2017, n. 118 – 2017 .
N. 00073/2016 REG.PROV.COLL. N. 00319/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 319 del 2015, proposto da: Associazione Sindacale dei Titolari di Farmacia della Provincia Bat – Federfarma Bat, in persona del legale rappresentante pro tempore; Farmacia Salus S.n.c., in persona del titolare legale rappresentante pro tempore, Farmacia Biondi S.a.s., in persona del titolare legale rappresentante pro tempore; Farmacia Dottori Colasuonno-Spagnoletta S.n.c., in persona del titolare legale rappresentante pro tempore; Farmacia Santoro S.a.s., in persona del titolare legale rappresentante pro tempore; Farmacia Padre Pio del Dott. Giannattasio Giuditta S.a.s., in persona del titolare legale rappresentante pro tempore; Farmacia Fontana S.n.c., in persona del titolare legale rappresentante pro tempore; Farmacia Dott.ssa Scommegna & C. S.n.c., in persona del titolare legale rappresentante pro tempore; Farmacia Dott.ri Diella A. & Valente L. S.n.c., in persona del titolare legale rappresentante pro tempore; Farmacia De Pergola S.n.c., in persona del titolare legale rappresentante pro tempore; Farmacia Dr. Gaetano Bruno S.n.c. dei Dottori Nesta Alessio e Bruno Liliana, in persona del titolare legale rappresentante pro tempore; Farmacia Internazionale S.n.c., in persona del titolare legale rappresentante pro tempore; Farmacia di Gioia S.n.c. dei Dottori Angelo e Francesco di Gioia & C., in persona del titolare legale rappresentante pro tempore; Farmacia Stolfa S.n.c., in persona del titolare legale rappresentante pro tempore; Farmacia Farman & C. S.n.c., in persona del titolare legale rappresentante pro tempore; Farmacia D’Amore S.n.c., in persona del titolare legale rappresentante pro tempore; Farmacia S. Angelo S.n.c., in persona del titolare legale rappresentante pro tempore; Farmacia Comunale S.p.A., in persona del titolare legale rappresentante pro tempore; Michele Giacomantonio, Domenico Citino, Girolamo Di Gennaro, Stefano Vitti, Giovanni Rinella, Rodolfo Ridolfi, Michele Antonio Maria Frate, Stefania Lonigro, Alessio Guerriero, Paola Tammaccaro, Giuseppe Valentino, Isabella Tota, Antonio Procacci, Daniela Civita, Carmela Caruso, Benedetta Lorusso, Sergio Maria Ventura, Domenico Pio Cannone, Carlo Florio, Giuseppe Gaeta, Giuseppe Giannone, Pasquale Minnini Jannuzzi, Valeria Giuseppina Borgia, Antonella Cicchelli, Vito Malcangio, Aldo Capozza, Daniela Mastromatteo, Giovanni Cannone, Domenico Pugliese, Vincenzo Castellano, Massimo D’Andrea, Riccardo Memeo, Antonietta Panico, Patrizia Portaluri, Giuseppe Dell’Ernia, Nicola Parente, Patrizio Mariano Posi, Antonio Civita, Grazia Cirillo, Sebastiano D’Innella, Leonardo Musci, Vito Carretta, Mario Giannone, Aldo Inchingolo, Stefano Canaletti, Gennaro Memoli, Giancarlo Santamaria, Damiano Lenoci, Isabella Scattaglia, Daniela Tedesco, Francesco Di Molfetta, Maria Rosaria Adduasio, Lorenzina Parrulli, Vincenza Savino, Costanza Guglielmi, Antonia Giannone, Marina Mondelli, Natale Simone, Arcangela Catucci, Narciso Detoni, Carmelinda Lombardi, Mario Attanasio, Vitantonio Egidio Silvestris, Vincenza Valente, Antonietta Zannella, Lorenzo Del Monaco, Augusta Ventura, Rosa Russo, Pellegrini Calace Michele, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Luciani, Serena Botta e Piermassimo Chirulli, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari in Bari, P.za Massari, 6; contro Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Latorre, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via F. Crispi, 6; Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariangela Rosato e Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; Aifa – Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; nei confronti di Svimservice S.p.A., Exprivia Healthcare It S.r.l.; per l’annullamento – della Nota del Direttore generale pro tempore dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Barletta – Andria – Trani in data 12 dicembre 2014, prot. n. 69068/2/9, ricevuta dai ricorrenti in data 23 dicembre 2014, unitamente agli allegati alla medesima Nota, nonchè di ogni atto precedente, consequenziale e comunque connesso, tra cui: – la nota AIFA 26 novembre 2010; la nota dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità dell’Assessorato al Welfare della Regione Puglia del 20 luglio 2011 (prot. n. A00/152/10351); la nota AIFA del 6 luglio 2011 (prot. n. AA/70766/P); il Parere dell’Avvocatura Distrettuale di Palermo reso in data 12 marzo 2011 (prot. 87579); il verbale dell’incontro svoltosi nel maggio del 2013, convocato dal RIP con nota prot. A00/152/6642 del 6.5.2013; la nota dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità , Servizio Programmazione Assistenza territoriale e prevenzione della Regione Puglia del 20 maggio 2013 (prot. n. 7141); la nota dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità , Servizio Programmazione Assistenza territoriale e prevenzione della Regione Puglia del 25 luglio 2013, prot. A00152/9649; la nota dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità , Servizio Programmazione Assistenza territoriale e prevenzione della Regione Puglia del 22 ottobre 2013, prot. n. A00/152/12808; la nota dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità , Servizio Programmazione Assistenza territoriale e prevenzione della Regione Puglia del 14 novembre 2014 (prot. A00/152/14600) e il verbale della riunione svoltasi in data 21 novembre 2014. Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, della Regione Puglia e dell’Aifa – Agenzia Italiana del Farmaco; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Piermassimo Chirulli, per la ricorrente, avv. Vincenzo Latorre, per l’Azienda sanitaria, e su delega orale degli avv.ti Sabina Ornella Di Lecce e Mariangela Rosato, anche per la Regione e avv. dello Stato Guido Operamolla, per l’Aifa; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO L’Associazione sindacale dei farmacisti e le farmacie ricorrenti site nel territorio della Provincia di Barletta – Andria – Trani, hanno adito questo Tar per ottenere l’annullamento della nota con cui il Direttore dell’ASL BAT comunicava che, a seguito di istruttoria svolta dalla Regione Puglia con riferimento agli anni 2005 – 2011, era emersa un’erronea modalità di conteggio dello sconto farmaceutico, ovvero la trattenuta che il Servizio Sanitario Nazionale opera in sede di rimborso di quanto dovuto alle singole farmacie per i medicinali venduti; la relativa base di calcolo, difatti, “andava correttamente individuata in quella fissata nella circolare regionale del medesimo Assessorato del 20 luglio 2011 (nota prot. n. A00/152/1035 [¦]), con la quale si è disposto che il calcolo debba avvenire come da nota diffusa dall’Aifa prot. n. AA/70766/P del 6 luglio 2011 (“[¦]assunzione del prezzo di vendita al pubblico come base di riferimento per l’applicazione dello sconto al S.S.N. da parte delle farmacie convenzionate [¦]”). Con la stessa nota, l’Azienda sanitaria evidenziava altresì come a ciò conseguisse l’obbligo, per le farmacie, di restituire le somme indebitamente trattenute, quali rivenienti dalla differenza tra lo sconto dovuto e quello – inferiore – fino ad allora applicato, invitandole pertanto a pagare le somme dovute entro 30 giorni o, in alternativa, a sottoscrivere nello stesso termine un accordo per la dilazione del relativo debito, fino a un periodo massimo di 24 mesi. Avverso la predetta nota, nonchè gli atti dalla stessa richiamati, le parti deducono le seguenti censure: A. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 40, l. n. 662 del 1996. Violazione e falsa applicazione dell’art. 85, comma 26, l. n. 388 del 2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 347 del 2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 32, d.l. n. 269 del 2003. Eccesso di potere per sviamento. Carenza assoluta di motivazione. In subordine: illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 32 e 41 Cost.. B. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6, d.l. n. 78 del 2010. Eccesso di potere per sviamento. Carenza assoluta di motivazione. C. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 502 del 1992 e dell’˜Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private’ reso esecutivo con d.p.r. n. 378 del 1998. Eccesso di potere per sviamento. Carenza assoluta di motivazione. In subordine, D1. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 502 del 1992 e dell’˜Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private’ reso esecutivo con d.p.r. n. 378 del 1998 per altro profilo. D2. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. per altro profilo. D3. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 11 d.lgs. n. 231 del 2002, come modificato dal d.lgs. n. 192 del 2012 e come interpretato dall’art. 24 l. n. 161 del 2014. E1. – Violazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria. E2. – Violazione dell’art. 7 ss. l. n. 241 del 1990. Con memorie del 16.3.2015 si sono costituite l’Azienda sanitaria e la Regione Puglia, entrambe eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione in quanto la controversia avrebbe ad oggetto l’atto di recupero delle somme indebitamente percepite dalle farmacie, pertanto inciderebbe su posizioni di diritto soggettivo demandabili esclusivamente al giudice ordinario, nonchè l’inammissibilità del gravame per la natura non provvedi mentale degli atti impugnati. Con atto di costituzione formale, si è costituita in giudizio l’Aifa. All’udienza del 19.3.2015 il Collegio, preso atto dell’eccepito difetto di giurisdizione, ha autorizzato le parti al deposito di memorie difensive in merito al profilo eccepito, rinviando all’udienza del 16.4.2015. In quella sede, con Ordinanza n. 220/2015, è stata accolta l’istanza cautelare, sospendendo per l’effetto l’efficacia del provvedimento impugnato, al fine di pervenire alla definizione delle questioni in sede di merito re adhuc integra. In vista della trattazione del merito le parti hanno depositato memorie e repliche, insistendo nelle proprie argomentazioni. Alla pubblica udienza del 4.12.2015, la causa è passata in decisione. DIRITTO 1. Col presente gravame, viene all’esame del Collegio la questione relativa alla disciplina dello sconto che i farmacisti in regime convenzionale sono tenuti a praticare al SSN per la vendita dei medicinali rimborsabili, con particolare riferimento all’esatta individuazione della base di calcolo su cui computare la trattenuta, base rappresentata, secondo la tesi dei ricorrenti, dal cd. “prezzo di riferimento” – ovvero il prezzo di rimborso prestabilito a monte, normalmente determinato con riguardo al prezzo più basso tra tutti i medicinali tra di loro equivalenti – secondo l’interpretazione delle Amministrazioni resistenti invece, dal prezzo di vendita al pubblico. 2. Preliminarmente, il Collegio ritiene che la controversia, afferente al servizio farmaceutico, rientri nella propria giurisdizione ai sensi dell’art.133, comma 1, lett. c) c.p.a., che in materia prevede tra l’altro la giurisdizione esclusiva. Invero, il Collegio è consapevole dell’esistenza di alcune pronunce, anche recenti, che hanno devoluto al giudice ordinario i giudizi aventi ad oggetto la pretesa dei farmacisti all’applicazione dello sconto previsto dal legislatore (da ultimo, Cons. St., III, 2282/2015), tuttavia lo stesso ritiene che al rapporto tra il farmacista e l’Amministrazione non possa riconoscersi una natura meramente obbligatoria, all’interno del quale le parti si trovino in posizione paritetica, pertanto sottratto alla cognizione del giudice amministrativo. A favore della sua giurisdizione infatti, milita non solo il dato testuale dell’art.133 c.p.a, il quale per la “materia” del servizio farmaceutico non ha previsto l’esclusione di “indennità , canoni ed altri corrispettivi”, nonchè le pronunce che in precedenza l’hanno riconosciuta, sia pur implicitamente (ex multis, Tar Puglia, Bari, II, 3868/2010, confermata dal Cons. Stato, III, 4688/2011; da ultimo, Tar Puglia, Lecce, I, 3615/2015), ma anche la considerazione che in tale campo l’Amministrazione agisce a tutela di interessi generali e pur sempre nell’esercizio di un potere pubblicistico. Nel caso in esame, come è stato altresì rilevato dal Tar Lecce, l’operato della Regione Puglia e della ASL, anche intervenendo su di <<una relazione diritto – obbligo>>, non ha carattere paritetico, avendo l’Amministrazione unilateralmente e autoritativamente determinato uno specifico profilo, pur di contenuto patrimoniale, della propria relazione – di carattere pubblicistico – con le farmacie convenzionate. Tale considerazione destituisce altresì di fondamento l’eccepita inammissibilità del ricorso per la natura non provvedimentale della nota impugnata, ravvisandosi invece nella stessa l’esercizio del potere pubblicistico unilaterale e autoritativo, concretamente lesivo della sfera degli interessati. 3. Ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia in parte infondato, in parte vada accolto, nei termini seguenti. 3.1 Quanto alla questione principale se i farmacisti debbano assumere quale base di calcolo dello sconto il prezzo di vendita al pubblico o quello di riferimento, il Collegio condivide quanto già affermato dal Tar Lecce, il quale in merito ha osservato “come la disciplina sullo sconto sia fondamentalmente dettata dall’art. 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996, a norma del quale “Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull’importo al lordo dei ticket e al netto dell’IVA”. Il riferimento all’ “importo al lordo del ticket” dunque, ricomprendendo quella quota di prezzo – il ticket, appunto – che si aggiunge a quello di rimborso/riferimento, conferma subito la correttezza delle prescrizioni date dalla Regione Puglia e dalla ASL, indicando quale base di calcolo il prezzo di vendita dei farmaci – solo depurato della parte fiscale, come già riconosciuto in giurisprudenza – e non, invece, la minor quota rimborsata dal Servizio Sanitario alle farmacie. Se, cioè, il legislatore ha espressamente previsto che la trattenuta operata dal Servizio Sanitario vada calcolata in una percentuale ˜al lordo del ticket’, resta smentita la tesi, pur suggestivamente sostenuta in ricorso, secondo cui, invece, questo sconto non potrebbe che applicarsi sul <<quanto dovuto>> dal SSN al farmacista: il legislatore, cioè, con una scelta di natura esclusivamente finanziaria (avrebbe certamente potuto optare per una base di calcolo diversa, quale, tra le altre, il prezzo di riferimento), dispone che lo sconto debba costituire una quota non del valore di rimborso (il <<quanto dovuto>>) ma, invece, del prezzo al pubblico del farmaco, del prezzo cioè -superiore al valore di rimborso- scaturito anche dall’importo versato a titolo di ˜ticket’ dal cittadino (in tale concetto ricomprendendosi quanto pagato, appunto, dai cittadini, quale forma di compartecipazione al costo dell’assistenza farmaceutica e delle altre prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, allo scopo di assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio finanziario, l’appropriatezza, l’efficacia e l’economicità delle prestazioni stesse; detto importo, a sua volta, in campo farmaceutico, può risultare composto da una quota fissa su ogni confezione e/o ricetta e da una quota variabile, risultante dalla differenza tra il costo del farmaco equivalente e quello del farmaco eventualmente preferito dal cittadino o prescritto dal medico). In questa prospettiva risulta suggestivo ma non corretto sostenere che, essendo la differenza tra prezzo di riferimento e prezzo al pubblico a carico del cittadino, e non essendovi dunque rispetto a tale quota alcun esborso del SSN, sarebbe inammissibile operarvi una trattenuta: quella di cui si discute, infatti, rappresenta una misura di carattere sostanzialmente ˜fiscale’, che, al di là del nome, ha nulla in comune con lo ˜sconto’ tipico delle transazioni commerciali, sicchè il prezzo di vendita al pubblico è soltanto una delle possibili basi rispetto alle quali effettuare il calcolo percentuale de quo. Viene in rilievo, dunque, una scelta di politica economica operata dal legislatore, scelta la quale potrebbe semmai porre problemi di ragionevolezza, anche sul piano costituzionale, solo ove, ricollegata la base di calcolo alle percentuali dello sconto (ognuno dei due fattori, isolatamente considerato, è scarsamente significativo), dovesse dimostrarsi la non sostenibilità del risultato finale da parte del sistema delle farmacie. Dimostrazione che in questo caso non risulta offerta.” Tali conclusioni, cui integralmente si rinvia, destituiscono di fondamento il primo motivo di ricorso, che va pertanto respinto. 3.2 Con riguardo alla seconda questione, relativa all’ambito oggettivo di applicazione dell’ulteriore sconto imposto dall’art.11, comma 6, d.l. 78/2010, parti ricorrenti sostengono che il legislatore d’urgenza avrebbe inteso modificare solo la percentuale di sconto, aggiungendola – in quanto “ulteriore” – a quella precedentemente calcolata, mentre la base su cui applicare la trattenuta resterebbe quella individuata dalla normativa vigente che esonera dallo sconto l’ossigeno terapeutico e i farmaci con prezzo corrispondente a quello di rimborso. Per inquadrare correttamente tale censura, occorre richiamare la successione delle principali disposizioni legislative in materia, in parte già citate. Come visto, la legge 23 dicembre 1996, n.662 s.m.i. ha previsto le quote di spettanza degli operatori del settore farmaceutico sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nella classe a), di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, (farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche) e ha stabilito che il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull’importo al lordo dei ticket e al netto dell’IVA pari ad una percentuale commisurata in particolare al prezzo di vendita al pubblico delle specialità . L’art. 48, comma 32, decreto legge n. 269 del 2003 ha determinato poi l’ambito di operatività dello sconto dovuto dai farmacisti al SSN, con disposizione che prevede tale sconto per tutti i farmaci erogati in regime di convenzione e che esclude da detto sconto “l’ossigeno terapeutico” e “i farmaci, siano essi specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall’articolo 7, comma 1, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405”., Il decreto legge n. 78 del 2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, è intervenuto a modificare incisivamente il precedente assetto economico e la ripartizione delle quote di ricavo dei farmaci tra produttori, grossisti e farmacisti all’interno della c.d. filiera del farmaco. In particolare, l’art. 11, comma 6, nella sua versione originaria, ha previsto: ” Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari al 3,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto”. In sede di conversione del decreto in legge n. 122 del 2010, l’art. 11, comma 6, è stato modificato nel senso che è stato ridotto lo sconto obbligatorio inizialmente posto in capo ai farmacisti, passando dall’aliquota del 3,65% all’1,82% sul prezzo di vendita, prevedendo, in particolare che: “Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, fermo restando quanto previsto dall’art. 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, una quota pari all’1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto. L’ulteriore sconto dell’1,82 per cento non si applica alle farmacie rurali sussidiate ¦ e alle altre farmacie con fatturato annuo ¦”. Successivamente, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia con il decreto legge n. 225 del 2010, convertito in legge n. 10 del 2011, che ha disposto, retroattivamente a decorrere dal 31 maggio 2010, che il SSN, nel procedere alla corresponsione di quanto dovuto alle farmacie, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari all’1,82% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Così ricostruito il quadro normativo, il Collegio deve rilevare, uniformandosi alla giurisprudenza formatasi sul punto (ex multis, Cons. Stato, Sez. II, parere n. 2602/2014 – che nel ricostruire il quadro normativo di riferimento riconosce anche, sia pur implicitamente, che la percentuale di sconto si applica al prezzo di vendita al pubblico, n.d.e.; Sez. III, sent. n. 1683/2014; da ultimo Tar Lecce cit. e giurisprudenza ivi richiamata), che il fatto che il legislatore abbia disposto che il nuovo sconto si aggiunga (“fermo restando”) e non si sostituisca a quello previsto dall’art. 48, comma 32, decreto legge n. 269 del 2003, senza peraltro fare alcun riferimento ai limiti oggettivi per esso previsti, comporta l’ovvia conseguenza che il nuovo sconto si estenda senza eccezioni a tutti i medicinali, ivi compresi l’ossigeno terapeutico e i farmaci in precedenza esonerati – peraltro, laddove il legislatore ha inteso innovare l’ambito (sia pur soggettivo) di esenzione, l’ha fatto espressamente, si veda l’alinea successivo a quello in esame del comma 6, relativo alle farmacie rurali. In tal senso, del tutto inequivocabile è il tenore assunto dalla norma per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. 225/2010, che ne ha comportato la parziale riformulazione, da un lato, con l’espunzione dell’inciso “fermo restando quanto previsto dall’art. 48, comma 32, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269”, che, effettivamente, poteva essere interpretato nel senso divisato dai ricorrenti, potendo la locuzione “fermo restando” leggersi nel significato di “fatta eccezione per”, dall’altro, con l’inserimento della locuzione “rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa”, con la conseguenza che l’ulteriore sconto dell’1,82% deve applicarsi anche all’ossigeno terapeutico e ai farmaci, esentati ex art.48 comma 32, d.l. 269/2003 solo dagli sconti di cui alla legge 662/96. 3.3 Infondata appare poi la censura relativa all’avvenuta decadenza della ASL “dal potere di contestare eventuali irregolarità e differenze sul quantum da pagare” , in rapporto alle previsioni dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, reso esecutivo con d.p.r. n. 371 dell’8 luglio 1998, tuttavia non applicabile per il profilo in esame. La normativa richiamata infatti, nel prescrivere un termine perentorio per l’invio alla Commissione farmaceutica aziendale delle ricette da sottoporre al suo esame, pena la decadenza dalla contestazione, regola il diverso caso in cui si contesti la completezza e/o regolarità delle ricette, aspetto, questo, del tutto differente da quello oggi in discussione relativo alle modalità di calcolo dei rimborsi dovuti per ricette valide e complete. 3.4. Quanto alla dedotta violazione del principio partecipativo, il Collegio rileva come nella specie l’Amministrazione sia pervenuta all’adozione della nota impugnata a seguito di un’istruttoria che ha coinvolto la Federfarma regionale nonchè quelle locali, istituzionalmente deputate alla rappresentanza delle singole farmacie. Il mancato coinvolgimento dei farmacisti è tra l’altro contraddetto dallo stesso ricorso laddove le parti censurano la mancata motivazione da parte dell’Amministrazione della non considerazione delle “ragioni espresse dai farmacisti nelle precedenti sedute” (pg. 51), implicitamente riconoscendo l’avvenuta loro partecipazione. “Nessun dubbio, dunque, sulla conoscenza fin dall’inizio, da parte dei ricorrenti, di tutte le questioni ˜sul tappeto’ e, inoltre, sulla loro possibilità di interloquire con la p.a¦.; quanto, poi, alla circostanza per cui l’Amministrazione non avrebbe in effetti tenuto conto dei rilievi dagli stessi formulati nel corso del procedimento, deve soltanto osservarsi come la stessa sia smentita dal concreto svolgersi dello stesso, avendo le parti “concordato un percorso condiviso di verifica della modalità di calcolo degli sconti” (v. note del 25 luglio e del 9 agosto citate) e avendo l’Amministrazione pure disposto, a tale scopo, la sospensione del procedimento stesso (v. nota del 9 agosto cit.), poi riattivato “tenuto conto dell’esito degli incontri (come da verbali agli atti d’ufficio), nel corso dei quali si è accertata la correttezza dell’algoritmo predisposto” (v. nota del 22 ottobre cit)” (in tali termini, Tar Lecce, cit.). 3.5 La pienezza ed effettività del contraddittorio, come sopra accertata, non rende tuttavia irrilevante, ai fini della decisione, l’affidamento dei farmacisti sulla correttezza delle modalità di calcolo in precedenza seguite dall’Amministrazione. Con la nota impugnata infatti, l’ASL richiede anche il pagamento degli interessi legali con decorrenza 1° agosto 2011 sull’intera sorte capitale dovuta a tutto luglio 2011, nonchè, per le mensilità di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, il pagamento degli interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito. I ricorrenti impugnano tale determinazione sostenendo che dal preteso indebito oggettivo non potrebbero essere sorti interessi legali, in quanto le stesse hanno ricevuto i pagamenti in questione in assoluta buona fede. L’art.2033 cc. prevede infatti che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Sul punto, il Collegio rileva come la difesa pubblica abbia giustificato l’individuazione della data del 1°agosto 2011 con la sola circostanza che attraverso la circolare del 20.7.2011 la Regione Puglia avesse comunicato al Presidente di Federfarma regionale la corretta base di calcolo. Sicchè si è ritenuto che dalla data ricevimento della circolare suddetta le singole farmacie fossero perfettamente edotte dell’erroneità del metodo di calcolo sino ad allora applicato. Tuttavia tale argomentazione prova troppo. Invero, la nota del 20.7.2011, inoltrata via fax per mera conoscenza all’associazione di categoria, non è in grado di rappresentare da sola, come invece sostenuto dall’Amministrazione, “prova indiscutibile della conoscenza delle ricorrenti del corretto metodo di calcolo, quanto meno a far data del 1.8.2011”, dovendosi pertanto ritenere le stesse in buona fede – fino a prova contraria nella specie non sufficientemente prodotta – almeno alla data del ricevimento del provvedimento di recupero. Pertanto, se in caso di indebita erogazione di denaro pubblico, l’affidamento e la buona fede del percettore delle somme non possono ostacolare l’esercizio del potere-dovere di recupero da parte dell’Amministrazione, non può invece escludersi la loro rilevanza con riguardo agli interessi da corrispondere sulle somme indebitamente erogate. Come visto, l’art.2033 prevede, nel caso di percettore in buona fede, il calcolo degli interessi dalla data della domanda di restituzione dell’indebito. Nel caso in esame, le obiettive incertezze nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nonchè la prassi ultradecennale (erroneamente) seguita dall’Amministrazione, inducono il Collegio a ritenere che i ricorrenti fossero in buona fede e che tale stato soggettivo non sia venuto meno per effetto di atti di natura istruttoria e/o interlocutoria, ancora privi della capacità di esprimere definitivamente e univocamente la posizione della p.a., dovendosi pertanto operare il calcolo degli interessi solo a far data dal provvedimento del 12 dicembre 2014 impugnato (che deve essere, per conseguenza, annullato nella parte in cui prevede una diversa decorrenza). 3.6 In ultimo, parti ricorrenti censurano l’illegittimità della nota nella parte in cui vengono richiesti gli ulteriori interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/2002, come integrato dal D.lgs. 192/2012, in quanto normativa non applicabile sia ratione temporis, sia ratione materiae. Sul punto il Collegio, concordemente a quanto già rilevato dal Tar Lecce, non ritiene che la disposizione normativa sia applicabile alla fattispecie in questione, atteso che, seppure le somme controverse comprendono il periodo decorrente dal 1°.1.2005, pertanto successivo all’agosto 2002, i rapporti tra SSN e farmacie convenzionate non costituiscono una “transazione commerciale” ai sensi della normativa richiamata, non venendo in rilievo il pagamento di un prezzo contro la consegna di merci o la prestazione di servizi, ma, invece, un meccanismo di rimborso esclusivamente funzionale alla erogazione dei medicinali ai cittadini a titolo gratuito o, comunque, a un prezzo agevolato (pagamento di prezzo che interviene nel rapporto farmacia – cliente e non in quello farmacia – SSN). Per tale ragione, l’impugnato provvedimento deve essere annullato anche nella parte contenente il riferimento al meccanismo degli interessi di mora previsti dal d.lgs. n. 231 citato. 4. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il ricorso va quindi in parte accolto, limitatamente ai profili della decorrenza interessi legali (sub 3.5) e di quelli moratori (sub 3.6), e respinto per la restante parte. 5. In ragione della complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie, in parte lo respinge e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato limitatamente ai profili precisati ai paragrafi sub 3.5 e 3.6. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati: Antonio Pasca, Presidente Giacinta Serlenga, Primo Referendario Paola Patatini, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA |