1. Leggi, decreti e regolamenti – Procedimento Amministrativo – Modifiche all’art. 21 nonies l. 241/1990 – Natura interpretativa 


2. Procedimento Amministrativo – Annullamento d’ufficio – Termine – Decorrenza

1. Con la legge 7 agosto 2015, n. 124, che ha modificato l’art. 21 nonies legge 7 agosto 1990, n. 241 aggiungendo le parole “comunque non superiore a 18 mesi” al “termine ragionevole” previsto nella precedente formulazione il legislatore ha inteso individuare nel termine massimo di diciotto mesi il limite per l’annullamento d’ufficio, dando così certa interpretazione alla previsione di legge precedente,  che per il modo – generico o elastico – in cui è formulata, ha dato luogo a contrasti interpretativi o incertezze applicative che inducono il legislatore a meglio precisarne il precetto. 


2. Stante la natura interpretativa dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 che ha modificato l’art. 21 nonies legge 7 agosto 1990, n. 241, anche per i provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della novella, il “termine ragionevole” per l’annullamento è ancora in corso, il termine di diciotto mesi non può decorrere da detta data.

N. 00047/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01441/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1441 del 2015, proposto da: 
Marina Lalli, Anna Rita Lalli, rappresentate e difese dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta, in Bari, Via Cognetti, n. 25; 

contro
Comune di Trani; 
Regione Puglia; 

per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. 36502 del 10.9.2015, con cui il Comune di Trani ha annullato il permesso di costruire tacito formatosi sull’istanza delle ricorrenti (pratica n. 111/2009) e comunque ha negato espressamente la realizzazione dell’intervento edilizio ivi proposto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Udito per la parte ricorrente l’avv. Saverio Profeta;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Constatata la regolare costituzione del contraddittorio e il decorso di oltre venti giorni dall’ultima notifica del ricorso, il Collegio, all’udienza camerale del 3.12.2015, ha dato avviso alla parte costituita della possibilità  di definire la causa con sentenza in forma semplificata.
Non avendo la ricorrente espresso riserva di ulteriori gravami la causa è stata quindi trattenuta per la decisione nel merito.
E’ fondato il primo motivo di ricorso con il quale le ricorrenti sostengono che il provvedimento gravato d’ufficio sarebbe stato adottato quando era ormai decorso il termine di 18 mesi dalla formazione del titolo edilizio, entro il quale è consentito l’esercizio del potere di annullamento, ai sensi della l. 124/2015, che ha modificato l’art. 21nonies l. 241/1990,.
In particolare il comma 1 dell’art. 1 nonies oggi dispone: “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”.
Il fatto che il legislatore non abbia sostituito le parole “termine ragionevole” con le parole “comunque non superiore a 18 mesi”, che in vece ad esse si aggiungono, induce a ritenere che si tratti di un’operazione meramente interpretativa con la quale si è inteso specificare che il termine ragionevole non può superare i 18 mesi, dovendosi invece riconoscere portata innovativa agli interventi di modifica che sostituiscono una disposizione o parte di essa, così risultandone una norma diversa dalla precedente.
Secondo l’insegnamento della Corte costituzionale, infatti, il carattere interpretativo di una novella si desume dal rapporto che ne risulta fra norme – e non tra disposizioni – di guisa che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l’una e l’altra si saldano tra loro dando luogo ad un precetto normativo unitario (sentenza n.397 del 1994).
Tipico tratto interpretativo hanno le disposizioni che esprimono uno fra i possibili significati che la norma interpretata, per il modo – generico o elastico – in cui è formulata, può assumere nel contesto normativo di riferimento, tanto da dar luogo a contrasti interpretativi o incertezze applicative che inducono il legislatore a meglio precisarne il precetto.
E’ noto che l’espressione “entro un termine ragionevole”, contenuta nella versione originaria dell’art. 21 nonies, ha occupato non poco la dottrina e la giurisprudenza nell’opera di elaborazione, in assenza di parametri costituzionali di riferimento, di criteri uniformi di misurazione del tempo entro il quale la p.a. può esercitare loius poenitendi ed intervenire su posizioni giuridiche acquisite, valorizzandosi talora il tempo in sè, quando l’amministrazione ha chiari gli elementi fondamentali dai quali si deduce l’illegittimità  del provvedimento, grazie all’attività  istruttoria espletata in precedenza (Tar Firenze 11.6.2015 n. 904) , altre volte gli effetti che medio temporesono stati prodotti dal provvedimento (Tar L’Aquila Sez. I, 29 luglio 2008, n. 967).
Con la disposizione in esame il legislatore ha inteso quindi dare certezza e stabilità  ai rapporti che hanno titolo in atti amministrativi, individuando nel termine massimo di diciotto mesi il limite per l’annullamento d’ufficio, il quale sarebbe senz’altro illegittimo se sopravvenuto dopo il decorso di detto termine.
Pertanto, avuto riguardo ai provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della novella, il “termine ragionevole” per l’annullamento è ancora in corso, il Collegio ritiene di escludere che il termine di diciotto mesi possa nuovamente decorrere da detta data, sia perchè ciò sarebbe in contrasto con la natura interpretativa delle disposizione in rassegna sia perchè, diversamente opinando, si ammetterebbe un’irragionevole rimessione in termini per la p.a., in palese contraddizione con l’intendimento del legislatore di stabilire un termine certo oltre il quale il provvedimento amministrativo non può essere annullato se non in sede giurisdizionale.
Venendo al caso in decisione è evidente che il provvedimento di annullamento del 10.9.2015 – adottato dopo l’entrata in vigore della novella (28.8.2015) – è sopravvenuto dopo più di quattro anni dalla formazione del silenzio assenso, maturato il 2.6.2011 come accertato da questo TAR con sentenza 610/2013.
Non solo allora è evidente che fosse decorso il termine di 18 mesi previsto dalla l. 124 /2015, ma appare comunque irragionevole che il Comune, che aveva suscitato affidamento delle ricorrenti rilasciando il parere favorevole del 28.7.2010 l, abbia invece atteso rebus sic stantibus circa quattro anni per rimuovere il titolo edilizio.
Naturalmente resta fermo il potere del Comune di Trani di eventualmente reiterare l’annullamento senza limiti di tempo ove sussistano le condizioni previste dal comma 2 bis dell’art. 21 nonies l. 241/1990 parimenti introdotto dalla l. 124/2015.
Pertanto il ricorso deve essere accolto con assorbimento degli altri motivi.
La novità  della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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