1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Difformità  rispetto alla disciplina vigente – Annullamento – Nullità  – Non sussiste 


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Permesso di costruire – Termine – Decadenza – Fattispecie 


3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Interesse e legittimazione – Lesività  del  provvedimento impugnato – Assenza – Inammissiblità  del ricorso

1. Qualora in sede di impugnazione del permesso di costruire le censure riguardino  le difformità  dello stesso rispetto alla disciplina vigente, la domanda è di natura demolitoria e non di accertamento della nullità  dell’atto gravato (nella specie, attesa la evidente  tardività  del ricorso, la domanda di declaratoria di nullità  del provvedimento era finalizzata a superare la decadenza del termine per l’impugnazione).


2. La decorrenza del termine di impugnazione del permesso di costruire coincide con la conoscenza dell’iniziativa in corso, qualora si deduca l’assoluta inedificabilità  dell’area, con il completamento dell’opera qualora, invece,  si censurino altre difformità  del titolo rispetto alla disciplina vigente, che si rendano evidenti soltanto con il completamento dell’intervento edilizio in questione (nella specie, avendo il ricorrente censurato l’indisponibilità  e l’inedificabilità  del suolo in quanto  gravato da usi civici e dallo stesso condotto in fitto, aveva avuto modo di percepire subito la contrarietà  dell’intervento autorizzato alla disciplina normativa che si assume violata in ricorso). 


3. E’ inammissibile il ricorso proposto avverso la  deliberazione comunale priva di immediati effetti lesivi per il ricorrente, sebbene determini l’avvio di un procedimento complesso che dovrà  compiersi con provvedimenti regionali definitivi (nella specie la deliberazione di Consiglio comunale impugnata era una mera istanza procedimentale volta ad ottenente dalla Regione, a seguito di istruttoria, ai sensi dell’art. 32 della l.r. 31 maggio 2001, n. 14, la sdemanializzazione postuma dell’area oggetto dell’intervento edilizio – realizzazione impianto eolico –  autorizzato).

N. 00024/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2010 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2010, proposto da: 
Pietro Melino, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Primarosa, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Calabrese in Bari, Via Garruba, 13; 

contro
Comune di Sant’Agata di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Gabriele Scillitani, con domicilio eletto in Bari, presso la Segreteria del Tar Bari P.zza Massari 6; Regione Puglia; 

nei confronti di
Società  Energie Rinnovabili 1 (S.E.R.1 s.p.a.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Starace, Michele Curtotti, con domicilio eletto presso l’avv. Teresa Basilico in Bari, Via Re David, 21; Api Holding s.p.a.; 

per l’annullamento
– della deliberazione del Consiglio Comunale di Sant’Agata di Puglia n. 33 del 23 dicembre 2009 ad oggetto richiesta di sdemanializzazione di terreni del demanio civico mutati di destinazione, nel Comune di Sant’Agata di Puglia;
– del permesso a costruire in variante rilasciato dal Comune di Sant’Agata di Puglia il 24 agosto 2006, prot. n. 6493;
– della deliberazione di Giunta Municipale n. 139 del 25 agosto 2009 di revoca della deliberazione di Giunta Municipale n. 16 del 2 febbraio 2009;
– di ogni atto specificamente indicato in ricorso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Agata di Puglia e di Ser1 s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 per le parti i difensori avv.ti Domenico Primarosa; Biase Mafrolla, per delega dell’avv. Marco Gabriele Scillitani; Claudia Pironti, per dichiarata sostituzione dell’avv. Sergio Starace;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 19 febbraio 2010 e depositato in data 12 marzo 2010, il sig. Melino Pietro ha impugnato gli atti ed i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, assumendo preliminarmente in rito di esserne legittimato in quanto conduttore in fitto di alcuni terreni del demanio civico nel Comune di Sant’Agata di Puglia (Catasto Terreni: nn. 11 e 47, partita n. 905, particella n. 6 indivisa del foglio 48), in parte interessati dalla vicenda contenziosa in questione.
2.1 Dopo aver ricostruito in modo particolarmente dettagliato l’iter amministrativo sfociante nell’emanazione degli atti gravati – esponendo la narrativa in fatto in conformità  a quanto evidenziato nella delibera consiliare del Comune di Sant’Agata di Puglia del 23 dicembre 2009 nonchè agli atti del procedimento autorizzatorio per la costruzione del parco eolico, insistente su parte dei terreni da lui condotti in fitto – il Melino è insorto avverso gli epigrafati provvedimenti, ritenendoli illegittimi e gravemente lesivi dei propri interessi.
2.2 Il ricorrente, in buona sostanza, da un lato, si duole dell’avvio, ad istanza del comune di Sant’Agata di Puglia, del procedimento di sdemanializzazione in sanatoria, ai sensi dell’art. 9 della L. R. n. 7/1998, modificato dall’art. 32 della L.R. n. 14/2001, di una vasta area interessata da usi civici, che includerebbe anche i terreni da lui condotti in fitto; dall’altro, contesta la legittimità  dei titoli abilitativi rilasciati alla API Holding s.p.a. (successivamente volturati alla Società  Energie Rinnovabili 1 s.p.a.) per la realizzazione di un parco eolico di 51 aerogeneratori, 2 dei quali ricadenti su una porzione della predetta particella n. 6.
Si duole, infine, della delibera G.M. n. 139 del 25 agosto 2009, inerente la revoca della delibera di G.M. n. 16 del 2 febbraio 2009, con cui era stata accolta l’istanza di cointestazione con la figlia Melino Antonietta di un nuovo contratto di affitto, in relazione alle quote di terreno riportate in catasto terreni ai nn. 11 e 47 del foglio 48, particella 6.
3. Nel merito dei motivi di ricorso, in estrema e doverosa sintesi, deduce sia la violazione di legge che l’eccesso di potere sotto molteplici profili, riferibili a tre distinte serie di censure.
3.1 Con un primo gruppo (motivi da 1 a 6) asserisce la nullità  del permesso a costruire in variante n. 6493 rilasciato in data 24 agosto 2006, concernente l’inclusione in progetto di due aerogeneratori insistenti sulla particella 6, foglio 48, contestando all’uopo la violazione e/o mancata applicazione di plurime disposizioni di legge (art. 12 D.lgs n. 387/2003; art. 12, comma 3, D.lgs n. 387/2003; art. 4 L. R. Puglia n. 11/2001; art. 220 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; L. n. 3267/1923; art. 1, lett. H, L. 431/1985 e art. 7 L. 1497/1939; art. 11 D.P.R. 380/2001).
3.2 Con un secondo gruppo (motivi 7, 8 e 10) deduce l’illegittimità  della delibera di G.C. n. 33 del 23 dicembre 2009, avente ad oggetto la richiesta indirizzata alla Regione di sdemanializzazione in sanatoria ex art. 9, comma 4 della Legge Regione Puglia n. 7/98 dei terreni gravati da usi civici di cui alla predetta particella n. 6.
Secondo la tesi articolata dal ricorrente, in particolare, l’asserita nullità  del permesso a costruire sarebbe in grado di riverberarsi sulla validità  della stessa richiesta di sdemanializzazione in sanatoria, difettandone in tal modo un imprescindibile presupposto, ovvero la perdita della conformazione fisica e destinazione agraria dei terreni interessati; circostanza peraltro avvalorata anche dall’essere parte del terreno in questione effettivamente ancora da lui condotta in fitto. Il ricorrente si duole ulteriormente della mancata comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente preclusione dell’esercizio delle prerogative di partecipazione riconosciutegli dalla legge.
3.3 Infine con il motivo sub 9) deduce censure di violazione di legge (art. 97 Cost.); disparità  di trattamento, ingiustizia manifesta, eccesso di potere contraddittorietà  tra più atti; illogicità  e contraddittorietà  della motivazione, lamentando, in sostanza, l’illegittimità  della revoca della precedente concessione della cointestazione di un nuovo contratto di affitto con la figlia, anche lei coltivatrice diretta, in assenza di sufficienti ragioni di pubblico interesse.
4. Con memoria pervenuta in Segreteria in data 24 marzo 2010, si è costituito in giudizio il Comune di Sant’Agata di Puglia eccependo la tardività  e l’inammissibilità  del gravame, chiedendone in ogni caso il rigetto per infondatezza sia in fatto che in diritto. In pari data si è costituita la società  controinteressata Energie Rinnovabili 1 s.p.a., spiegando plurime eccezioni in rito e insistendo anch’essa per il rigetto dell’impugnativa.
5. La Sezione, con ordinanza n. 212 in data 25 marzo 2010, ha respinto l’istanza di sospensiva.
6. All’esito dell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è in parte irricevibile ed in parte inammissibile.
8. Principiando dall’esame delle censure spiegate avverso il permesso di costruire, va in limine rilevato che le stesse risultano suscettibili di unitaria disamina in quanto tutte tardivamente proposte, così come correttamente eccepito dalla difesa dell’amministrazione resistente e dalla controinteressata.
8.1 In via pregiudiziale va anche rilevato che, benchè l’impugnativa proposta sia stata qualificata dal ricorrente come volta al riconoscimento della nullità  dell’atto gravato (al chiaro fine di superare l’ostacolo della decadenza dei termini di impugnazione previsti per l’azione di annullamento), questa in buona sostanza non risulta dissimile da un’ordinaria azione demolitoria, facendosi valere la difformità  del titolo autorizzatorio rispetto al paradigma normativo di riferimento che, pertanto, si assume violato.
8.2 Ebbene, ai fini della verifica della tempestività  della sua proposizione, essendo impugnati titoli abilitativi alla costruzione di nuovi impianti, sovvengono pacifici principi giurisprudenziali in forza dei quali il computo dei termini decorre dalla effettiva conoscenza della caratteristiche essenziali dell’opera e dell’eventuale non conformità  della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica, sicchè, in mancanza di altri indici probatori, il termine non decorre con il mero inizio dei lavori, ma con il loro completamento, a meno che non si deducano l’assoluta inedificabilità  dell’area o analoghe censure, nel qual caso è sufficiente la conoscenza dell’iniziativa in corso (Cons. di Stato, sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3805).
8.3 Nel caso in esame, detto termine deve pertanto essere fatto decorrere dall’inizio dell’intervento edilizio (di cui il ricorrente risulta aveva avuto contezza già  alla data della prima diffida indirizzata all’amministrazione comunale, volta a sollecitare l’emanazione di un’ordinanza di sospensione dei lavori del 28 ottobre 2008 – cfr. pag. 9 del ricorso introduttivo). Infatti, avendo dedotto l’inedificabilità  e indisponibilità  dell’area interessata dall’intervento de quo, in quanto gravata da usi civici e da lui condotta in fitto, il ricorrente ha potuto percepire da subito la sua contrarietà  alla disciplina normativa ed edilizia che si assume violata in ricorso (Cons. di Stato, Sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3805), con conseguente necessità  di proporre l’impugnativa giurisdizionale in maniera tempestiva, salva la possibilità  di dedurre ulteriori motivi di illegittimità  all’esito della loro effettiva conoscenza. L’aver percepito, per quanto esposto innanzi, il carattere lesivo dell’intervento da tempo risalente rispetto all’azione proposta con l’odierno ricorso esclude anche la possibilità  di accordare al ricorrente il beneficio dell’errore scusabile di cui all’art. 37 c.p.a..
9. Per quanto concerne l’impugnativa spiegata avverso la delibera di C.C. n. 33/2009 riveste carattere pregiudiziale l’esame dell’eccezione, pure svolta dalla difesa della controinteressata, di inammissibilità  del ricorsoin parte qua per difetto d’interesse.
L’eccezione è fondata.
Oggetto dell’impugnativa è, infatti, una mera istanza di avvio procedimentale, rivolta al competente ente regionale al fine di conseguire, all’esito dell’ulteriore corso dell’iter istruttorio, l’eventuale sdemanializzazione in sanatoria, ai sensi dell’art. 9 della L. R. 7/1998, modificato dall’art. 32 della L.R. n. 14/2001, di alcune aree del territorio comunale, interessate dalla realizzazione del parco eolico in questione. Allo stato, dunque, difettando di contenuto decisorio, l’impugnata Delibera risulta improduttiva di effetti nei riguardi del ricorrente e, pertanto, priva dei caratteri di immediata idoneità  lesiva necessari a radicare l’interesse al ricorso. Va oltre a ciò rimarcato come d’altra parte non risulti nemmeno raggiunta la prova del coinvolgimento nel procedimento di sdemanializzazione anche delle porzioni di terreno di fatto condotte in fitto dal ricorrente (circostanza peraltro valorizzata dall’ordinanza reiettiva dell’istanza cautelare e non ulteriormente sconfessata dal ricorrente nell’ulteriore fase del giudizio di merito).
10. Risulta, infine, anche tardivamente proposta l’impugnativa avverso la delibera di C.C. n. 139 del 25 agosto 2009, essendo questa, per stessa ammissione del ricorrente conosciuta già  alla data del 10 novembre 2009 (cfr. pag. 19 del ricorso introduttivo), così come correttamente eccepito dalla controinteressata.
11. La fondatezza dei suesposti rilievi in rito precludono l’esame del merito del ricorso.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso in epigrafe proposto.
Condanna il ricorrente Melino Pietro alla refusione delle spese di lite che si liquidano nell’importo di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Sant’Agata di Puglia ed € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della controinteressata S.E.R. 1 s.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria